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AS 2014 4161

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 5 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1bis 1bis Se per le chiamate verso i numeri di reti di telecomunicazione aziendali vengono fatturate tasse più elevate rispetto alle chiamate verso i numeri con indicativi geogra- fici, chi chiama deve esserne informato al momento in cui viene stabilito il collega- mento, in modo gratuito, semplice e senza fare uso di pubblicità. I fornitori devono permettere ai loro clienti di rinunciare gratuitamente a ricevere tale informazione.

Art. 11 lett. c Abrogata

Art. 15 cpv. 1 lett. g

1 Le prestazioni del servizio universale sono definite come segue:

g. elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati degli elenchi dei clienti di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione (numero 1145); questo servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell’elenco, ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento secondo l’articolo 31 capoverso 2bis, a condizione che quest’ultimo sia offerto dal concessionario del servizio universale.

1 RS 784.101.1

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Art. 16 cpv. 2 lett. c 2 All’interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso: c. un punto terminale di rete fisso, compresi un canale vocale, un numero tele- fonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico e la con- nessione a Internet a banda larga che garantisca una velocità di trasmissione di 2000/200 kbit/s; se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet a banda larga di questo tipo e se il mercato non offre un’alternativa a condizioni paragonabili, la portata delle prestazioni può eccezionalmente essere ridotta.

Art. 21 cpv. 3 e 4 3 Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all’UFCOM l’accesso agli impianti affinché esso possa controllare che i valori di riferimento per i criteri qualitativi siano stati effettivamente raggiunti. 4 Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l’UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.

Art. 24 cpv. 2 2 Il costo previsionale deve essere presentato all’UFCOM entro il 31 luglio dell’anno che precede quello per il quale viene compilato il bilancio preventivo. Se per il rilascio della concessione del servizio universale è bandita una pubblica gara, il costo previsionale per i primi due anni della concessione è precisato direttamente nella candidatura del concessionario del servizio universale.

Art. 26a cpv. 3bis 3bis Se un cliente rende verosimile il fatto che terzi utilizzano il suo numero di tele- fono senza autorizzazione, i fornitori del servizio telefonico pubblico possono, in accordo con il cliente, bloccare tutte le chiamate per le quali è stato indicato il suo numero. Fanno eccezione le chiamate che provengono realmente dal numero del cliente in questione.

Art. 35 Applicabilità a determinati elementi d’indirizzo 1 Nell’ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto forniti mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti),

00800 (numeri gratuiti internazionali), 084x (numeri a costi suddivisi) e 0878

(numeri personali) si applicano soltanto gli articoli 39a e 39b capoverso 2. 2 Nell’ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS si applicano soltanto gli articoli 36 capoversi 4 e 5, 37, 38 capoverso 4,

40 capoversi 3–5 e 41 capoverso 1 lettera c e capoverso 2.

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Art. 36 cpv. 2 e 3bis 2 I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo del piano di nume- razione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti indivi- dualmente secondo gli articoli 24b–24i ORAT2 e con i numeri brevi secondo gli articoli 29–32 e 54 ORAT. 3bis I titolari dei numeri di cui ai capoversi 2 e 3 sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi ad offrirli.

Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione I fornitori di servizi a valore aggiunto devono fornire i loro servizi da una sede o una stabile organizzazione in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 20073.

Art. 39, rubrica

Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto in generale

Art. 39a Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto del tipo 084x, 0878, 0800 e 00800 1 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata dal tempo, non superiore a 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa). La comunicazione è fatturata al secondo. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 cente- simi. 2 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 e 00800, i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono fatturare ai loro clienti alcun genere di tassa.

Art. 39b Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto

1 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x o i numeri brevi di cui agli

articoli 29–32 e 54 ORAT4, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto il prezzo che è convenuto tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo, e che è indicato in conformità agli artico- li 11a e 13a OIP5. 2 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 0878, 090x e per i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supplemento oltre ai prezzi regolamentati al capoverso 1 e all’articolo 39a. È auto- rizzato unicamente il supplemento per l’utilizzazione di un telefono pubblico (art. 22 cpv. 1 lett. c e 2).

2 RS 784.104 3 RS 0.275.12 4 RS 784.104 5 RS 942.211

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Art. 40 cpv. 1 e 2 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i numeri del tipo 090x o soltanto ai numeri del tipo 0906 riservati a contenuti a carattere erotico o pornografico. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono l’accesso ai numeri brevi per servizi SMS e MMS (art. 15a–15f ORAT6) consentono ai loro clienti di bloccare l’accesso a tutti i servizi SMS e MMS o soltanto a quelli a carattere erotico o porno- grafico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione di questi servizi SMS e MMS.

