AS 2014 4237
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)
del 27 agosto 2014
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visti gli articoli 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 71 capoverso 2, 91 e 128 capoverso
2 della legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi (LICol),
ordina:
Titolo 1: Investimenti collettivi di capitale Capitolo 1: Fondi in valori mobiliari Sezione 1: Prestito di valori mobiliari («securities lending»)
Art. 1 Definizione Per prestito di valori mobiliari s’intende l’atto giuridico con il quale la direzione di un fondo o una società di investimento a capitale variabile (SICAV) in qualità di mutuante trasferisce temporaneamente la proprietà di valori mobiliari a un mutuata- rio e con il quale: a. il mutuatario si obbliga a restituire al mutuante, alla scadenza, valori mobi- liari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli eventuali redditi maturati durante il prestito e a versargli un compenso; e b. il mutuante si assume il rischio di prezzo dei valori mobiliari per la durata del prestito.
Art. 2 Principi 1 La direzione del fondo o la SICAV può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto («principal»). 2 La direzione del fondo o la SICAV può altresì incaricare un intermediario di met- tere a disposizione di un mutuatario i valori mobiliari, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent»), sia in quanto rappresentante diretto («fin- der»), tenendo conto delle disposizioni della presente sezione.
RS 951.312 1 RS 951.31
2 O del 22 nov. 2006 sugli investimenti collettivi (RS 951.311)
2014-0344 4237
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
3 La direzione del fondo o la SICAV stipula con ogni mutuatario o con ogni inter- mediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 7 di prestito di valori mobiliari.
Art. 3 Mutuatari e intermediari ammessi 1 La direzione del fondo o la SICAV effettua le operazioni di prestito unicamente con mutuatari e intermediari di prim’ordine specializzati in questo tipo di operazioni e sottoposti alla vigilanza, come banche, broker e assicurazioni, nonché con contro- parti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, che garantiscono un’esecuzione ineccepibile dei prestiti di valori mobiliari. 2 La direzione del fondo o la SICAV deve ottenere il consenso scritto della banca depositaria qualora quest’ultima non partecipi al prestito di valori mobiliari né in quanto mutuatario, né in quanto intermediario. 3 La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unicamente nel caso in cui non sia garantito che essa possa adempiere ai suoi obblighi legali e contrattuali di regolamento, custodia, informazione e controllo.
Art. 4 Valori mobiliari che possono essere oggetto di prestito 1 La direzione del fondo o la SICAV può dare in prestito ogni genere di valori mobi- liari che siano negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico. 2 La direzione del fondo o la SICAV non può dare in prestito valori mobiliari acqui- stati nel contesto di operazioni pensionistiche.
Art. 5 Condizioni e termini di disdetta 1 Ogni singola operazione e il contratto quadro standardizzato di prestito di valori mobiliari devono poter essere disdetti in ogni momento. 2 Se è stato convenuto un termine di disdetta, la sua durata non può superare i sette giorni feriali bancari.
Art. 6 Volume e durata
1 La direzione del fondo o la SICAV non può prestare più del 50 per cento di un
genere che può essere oggetto di prestito se deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari. 2 La direzione del fondo o la SICAV può invece prestare la totalità di un genere che può essere oggetto di prestito se il mutuatario o l’intermediario le garantisce che il giorno feriale bancario stesso o quello successivo essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 7 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato 1 Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internaziona- li applicabili. 2 Nel contratto quadro standardizzato vanno menzionati i fondi in valori mobiliari i cui valori mobiliari possono, in linea di principio, essere dati in prestito, nonché i valori mobiliari esclusi dal prestito.
3 Nel contratto quadro standardizzato la direzione del fondo o la SICAV conviene
con il mutuatario o con l’intermediario che questi: a. a garanzia del diritto di restituzione deve dare in pegno o cedere in proprietà garanzie a favore della direzione del fondo o della SICAV secondo l’articolo 51; b. risponde nei confronti della direzione del fondo o della SICAV:
1. del pagamento puntuale e integrale degli eventuali redditi maturati
durante il prestito, 2. dell’esercizio di altri diritti patrimoniali, quali i diritti di conversione e di sottoscrizione, e
3. della restituzione, conforme al contratto, di valori mobiliari identici per
genere, quantità e qualità; c. provvede alla ripartizione tra i mutuatari, secondo criteri oggettivi e com- prensibili, dei valori mobiliari di cui dispone complessivamente per il prestito.
4 Nel contratto quadro occorre inoltre convenire che:
a. il valore delle garanzie è appropriato, ma ammonta in qualunque momento ad almeno il 100 per cento del valore venale dei valori mobiliari prestati; b. i valori mobiliari prestati non possono essere compensati con i crediti del mutuatario o dell’intermediario.
Art. 8 Obblighi particolari della banca depositaria Nell’ambito dell’esecuzione dei prestiti di valori mobiliari la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi particolari: a. informare regolarmente la direzione del fondo o la SICAV sulle operazioni di prestito effettuate; b. calcolare almeno una volta al mese i redditi maturati derivanti dal prestito di titoli; c. provvedere a garantire un’esecuzione sicura e conforme al contratto del pre- stito di valori mobiliari e verificare in particolare il rispetto dei requisiti con- cernenti le garanzie; d. compiere anche durante le operazioni di prestito di valori mobiliari gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercitare tutti i di- ritti collegati ai valori mobiliari dati in prestito, nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro standardizzato.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 9 Inventario, conto patrimoniale e bilancio, computo sulle limitazioni di investimento 1 I valori mobiliari dati in prestito devono figurare nell’inventario del patrimonio del fondo in valori mobiliari con l’indicazione «prestati» e continuare a essere inclusi nel conto patrimoniale e nel bilancio. 2 I valori mobiliari dati in prestito devono continuare a essere presi in considerazione ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari.
