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AS 2014 417

Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali

Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)

Modifica del 15 gennaio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali è modificata come segue:

3bis I contributi accordati per migliorie di valorizzazione vanno detratti dall’importo della prestazione suppletiva.

Art. 19 cpv. 1 lett. a n. 5

1 Il modulo previsto dall’articolo 269d CO per la notificazione al conduttore di

aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali di contratto deve contenere: a. Per gli aumenti di pigione:

5. in caso di prestazioni suppletive, l’indicazione secondo cui il locatore

riceve contributi per migliorie di valorizzazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

15 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 221.213.11

2013-1743 417

Locazione e affitto di locali d’abitazione o commerciali. O RU 2014