AS 2014 4171
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)
Modifica del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 2−3
2 L’UFCOM decide i provvedimenti volti a far cessare l’interferenza, nonché la
ripartizione dei costi risultanti da questi provvedimenti. 2bis Il gestore dell’impianto che subisce l’interferenza deve adottare egli stesso i provvedimenti necessari se la causa dell’interferenza è imputabile al fatto che l’impianto: a. non corrisponde allo stato attuale della tecnica; b. non è stato messo in servizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute; o c. non è stato utilizzato conformemente alle prescrizioni vigenti. 3 Per i costi risultanti dagli accertamenti, l’UFCOM riscuote un emolumento presso il gestore dell’impianto che subisce o provoca l’interferenza se la causa di quest’ultima rientra in una delle fattispecie descritte al capoverso 2bis.
Art. 38 cpv. 3
3 Le prove di radiocomunicazione sono autorizzate soltanto nel quadro stabilito
dall’autorità concedente. Quest’ultima limita in particolare lo spazio e la durata.
1 RS 784.102.1
2014-1747 4171
Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione. O RU 2014
Art. 43 cpv. 2 2 L’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di battelli sul Reno è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995, dalla Convenzione regionale del 18 aprile 20122 sulle radiocomunicazioni della naviga- zione interna e dal Manuale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna3.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 Il testo della Convenzione può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet seguente: www.ufcom.ch > Temi > Frequenze & antenne > Utilizzo delle frequenze con o senza concessioni > Servizio radiotelefonico della navigazione interna. 3 Ottenibile presso l’edizione Binnenschifffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15–17, D-47119 Duisburg 13 (Ruhrort).
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