Sezione 2: Operazioni pensionistiche («repo», «reverse repo»)
Art. 10 Definizioni Le seguenti espressioni significano: a. operazioni pensionistiche (pronti contro termine): «repo» o «sale and repur- chase agreement» e «reverse repo» o «reverse sale and repurchase agree- ment»; b. «repo»: il negozio giuridico con il quale una parte (cedente) trasferisce provvisoriamente la proprietà di valori mobiliari a un’altra parte (cessiona- rio) contro pagamento e nel quale:
1. il cessionario si obbliga a riconsegnare al cedente, alla scadenza, valori
mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché i redditi maturati durante la durata dell’operazione pensionistica,
2. il cedente si assume il rischio di prezzo dei valori mobiliari per la
durata dell’operazione pensionistica; c. «reverse repo»: repo nell’ottica del cessionario; d. interesse «repo»: differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei valori mobiliari.
Art. 11 Principi
1 La direzione del fondo o la SICAV può concludere, a proprio nome e per proprio
conto, operazioni pensionistiche con una controparte («principal»). 2 Può altresì incaricare un intermediario di eseguire operazioni pensionistiche con una controparte, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent») sia in quanto rappresentante diretto («finder»), purché siano osservate le disposizioni della presente sezione.
3 La direzione del fondo o la SICAV conclude con ogni controparte e con ogni
intermediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 17 sulle operazioni pensionistiche.
3 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 12 Controparti e intermediari ammessi 1 La direzione del fondo o la SICAV effettua operazioni pensionistiche unicamente con controparti e intermediari di prim’ordine specializzati in questo tipo di opera- zioni e sottoposti alla vigilanza, come banche, broker e assicurazioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, che garantiscono un’esecuzione ineccepibile delle operazioni pensionistiche. 2 La direzione del fondo o la SICAV deve ottenere il consenso scritto della banca depositaria qualora quest’ultima non partecipi alle operazioni pensionistiche né in quanto controparte né in quanto intermediario. 3 La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unicamente nel caso in cui non sia garantito che essa possa adempiere ai suoi obblighi legali e contrattuali di regolamento, custodia, informazione e controllo.
Art. 13 Valori mobiliari che possono essere oggetto di «repo» 1 La direzione del fondo o la SICAV può mettere in pensione (operazione di «repo») ogni genere di valori mobiliari negoziati in borsa o su un altro mercato regolamenta- to accessibile al pubblico. 2 I valori mobiliari acquisiti nel contesto di «reverse repo» non possono essere messi in pensione.
Art. 14 Condizioni e termini di disdetta 1 Ogni singola operazione e il contratto quadro standardizzato relativo alle opera- zioni pensionistiche devono poter essere disdetti in ogni momento. 2 Se è stato convenuto un termine di disdetta, la sua durata non può superare i sette giorni feriali bancari.
Art. 15 Volume e durata del «repo»
1 La direzione del fondo o la SICAV non può mettere in pensione più del 50 per
cento di un genere che può essere oggetto di «repo» se deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione. 2 La direzione del fondo o la SICAV può invece mettere in pensione la totalità di un genere che può essere oggetto di «repo» se il mutuatario o l’intermediario le garanti- sce che il giorno feriale bancario stesso o quello successivo essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione.
Art. 16 Garanzia dei crediti in denaro e in titoli 1 A garanzia dei crediti in denaro e in titoli connessi a operazioni pensionistiche, i crediti e gli impegni devono essere valutati quotidianamente al corso di mercato attuale tenendo conto degli interessi e dei redditi maturati spettanti al cedente e la differenza va compensata giornalmente («mark-to-market»).
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
2 La compensazione deve essere effettuata in denaro o in valori mobiliari. I valori mobiliari devono essere comparabili per genere e qualità a quelli utilizzati nelle operazioni pensionistiche.
Art. 17 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato 1 Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internaziona- li applicabili. 2 Nel contratto quadro standardizzato vanno menzionati i fondi in valori mobiliari per i quali, in linea di principio, possono essere concluse operazioni pensionistiche nonché i valori mobiliari esclusi dalle operazioni pensionistiche.
3 Nel contratto quadro standardizzato la direzione del fondo o la SICAV conviene
con la controparte o con l’intermediario che: a. il cessionario è responsabile nei confronti del cedente:
1. del pagamento puntuale e integrale dei redditi maturati durante
l’operazione pensionistica nonché delle prestazioni di compensazione da versare secondo l’articolo 16, 2. dell’esercizio di altri diritti patrimoniali, quali i diritti di conversione e di sottoscrizione, e
3. della restituzione, conforme al contratto, di valori mobiliari identici per
genere, quantità e qualità; b. il cedente è responsabile nei confronti del cessionario:
1. del pagamento puntuale e integrale delle prestazioni di compensazione da
versare secondo l’articolo 16 durante l’operazione di pensione, e
2. del riacquisto conforme al contratto dei valori mobiliari messi in pen-
sione; c. i crediti in denaro e in titoli derivanti da operazioni pensionistiche non pos- sono essere compensati con crediti della controparte o dell’intermediario.
Art. 18 Obblighi particolari della banca depositaria Nell’ambito dell’espletamento delle operazioni pensionistiche, la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi particolari: a. provvedere a garantire un’esecuzione sicura e conforme al contratto dell’operazione pensionistica; b. provvedere alla compensazione giornaliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni del valore dei valori mobiliari utilizzati nell’operazione pen- sionistica («mark-to-market»); c. compiere anche durante le operazioni pensionistiche gli atti di amministra- zione previsti dal regolamento di deposito ed esercitare tutti i diritti collegati ai valori mobiliari utilizzati per l’operazione pensionistica nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro standardizzato.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 19 «Repo» quali assunzione di credito 1 La conclusione di «repo» equivale, per i fondi in valori mobiliari, a un’assunzione di credito ai sensi dell’articolo 77 capoverso 2 OICol4. 2 Gli impegni in denaro derivanti da «repo» ed eventuali altri crediti assunti devono risultare conformi alle limitazioni giuridiche e regolamentari in materia di assun- zione di crediti. 3 Se la direzione del fondo o la SICAV utilizza i fondi ottenuti nell’ambito della conclusione di un «repo» per l’acquisto di valori mobiliari identici per genere, qualità, solvibilità e durata nel contesto della conclusione di «un reverse repo», ciò non costituisce un’assunzione di credito.
