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AS 2014 4213

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 12 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:

Art. 22 cpv. 1

1 L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all’anno e

a 406 franchi al giorno.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

12 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.202

2014-1945 4213

Assicurazione contro gli infortuni. O RU 2014

4214

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