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AS 2014 4157

Ordinanza del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

Ordinanza del DEFR concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

Modifica del 12 novembre 2014

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 2 settembre 20051 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 73 capoverso 4 della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 12 novembre 20143 concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina l’ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nei campi specifici della tecnica e della tecno- logia dell’informazione, dell’architettura, dell’edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell’agricoltura e dell’economia forestale, dell’economia e dei servizi, nonché del design.

Art. 2 Maturità professionale I titolari di un attestato federale di maturità professionale senza formazione profes- sionale di base in una professione connessa con l’indirizzo di studio sono ammessi senza esame se sono in grado di comprovare un’esperienza lavorativa di almeno un anno.

Art. 3 Maturità federale o riconosciuta a livello federale I titolari di un attestato di maturità federale o riconosciuto a livello federale sono ammessi senza esame se sono in grado di comprovare un’esperienza lavorativa di almeno un anno.

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Ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. O del DEFR RU 2014

Art. 5a Ammissione sperimentale senza esperienza lavorativa a cicli di studio bachelor MINT quadriennali con pratica integrata 1 Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT) i titolari di un attestato federale di maturità professionale conformemente all’articolo 2 o i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale conformemente all’arti- colo 3 che non dispongono di un’esperienza lavorativa di un anno possono essere ammessi in via sperimentale senza esame ai cicli di studio con pratica integrata che iniziano negli anni accademici 2015–2017. 2 L’ammissione di cui al capoverso 1 si applica ai cicli di studio nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell’informazione, nonché ai cicli di studio nei campi dell’ingegneria civile, della biotecnologia, della chimica, della tecnica del legno, delle tecnologie delle scienze della vita, delle scienze della vita e delle scienze molecolari della vita.

3 L’ammissione è concessa alle condizioni seguenti:

a. il ciclo bachelor dura quattro anni; b. la parte pratica svolta all’interno di un’impresa rappresenta il 40 per cento della durata totale degli studi; c. il contenuto della parte pratica è convalidato dalla scuola universitaria pro- fessionale; d. il candidato è in possesso di un contratto di formazione di quattro anni con- cluso con un’impresa e convalidato dalla scuola universitaria professionale. 4 La sperimentazione di cui al capoverso 1 sarà valutata dalla SEFRI nel 2019. La SEFRI valuta in particolare gli effetti dell’ammissione sperimentale sul numero di studenti e sull’orientamento pratico degli studenti nei cicli di studio interessati. Essa redige per il DEFR un rapporto sui risultati della valutazione con il parere del Con- siglio delle scuole universitarie all’attenzione del Consiglio federale.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2 L’articolo 5a si applica fino al 31 dicembre 2019.

12 novembre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca Johann N. Schneider-Ammann

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