Art. 20 Delimitazione dei «reverse repo» rispetto alla concessione di crediti 1 La conclusione di «reverse repo» non è considerata concessione di credito ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 lettera a OICol5. 2 I crediti in denaro derivanti dalla conclusione di «reverse repo» sono considerati liquidità ai sensi dell’articolo 75 OICol.
Art. 21 Computo sulle limitazioni d’investimento
1 I valori mobiliari venduti mediante «repo» devono continuare a essere presi in
considerazione ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari. 2 I crediti in denaro acquisiti mediante «reverse repo» devono essere presi in consi- derazione ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamen- tari.
Art. 22 Inventario, conto patrimoniale, bilancio e conto economico
1 I valori mobiliari venduti mediante «repo» devono figurare nell’inventario del
patrimonio del fondo in valori mobiliari con l’indicazione «messi in pensione» e continuare a essere inclusi nel conto patrimoniale e nel bilancio. 2 Gli impegni in denaro derivanti da «repo» devono figurare nel conto patrimoniale e nel bilancio nella posta «Impegni da operazioni pensionistiche» al valore calcolato al momento della loro valutazione, partendo dal presupposto di uno sviluppo lineare del loro valore. 3 Per i «repo» l’interesse «repo» deve essere contabilizzato negli «Interessi passivi» del conto economico. 4I valori mobiliari acquistati mediante «reverse repo» non devono figurare nell’inventario del fondo in valori mobiliari e neppure nel conto patrimoniale e nel bilancio.
4 RS 951.311 5 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
5 I crediti in denaro derivanti da «reverse repo» devono figurare nel conto patrimo- niale rispettivamente nel bilancio nella posta «Crediti da operazioni pensionistiche» al valore calcolato al momento della loro valutazione, partendo dal presupposto di uno sviluppo lineare del loro valore. 6 Per i «reverse repo», l’interesse «repo» deve essere contabilizzato nei «Redditi da reverse repo» del conto economico.
Sezione 3: Strumenti finanziari derivati
Art. 23 Definizioni Qui di seguito s’intende per: a. derivato in senso stretto:
1. opzione «call» o «put», il cui valore alla scadenza dipende linearmente
dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo d’esercizio e che diventa nullo se la differenza è di segno opposto,
2. «credit default swap» (CDS),
3. «swap» i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path
dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto,
4. contratto a termine («future» o «forward»), il cui valore dipende
linearmente dal valore del sottostante; b. impegno in derivati aumentante l’impegno: impegno in derivati che, per effetto economico, è comparabile all’acquisto di un sottostante, in partico- lare acquisto di un’opzione «call», acquisto di un «future», vendita di un’opzione «put», scambio del pagamento dell’interesse variabile contro il pagamento dell’interesse fisso o la conclusione di un «credit default swap» in qualità di garante; c. impegno in derivati riducente l’impegno: impegno in derivati che, per effetto economico, è comparabile alla vendita di un sottostante, in particolare ven- dita di un’opzione «call», vendita di un «future», acquisto di un’opzione «put», scambio del pagamento dell’interesse fisso contro il pagamento dell’interesse variabile o la conclusione di un «credit default swap» in qua- lità di destinatario della garanzia; d. derivato esotico: derivato il cui funzionamento non è comparabile a un deri- vato in senso stretto né a una combinazione di derivati in senso stretto, ad esempio un’opzione «path dependent», un’opzione a più fattori o un’opzione con contratto modificabile; e. entità del contratto: numero di sottostanti oppure valore nominale di un con- tratto di derivati;
6 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
f. valore contrattuale:
1. per uno «swap»: il prodotto tra il valore nominale del sottostante e
l’entità del contratto, 2. per tutti gli altri derivati: il prodotto tra il valore venale del sottostante e l’entità del contratto; g. OTC («over-the-counter»): operazioni fuori borsa o al di fuori di un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico; h. liquidità sintetica: sottostanti il cui rischio di mercato e il potenziale rischio di credito sono coperti da derivati con impegno simmetrico; i. somma degli impegni: somma degli impegni risultanti dal patrimonio netto del fondo, dalla somma netta degli impegni da operazioni con derivati non- ché da tecniche d’investimento secondo l’articolo 55 LICol, incluse le ven- dite allo scoperto; j. somma lorda degli impegni da operazioni con strumenti derivati: somma degli importi computati per le operazioni con strumenti derivati, incluse le componenti derivate; k. somma netta degli impegni da operazioni con strumenti derivati: somma de- gli importi computati per operazioni con derivati incluse le componenti deri- vate, tenuto conto delle compensazioni ammesse, delle operazioni di coper- tura e di altre disposizioni ai sensi degli articoli 35 e 36; l. effetto leva: effetto delle operazioni con strumenti derivati, delle componenti derivate, delle tecniche d’investimento incluse le vendite allo scoperto sul patrimonio netto del fondo, che vanno a costituire una posizione in un sotto- stante di gran lunga più elevata del capitale impiegato.
Art. 24 Principi L’utilizzo di derivati è ammesso unicamente se gli effetti economici del derivato, anche in presenza di situazioni di mercato straordinarie, non comportano una deroga agli obiettivi d’investimento menzionati nel regolamento del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori oppure una modifica delle caratteristiche d’investimento del fondo in valori mobiliari.
Art. 25 Fondi multicomparto Le disposizioni della presente sezione si applicano ai singoli fondi in valori mobi- liari oppure, nel caso di un fondo multicomparto, a ogni comparto.
Art. 26 Prodotti strutturati, componenti derivate e «warrant» 1 In presenza di un prodotto strutturato, i relativi sottostanti ed emittenti devono essere presi in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi.
2 Se un prodotto strutturato contiene una o più componenti derivate, esse devono
essere trattate secondo le disposizioni della presente sezione.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
3 Per il calcolo dell’importo che deve essere computato sulla somma degli impegni e sui limiti di cui alle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi il prodotto strutturato deve essere scomposto nelle sue componenti se ha un effetto leva. Le componenti devono essere prese in considerazione singolarmente. La scomposizione deve essere documentata.