Art. 48 cpv. 2

2 Le persone incaricate dall’organo di conciliazione di svolgere un compito sono

tenute a rispettare il segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale7.

Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati personali dei clienti, se e fino a quando sia necessario per stabilire le comunicazioni, per adempiere i loro obblighi secondo la legge federale del 6 ottobre 20008 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, nonché per ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni.

Art. 81 cpv. 1 1 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al loro fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richie- sta o regolarmente a ogni fattura, tutti i dati utilizzati per la fatturazione. Se sono impiegati per la fatturazione, i numeri di chiamata dei collegamenti entranti devono essere indicati senza le ultime quattro cifre.

Art. 82 cpv. 3 3 Se le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, questi è tenuto a indicare i dati al fornitore di servizi di telecomunicazione dei clienti che hanno presentato domanda in merito. Soltanto i fornitori che contribuiscono alla trasmis- sione sono tenuti a comunicare al fornitore di servizi di telecomunicazione dei clienti che ne hanno presentato domanda da quale altro fornitore provengano le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale.

Art. 88 cpv. 2 e 3 Abrogati

6 RS 784.104 7 RS 311.0 8 RS 780.1

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Art. 96 cpv. 2

2 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative relative alla ge-

stione della sicurezza dell’informazione, all’obbligo di notificare le interferenze nell’esercizio della rete e a ogni altra misura atta a contribuire alla sicurezza e alla disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Può dichiarare applicabili norme tecniche armonizzate a livello internazionale concernenti la sicu- rezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.

II L’ordinanza dell’11 dicembre 19789 sull’indicazione dei prezzi (OPI) è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 2 Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d’autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono essere inclusi nel prezzo. Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente.

Art. 11a Indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto 1 Se la tassa di base o il prezzo al minuto delle prestazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q supera i due franchi, il consumatore deve esserne preventiva- mente informato in modo chiaro e gratuito. L’informazione deve essere fornita almeno nella lingua dell’offerta. 2 Possono essere fatturate soltanto le prestazioni per cui sono state rispettate le suddette prescrizioni. 3 Le tasse di collegamento per le chiamate verso i numeri di servizi telefonici fissi o mobili possono essere fatturate già a partire dall’annuncio tariffario. 4 Le tasse fisse o le modifiche di prezzo effettuate nel corso della comunicazione devono essere comunicate al consumatore immediatamente prima della loro applica- zione e a prescindere dal loro importo. 5 La tassa o il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la comunica- zione dell’informazione. 6 Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata soltanto se il consumatore ha confermato espressamente di avere accettato l’offerta.

7 Se il consumatore fruisce di un servizio d’informazione sugli elenchi di cui

all’articolo 31a dell’ordinanza del 6 ottobre 199710 concernente gli elementi d’indi- rizzo nel settore delle telecomunicazioni, questi deve essere informato del prezzo del servizio connesso immediatamente prima della sua effettiva fruizione e a prescin- dere dall’importo.

9 RS 942.211 10 RS 784.104

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Art. 11abis Indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto 1 L’indicazione in forma scritta dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all’arti- colo 10 capoverso 1 lettera q è retta dall’articolo 13a. 2 Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore se: a. il prezzo gli è stato indicato in modo visibile e chiaramente leggibile diret- tamente sul pulsante digitale che permette di accettare l’offerta; o b. il prezzo è indicato, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, in prossi- mità immediata del pulsante che permette di accettare l’offerta e su questo pulsante figura, sempre in modo ben visibile e chiaramente leggibile, l’indicazione «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispon- dente inequivocabile. 3 Le prestazioni di servizi offerte via Internet o mediante comunicazione di dati e contabilizzate nella fattura del fornitore di servizi di telecomunicazione o attraverso un collegamento prepagato possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest’ultimo ha espressamente accettato l’offerta del suo fornitore di servizi di telecomunicazione.

Art. 13a cpv. 3 e 4 3 Il prezzo deve essere indicato utilizzando caratteri ben visibili e chiaramente leggi- bili, di una grandezza almeno equivalente a quella utilizzata nella pubblicità del numero, e figurare in prossimità immediata di quest’ultimo.

4 Abrogato

Art. 21 Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposi- zioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2 Gli articoli 10 capoverso 1bis, 39a e 39b OST e gli articoli 11a, 11abis e 13a capo- versi 3 e 4 OIP entrano in vigore il 1° luglio 2015.

5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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