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AS 2014 4159

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

Modifica del 5 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 novembre 20091 sulla compatibilità elettromagnetica è modifi- cata come segue:

Art. 6 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 16a Sezione 3a: Messa in esercizio di apparecchi e impianti fissi

Art. 16a 1 Un apparecchio o un impianto fisso deve essere messo in esercizio conformemente alle istruzioni del fabbricante. 2 Se mette in esercizio un apparecchio o un impianto fisso, il fornitore di servizi deve rispettare le regole tecniche riconosciute.

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva

1 L’UFCOM può esaminare l’apparecchio o l’impianto fisso o incaricare dell’esame

un laboratorio di prova se:

Art. 22 cpv. 3 e 4

3 Può pubblicare questi provvedimenti o renderli accessibili in Internet.

4 Può informare la popolazione della non conformità tecnica di un apparecchio, in particolare se non è possibile identificare tutte le persone responsabili per la sua immissione in commercio o se il numero di queste ultime è troppo elevato. A tale scopo, esso pubblica o rende accessibile in Internet in particolare le informazioni seguenti:

1 RS 734.5

2014-2179 4159

Compatibilità elettromagnetica. O RU 2014

a. i provvedimenti adottati; b. l’utilizzo cui è destinato l’apparecchio; c. il contrassegno e altre informazioni che ne permettono l’identificazione, co- me per esempio il fabbricante, il marchio e il tipo; d. le fotografie dell’apparecchio e del suo imballaggio; e. la data della decisione di non conformità.

Art. 22a Perturbazioni

1 Su richiesta, l’UFCOM cerca di individuare la causa di una perturbazione.

2 Per determinare la causa di una perturbazione, l’UFCOM ha accesso a tutti gli

apparecchi e gli impianti fissi.

3 L’UFCOM decide i provvedimenti volti a far cessare la perturbazione, nonché la

ripartizione dei costi risultanti da questi provvedimenti. 4 Il gestore dell’apparecchio o dell’impianto fisso che subisce la perturbazione deve adottare egli stesso i provvedimenti necessari se la causa della perturbazione è imputabile al fatto che l’apparecchio o l’impianto fisso: a. non corrisponde allo stato attuale della tecnica; b. non è stato messo in esercizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute; o c. non è stato utilizzato conformemente alle restrizioni d’uso (art. 14 cpv. 1 lett. c). 5 Per i costi risultanti dagli accertamenti, l’UFCOM riscuote un emolumento presso il gestore dell’apparecchio o dell’impianto fisso che subisce o genera la perturba- zione se la causa di quest’ultima rientra in una delle fattispecie descritte al capo- verso 4.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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