4 Se vengono utilizzati prodotti strutturati non scomponibili per una quota non
trascurabile del patrimonio del fondo, deve essere utilizzato l’approccio modello come procedura di misurazione del rischio. 5 Le componenti derivate di uno strumento finanziario devono essere prese in consi- derazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi e computate alla somma degli impegni in derivati. 6 I «warrant» devono essere trattati come derivati ai sensi delle disposizioni della presente sezione. L’opzione facente parte di un prestito a opzione deve essere consi- derata come un «warrant».
Art. 27 Derivati creditizi 1 Un derivato creditizio aumentante l’impegno non è considerato una fideiussione ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 lettera a OICol7. 2 Il debitore di riferimento di un derivato creditizio deve avere in essere titoli di partecipazione, titoli di credito o diritti di credito che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
Art. 28 Derivati esotici 1 La direzione del fondo o la SICAV può utilizzare un derivato esotico unicamente se: a. può calcolare il delta minimo e massimo sulla totalità dei prezzi dei sotto- stanti; e b. conosce il funzionamento e i fattori che influenzano la formazione del suo prezzo. 2 Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment II» i derivati esotici devono essere ponderati, per la conversione nel rispettivo equivalente del sottostante conformemente all’articolo 35 capoverso 2, con il loro delta più elevato possibile (valore assoluto). 3 Il modello di misurazione del rischio deve essere in grado di riprodurre il derivato esotico conformemente al suo rischio. 4 Se il delta massimo del derivato esotico è positivo, il derivato esotico deve essere ponderato con questo delta massimo rispettando i limiti massimi legali e regolamen- tari. Se il delta minimo del derivato esotico è negativo, il derivato esotico deve essere ponderato con questo delta minimo rispettando i limiti minimi regolamentari.
7 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 29 Conclusione del contratto
1 La direzione del fondo o la SICAV conclude operazioni con derivati che sono
negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2 Le operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) sono autorizzate se le condi-
zioni di cui agli articoli 30 e 31 sono soddisfatte.
Art. 30 Operazioni OTC 1 Le operazioni OTC possono essere concluse unicamente sulla base di un contratto quadro standardizzato conforme agli standard internazionali applicabili.
2 La controparte deve:
a. essere un intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza e specializzato in questo genere di operazioni; b. garantire un’esecuzione ineccepibile dell’operazione; e c. adempiere i requisiti di solvibilità di cui all’articolo 31 capoverso 1. 3 Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale. 4 Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il suo prezzo deve poter essere verificato in ogni momento, ricorrendo a un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali il derivato è stato originato. 5 Prima della conclusione di un contratto su un derivato di cui al capoverso 4 devono essere raccolte, in linea di principio, offerte concrete da almeno due controparti. Il contratto deve essere stipulato con la controparte che ha sottoposto l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo. È ammessa una deroga a tale principio ai fini della ripartizione dei rischi oppure se altre componenti contrattuali, tra cui la solvibilità o l’offerta di servizi, rendono un’altra offerta nel complesso più vantag- giosa per l’investitore. 6 In via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due con- troparti se è nell’interesse degli investitori. I motivi devono essere documentati in modo comprensibile. 7 La conclusione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere docu- mentate in modo comprensibile.
Art. 31 Solvibilità 1 Per le operazioni OTC la controparte o il suo garante deve presentare un’elevata solvibilità. 2 Il suddetto requisito non si applica alla banca depositaria del fondo in valori mobi- liari.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 32 Valutazione 1 I derivati per i quali sono disponibili i prezzi attuali di mercato devono essere valutati agli ultimi corsi pagati sul mercato principale. I corsi devono provenire da una fonte esterna, indipendente dalla direzione del fondo o dalla SICAV e dai loro mandatari, specializzata in questo genere di operazioni. 2 I derivati per i quali non è disponibile alcun prezzo di mercato attuale devono essere valutati, ricorrendo a modelli di valutazione adeguati e riconosciuti nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali i derivati sono stati originati. Le valutazioni devono essere documentate e poter essere verificate.
Art. 33 Procedura di misurazione del rischio
1 La direzione del fondo o la SICAV applica l’approccio «Commitment I»,
l’approccio «Commitment II» o l’approccio modello.
2 L’approccio modello può essere applicato solo previa approvazione della FINMA.
3 La direzione del fondo o la SICAV armonizza la prescelta procedura di misurazio- ne del rischio in funzione degli obiettivi e della politica d’investimento come pure del profilo di rischio di ogni fondo in valori mobiliari.
4 L’approccio modello deve essere obbligatoriamente applicato se:
a. la somma degli impegni del fondo in valori mobiliari non può essere rilevata e misurata in modo appropriato con l’approccio «Commitment I» o l’approccio «Commitment II»; b. gli investimenti in derivati esotici costituiscono una parte non trascurabile; oppure c. le strategie d’investimento complesse sono utilizzate in misura non trascura- bile.
Art. 34 Approccio «Commitment I» 1 Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment I» è ammesso unicamente l’utilizzo di derivati in senso stretto. Questi possono essere utilizzati solo se, tenuto conto della copertura necessaria ai sensi del presente arti- colo, non producono un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondono a una vendita allo scoperto. 2 I derivati riducenti l’impegno devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti. Se il delta viene calcolato, può essere preso in considerazione per il calcolo dei sottostanti necessari. L’articolo 44 capoverso 3 è applicabile per analo- gia. 3 Una copertura mediante altri investimenti è consentita se il derivato riducente gli impegni si fonda su un indice calcolato da un istituto esterno e indipendente. L’indice deve essere rappresentativo degli investimenti usati a scopo di copertura e deve esistere una correlazione adeguata tra l’indice e gli investimenti.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
4 Per i derivati aumentanti gli impegni, gli equivalenti dei sottostanti ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 devono essere coperti in permanenza mediante mezzi affini alla liquidità.
