AS 2014 4213
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 12 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:
Art. 22 cpv. 1
1 L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all’anno e
a 406 franchi al giorno.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
12 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 832.202
2014-1945 4213
Assicurazione contro gli infortuni. O RU 2014
4214