AS 2014 417
Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali
Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
Modifica del 15 gennaio 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali è modificata come segue:
3bis I contributi accordati per migliorie di valorizzazione vanno detratti dall’importo della prestazione suppletiva.
Art. 19 cpv. 1 lett. a n. 5
1 Il modulo previsto dall’articolo 269d CO per la notificazione al conduttore di
aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali di contratto deve contenere: a. Per gli aumenti di pigione:
5. in caso di prestazioni suppletive, l’indicazione secondo cui il locatore
riceve contributi per migliorie di valorizzazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
15 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 221.213.11
2013-1743 417
Locazione e affitto di locali d’abitazione o commerciali. O RU 2014