5 Per mezzi affini alla liquidità si intendono:
a. la liquidità ai sensi dell’articolo 75 OICol8; b. gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 74 OICol; c. gli investimenti collettivi di capitale che investono esclusivamente in liqui- dità o strumenti del mercato monetario; d. i titoli di credito e i diritti di credito, la cui durata residua non supera i dodici mesi e il cui emittente o garante presenta una solvibilità elevata; e. la liquidità sintetica; f. le linee di credito concesse al fondo in valori mobiliari, ma non utilizzate, nell’ambito dei limiti massimi legali e regolamentari; g. crediti d’imposta riguardanti l’imposta preventiva presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
6 Le regole di compensazione ammesse e le operazioni di copertura a norma
dell’articolo 36 capoversi 1, 2 e 4 possono essere prese in considerazione. Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbli- gazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
Art. 35 Approccio «Commitment II»: calcolo della somma degli impegni
1 Per determinare la somma degli impegni di un fondo in valori mobiliari con
l’approccio «Commitment II» la direzione del fondo deve calcolare gli importi computabili dei singoli derivati e delle componenti derivate nonché gli importi computabili delle tecniche d’investimento. 2 Nel caso di derivati in senso stretto, l’importo computabile per la somma degli impegni da derivati è in regola generale l’equivalente del sottostante sulla base del valore venale del sottostante dei derivati. Gli equivalenti dei sottostanti sono calco- lati conformemente all’allegato 1. Se ciò conduce a una determinazione più conser- vativa, è possibile ricorrere al valore nominale o al prezzo a termine dei contratti finanziari a termine calcolato in ogni giornata di negoziazione in borsa.
3 L’importo computabile per la somma degli impegni è dato dagli impegni di base
del patrimonio netto del fondo e dalla somma dei seguenti valori assoluti: a. importi computabili dei singoli derivati e delle componenti derivate secondo l’allegato 1 che non sono inclusi nelle compensazioni secondo l’articolo 36; b. importi computabili in base alle compensazioni ammesse secondo l’arti- colo 36; e c. importi computabili delle tecniche d’investimento ammesse.
8 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
4 Nel calcolo dell’importo computabile per la somma degli impegni da derivati
secondo il capoverso 3 le seguenti operazioni possono non essere prese in conside- razione: a. «swap», con i quali l’andamento dei sottostanti detenuti direttamente dal fondo in valori mobiliari viene scambiato con l’andamento di altri sottostanti («total return swap»), a condizione che:
1. il rischio di mercato dei sottostanti scambiati venga completamente
eliminato dal fondo in valori mobiliari, in modo che questi valori patri- moniali non abbiano alcun influsso sulla variazione del valore del fondo in valori mobiliari, e
2. lo «swap» non attribuisca diritti di opzione né implichi un effetto leva o
altri rischi di mercato che vadano al di là dell’investimento diretto dei rispettivi sottostanti; b. derivati ai quali vengono attribuiti fondi affini alla liquidità in modo che la combinazione tra derivato e fondi affini alla liquidità sia equivalente a un investimento diretto nel corrispondente sottostante e non generi dunque un ulteriore rischio di mercato né un effetto leva. I fondi affini alla liquidità uti- lizzati a copertura delle posizioni in derivati non possono essere contempo- raneamente utilizzati per più combinazioni. 5 I prestiti di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere presi in considerazione nel calcolo della somma degli impegni se il reinvestimento delle garanzie comporta un effetto leva sul patrimonio del fondo. Nel caso di reinvesti- mento delle garanzie in investimenti finanziari che generano un rendimento superio- re al tasso d’interesse esente da rischi, l’importo ottenuto deve essere computato nel calcolo della somma degli impegni da garanzie in contanti («cash collateral»).
Art. 36 Approccio «Commitment II»: regole di compensazione e operazioni di copertura 1 Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting»), se: a. l’operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti; b. non vengono trascurati rischi sostanziali; e c. l’importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l’articolo 35. 2 Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») devono essere soddisfatte anche le condizioni seguenti: a. l’operazione con derivati non si basa su una strategia d’investimento finaliz- zata al conseguimento di un utile; b il derivato comporta una riduzione comprovabile del rischio del fondo in valori mobiliari;
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
c. i rischi generali e particolari del derivato sono pareggiati; d. i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare si riferiscono alla stessa categoria di strumenti finanziari; e. la strategia di copertura è efficace anche in condizioni di mercato straordina- rie. 3 Nel caso di un utilizzo prevalente di derivati su tassi d’interesse, l’importo da computare sulla somma degli impegni da derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di «netting» in base alla «duration», se: a. le regole consentono un calcolo corretto del profilo di rischio del fondo in valori mobiliari; b. i principali rischi sono presi in considerazione; c. l’applicazione di queste regole non produce un ingiustificato effetto leva; d. non sono perseguite strategie di arbitraggio sui tassi; e e. l’effetto leva del fondo in valori mobiliari non è aumentato né applicando queste regole né investendo in posizioni a breve termine. 4 A prescindere dal capoverso 2, i derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati.
Art. 37 Approccio «Commitment II»: obbligo di documentazione Tutti i calcoli di cui agli articoli 35 e 36 devono essere documentati in modo com- prensibile.
Art. 38 Approccio modello: principi del «Value-at-Risk» 1 Con l’approccio modello la direzione del fondo o la SICAV stima per un fondo in valori mobiliari i rischi in quanto «Value-at-Risk» (VaR). 2 Il modello deve essere documentato in modo dettagliato. In particolare, la docu- mentazione deve contenere informazioni sulle specifiche del modello di misurazione del rischio, sul «backtesting» e sugli «stress test».
3 La direzione del fondo o la SICAV verifica periodicamente l’adeguatezza del
modello. I risultati devono essere documentati in modo comprensibile.
4 Il VaR di un fondo in valori mobiliari non deve in alcun momento superare il
doppio del VaR del portafoglio di riferimento appartenente a tale fondo in valori mobiliari (limite VaR relativo). 5 In caso di impiego dell’approccio modello, la direzione del fondo o la SICAV deve garantire un calcolo periodico della somma lorda degli impegni in derivati del corri- spondente fondo in valori mobiliari.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 39 Approccio modello: calcolo del VaR
1 Il VaR può essere determinato con modelli di varianza-covarianza, simulazioni
storiche o simulazioni «Monte Carlo». Per la scelta del modello deve essere presa in considerazione la rispettiva strategia d’investimento. 2 Il VaR deve essere calcolato quotidianamente sulla base delle posizioni del giorno precedente. Devono essere utilizzati i parametri seguenti: a. un intervallo di confidenza del 99 per cento; b. un periodo di detenzione pari a 20 giorni di negoziazione; c. un effettivo periodo storico di osservazione di almeno un anno (250 giorni lavorativi bancari). 3 Il VaR prende in considerazione il rischio di fluttuazione del tasso d’interesse, il rischio di cambio, il rischio azionario e il rischio delle materie prime. Inoltre vanno considerati: a. i rischi gamma e vega, per le posizioni in opzioni; b. i rischi specifici nella forma di rischi residuali, per gli strumenti su azioni e su tassi d’interesse; c. i rischi di evento, di default e di liquidità nell’ambito degli «stress test».
4 I calcoli devono essere documentati in modo comprensibile.
5 Uno scostamento dall’intervallo di confidenza, dal periodo di detenzione o dal
periodo di osservazione è possibile in presenza di situazioni di mercato straordinarie e previa approvazione della FINMA.
Art. 40 Approccio modello: portafoglio di riferimento 1 Il portafoglio di riferimento appartenente a un fondo in valori mobiliari è un patri- monio senza effetto leva che, in linea di principio, non include derivati. 2 La composizione del portafoglio di riferimento è conforme alle indicazioni riporta- te nel regolamento del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per l’investitore del fondo in valori mobiliari, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi d’investimento, la politica d’investimento e i limiti.
3 Essa va controllata periodicamente, ma almeno trimestralmente. La composizione
e le modifiche apportate devono essere documentate in modo comprensibile.
4 Se nel regolamento del fondo o nel prospetto e nelle informazioni chiave per
l’investitore un parametro di riferimento, quale un indice di azioni, è definito come portafoglio di riferimento, esso può essere utilizzato per il calcolo del VaR del portafoglio di riferimento. Il parametro di riferimento deve essere: a. senza derivati e privo dell’effetto leva; b. calcolato da un istituto esterno indipendente; e c. rappresentativo degli obiettivi d’investimento, della politica d’investimento e dei limiti del fondo in valori mobiliari.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
5 Il portafoglio di riferimento può includere derivati se:
a. in base al regolamento del fondo o al prospetto il fondo in valori mobiliari attua una strategia «long/short» e nel portafoglio di riferimento l’esposizione «short» è rappresentata da derivati; b. in base al regolamento del fondo o al prospetto il fondo in valori mobiliari attua una politica d’investimento con copertura sui cambi e come parametro di riferimento utilizza un portafoglio di riferimento coperto contro il rischio valutario. 6 Se in ragione degli obiettivi d’investimento specifici e della politica d’investimento di un fondo in valori mobiliari non è possibile costituire un portafoglio di riferimen- to rappresentativo, può essere concordato con la FINMA un limite del VaR (limite VaR assoluto). Tale limite va menzionato nel prospetto.
Art. 41 Approccio modello: controllo del modello di misurazione del rischio 1 Il modello di misurazione del rischio deve essere verificato in relazione alla qualità della prognosi. Per un fondo in valori mobiliari occorre a tal fine comparare quoti- dianamente le modifiche effettive del valore netto di inventario nel corso di una giornata di negoziazione con il VaR calcolato il medesimo giorno («backtesting»).
2 Il confronto deve essere documentato in modo comprensibile.
3 Il campione da utilizzare è composto dalle ultime 250 osservazioni realizzate.
4 Se il modello di misurazione del rischio si dimostra impraticabile nel «backte- sting», la società di audit e la FINMA devono essere informate immediatamente. 5 Se dal «backtesting» emergono più di sei eccezioni, la praticabilità del modello di misurazione del rischio deve essere accuratamente verificata e la società di audit e la FINMA devono essere informate immediatamente. 6 Nel caso di impraticabilità, la FINMA può esigere una rapida eliminazione delle eventuali lacune nel modello e ordinare una limitazione supplementare del rischio.
Art. 42 Approccio modello: «stress test» 1 Per i fondi in valori mobiliari devono essere simulate periodicamente, ma almeno una volta al mese, situazioni di mercato straordinarie («stress test»). 2 Gli «stress test» devono inoltre essere effettuati se non può essere escluso un sostanziale cambiamento del risultato di tali test in seguito a un cambiamento del valore o della composizione del fondo in valori mobiliari oppure in seguito al cam- biamento delle circostanze sul mercato. 3 Tutti i fattori di rischio che possono influenzare in modo determinante il manteni- mento del valore del fondo in valori mobiliari devono essere integrati negli «stress test». Un’attenzione particolare deve essere posta sui fattori di rischio che non sono presi in considerazione nel modello di misurazione del rischio o lo sono in modo incompleto.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
4 I risultati degli «stress test» effettuati e i provvedimenti che risultano necessari devono essere documentati in modo comprensibile.
Art. 43 Approccio modello: deroghe e modifiche
1 La FINMA può autorizzare deroghe alle prescrizioni degli articoli 38–42.
2 Può autorizzare altri modelli di misurazione del rischio se garantiscono una prote- zione adeguata. 3 Se sono previste modifiche nel modello di misurazione del rischio, del «backte- sting» o degli «stress test», esse vanno sottoposte preventivamente all’approvazione della FINMA.
Art. 44 Copertura dell’impegno alla consegna fisica di un sottostante
1 Se con un derivato la direzione del fondo o la SICAV stipula un impegno alla
consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto con il rispettivo sottostante. 2 La copertura di tale impegno con altri investimenti è autorizzata se gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi e a una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni momento.
3 La direzione del fondo o la SICAV deve poter disporre in ogni momento e senza
restrizioni di tali sottostanti o investimenti.
Art. 45 Copertura dell’impegno di pagamento 1 Se con un derivato la direzione del fondo o la SICAV stipula un impegno di paga- mento, quest’ultimo deve essere coperto in permanenza con mezzi affini alla liquidi- tà ai sensi dell’articolo 34 capoverso 5.
2 Per i fondi in valori mobiliari che applicano l’approccio «Commitment II» o
l’approccio modello, sono riconosciuti anche quali coperture: a. i titoli di credito e i diritti di credito con una durata residua di oltre dodici mesi il cui emittente o garante presenta un’elevata solvibilità; b. le azioni negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibi- le al pubblico. 3 La copertura secondo il capoverso 2 deve potere essere trasformata in liquidità in ogni momento ed entro sette giorni lavorativi bancari. 4 Le azioni possono essere prese in considerazione solo con un valore venale dimi- nuito di un margine di garanzia. Il margine di garanzia deve prendere in considera- zione la volatilità della relativa azione e non deve scendere al di sotto del 15 per cento.
5 Se per un investimento giunge a scadenza un versamento suppletivo, esso deve
essere considerato un impegno di pagamento.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 46 Prescrizioni generali di computo sulle limitazioni d’investimento 1 Nel quadro del rispetto dei limiti massimi e minimi stabiliti nelle limitazioni d’investimento legali e regolamentari devono essere presi in considerazione: a. gli investimenti, compresi i derivati, ai sensi dell’articolo 70 OICol9; b. le liquidità ai sensi dell’articolo 75 OICol; c. i crediti nei confronti delle controparti risultanti da operazioni OTC. 2 Sono fatte salve eventuali deroghe per i fondi indicizzati ai sensi dell’articolo 82 OICol. 3 Se una limitazione d’investimento è violata a causa della modifica del delta, la regolarità della situazione deve essere ripristinata al più tardi entro tre giorni lavora- tivi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.
Art. 47 Computo dei derivati
1 Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi e minimi legali e regolamentari, in
particolare delle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi, sono determinanti gli equivalenti dei sottostanti conformemente all’allegato 1. 2 Nell’ambito di una strategia di copertura tramite posizioni in derivati riducenti l’impegno è consentito scendere temporaneamente al di sotto di un limite minimo, se gli interessi degli investitori sono salvaguardati.
3 Lecomponenti derivate devono essere prese in considerazione con l’importo
computabile ai sensi dell’articolo 35.
Art. 48 Computo dei crediti nei confronti delle controparti sui limiti massimi 1 I crediti nei confronti delle controparti relativi a operazioni con derivati devono essere calcolati sulla base dei valori di rimpiazzo positivi attuali. 2 I valori di rimpiazzo positivi e negativi relativi a operazioni con derivati con la stessa controparte possono essere compensati se con tale controparte è stato stipulato un accordo di compensazione («netting»), che ottempera ai requisiti di legge ed è giuridicamente applicabile. 3 I crediti relativi a operazioni con derivati nei confronti di una controparte centrale di una borsa o di un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico non devono essere presi in considerazione se: a. la controparte centrale è sottoposta a vigilanza adeguata; b. i derivati e la copertura sono oggetto di una valutazione quotidiana al corso di mercato con una compensazione quotidiana dei margini.
9 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 49 Pubblicazione 1 Se l’utilizzo di derivati è autorizzato nell’ambito della gestione di un fondo in valori mobiliari, tali derivati devono essere descritti nel regolamento e nel prospetto. 2 Nel prospetto occorre indicare se i derivati sono utilizzati per attuare la strategia d’investimento o unicamente a copertura delle posizioni d’investimento. Il prospetto deve spiegare inoltre i possibili effetti del loro utilizzo sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.
3 Nel regolamento del fondo e nel prospetto deve essere indicata la procedura di
misurazione del rischio utilizzata per il fondo in valori mobiliari. Il prospetto deve inoltre descrivere la procedura di misurazione del rischio. In caso di utilizzo dell’approccio modello deve essere indicata la somma lorda attesa degli impegni in derivati. Se viene utilizzato l’approccio relativo VaR, occorre pubblicare nel pro- spetto il portafoglio di riferimento. 4 Se, per effetto dell’utilizzo di derivati, un fondo in valori mobiliari può presentare una volatilità o un effetto leva elevati, questa caratteristica deve essere posta in rilievo nel prospetto come pure nei documenti pubblicitari.
5 I rischi di controparte dei derivati devono essere menzionati nel prospetto.
Sezione 4: Amministrazione delle garanzie
Art. 50 Campo di applicazione I valori patrimoniali accettati come garanzie nell’ambito delle tecniche d’investi- mento o delle operazioni OTC devono soddisfare i requisiti della presente sezione.
Art. 51 Requisiti per le garanzie Possono essere accettate unicamente le garanzie che soddisfano i seguenti requisiti: a. denotano un’elevata liquidità e sono negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico. Possono essere vendute in tempi brevi a un prezzo prossimo alla valutazione eseguita prima della vendita; b. sono valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. In caso di elevata volatilità dei prezzi si ricorre a opportuni margini di garanzia conser- vativi; c. non sono emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso; d. l’emittente presenta un’elevata solvibilità.
10 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 52 Amministrazione delle garanzie Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo, la SICAV o i rispettivi manda- tari devono soddisfare i seguenti obblighi e requisiti: a. devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a Paesi, mercati ed emittenti. Una diversificazione degli emittenti è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20 per cento del valore netto di inventario. Una deroga è ammessa se le garanzie soddisfano i requisiti dell’articolo 83 capoverso 1 OICol11 o se sono soddisfatte le condi- zioni per l’autorizzazione a norma dell’articolo 83 capoverso 2 OICol. Se più controparti prestano garanzie deve essere garantito un approccio aggre- gato; b. devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento e l’approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle ga- ranzie ricevute in caso di insolvenza della controparte; c. non possono prestare, ricostituire in pegno, rivendere né reinvestire nell’am- bito di un’operazione pensionistica o a copertura degli impegni relativi agli strumenti finanziari derivati le garanzie che sono state costituite in pegno o trasferite loro in proprietà. Possono investire le garanzie in contanti ricevute («cash collateral») solo nella rispettiva valuta come liquidità, in titoli di Sta- to di qualità elevata nonché direttamente o indirettamente in strumenti del mercato monetario di breve durata oppure utilizzarle per «reverse repo»; d. se accettano garanzie per oltre il 30 per cento del patrimonio del fondo, de- vono assicurare che i rischi di liquidità siano rilevati adeguatamente e possa- no essere monitorati. A tal fine occorre svolgere «stress test» periodici, che tengano conto di condizioni di liquidità normali, ma anche straordinarie. I controlli effettuati devono essere documentati; e. devono tenere conto dei rischi connessi all’amministrazione delle garanzie nell’ambito della gestione del rischio; f. devono essere in grado di attribuire eventuali pretese rimaste scoperte dopo la realizzazione delle garanzie al fondo in valori mobiliari i cui valori patri- moniali erano oggetto delle operazioni sottostanti.
Art. 53 Strategia in materia di garanzie 1 La direzione del fondo e la SICAV nonché i rispettivi mandatari devono disporre di una strategia in materia di garanzie che: a. preveda margini di garanzia adeguati; b. sia sintonizzata su tutti i tipi di valori patrimoniali ricevuti in garanzia; e c. tenga conto delle caratteristiche delle garanzie, tra cui volatilità e rischio di insolvenza dell’emittente.
11 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
2 La direzione del fondo e la SICAV devono documentare la strategia in materia di garanzie.
Art. 54 Custodia delle garanzie
1 Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria.
2 La custodia da parte di un ente terzo di custodia sottoposto alla vigilanza su incari- co della direzione del fondo è autorizzata se: a. la proprietà delle garanzie non viene trasferita; e b. l’ente terzo di custodia è indipendente dalla controparte. 3 La banca depositaria provvede al regolamento sicuro e conforme al contratto delle garanzie che vengono fornite a una controparte, a un ente di custodia da questa incaricato o a una controparte centrale.
Art. 55 Prospetto Il prospetto del fondo in valori mobiliari deve contenere informazioni adeguate sulla strategia in materia di garanzie, in particolare le indicazioni: a. sui generi di garanzie ammessi; b. sull’entità necessaria della garanzia; c. sulla determinazione dei margini di garanzia; d. sulla strategia d’investimento e sui rischi in caso di reinvestimento delle garanzie in contanti.
Sezione 5: Strutture «master» e «feeder»
Art. 56 Principio Gli investitori di un fondo «master» sono in linea di principio i suoi fondi «feeder». Altri investitori possono essere ammessi a condizione che la direzione del fondo o la SICAV li informi preventivamente del fatto che investono in un fondo «master» e garantisca la parità di trattamento degli altri investitori rispetto ai fondi «feeder».
Art. 57 Requisiti per i documenti di un fondo «feeder» 1 Oltre alle indicazioni di cui agli articoli 35a e 62b OICol13 il contratto del fondo o il regolamento d’investimento di un fondo «feeder» o di un comparto «feeder» contengono in particolare: a. l’indicazione che si tratta di un fondo «feeder» che investe per almeno l’85 per cento in un determinato fondo «master»;
12 RS 951.311 13 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
b. la denominazione del fondo «master»; c. l’obiettivo d’investimento e la politica d’investimento del fondo «master»; d. il genere, l’ammontare e il calcolo di tutte le remunerazioni e delle spese accessorie che derivano dall’investimento nel fondo «master» e possono essere addebitate al patrimonio del fondo o agli investitori; e. l’informazione che il contratto del fondo, il regolamento d’investimento, il prospetto, le informazioni chiave per l’investitore e il rapporto d’esercizio annuale e semestrale del fondo «master» sono ottenibili gratuitamente; f. l’informazione che, dopo lo scioglimento del fondo «master» o dopo la sua fusione, la sua trasformazione o il trasferimento del suo patrimonio, il fondo «feeder» può continuare a esistere fino all’approvazione della richiesta di cui all’articolo 63 o 64. 2 Oltre alle indicazioni a norma dell’articolo 106 OICol, il prospetto di un fondo «feeder» contiene in particolare: a. l’informazione che si tratta di un fondo «feeder» che investe almeno l’85 per cento in un determinato fondo «master»; b. una descrizione del fondo «master», compresa quella della strategia d’inve- stimento e del profilo di rischio; c. una sintesi dei principali contenuti degli accordi stipulati conformemente agli articoli 58, 61 e 62 concernenti la collaborazione e gli obblighi d’infor- mazione; d. il luogo presso il quale possono essere ottenute gratuitamente altre indica- zioni sul fondo «master» e sugli accordi stipulati concernenti la collabora- zione e gli obblighi d’informazione. 3 Il rapporto d’esercizio annuale del fondo «feeder» indica il luogo presso il quale possono essere ottenuti gratuitamente il rapporto d’esercizio annuale e il rapporto d’esercizio semestrale del fondo «master». 4 I documenti per il marketing e le informazioni chiave per l’investitore contengono l’avvertenza che si tratta di un fondo «feeder» che investe almeno l’85 per cento del suo patrimonio in un determinato fondo «master».
Art. 58 Obblighi comuni del fondo «master» e del fondo «feeder» o delle direzioni dei fondi 1 Il fondo «master» mette a disposizione del fondo «feeder» tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi obblighi. Al riguardo i due fondi stipulano un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione. 2 L’accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione disciplina almeno i seguenti punti: a. i principi concernenti la trasmissione dei documenti determinanti e di altre informazioni da parte del fondo «master» al fondo «feeder»;
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
b. l’obbligo di informazione del fondo «master» da parte del fondo «feeder» sulla delega di mansioni a terzi; c. le violazioni di prescrizioni legali e contrattuali soggette all’obbligo di noti- fica da parte del fondo «master» al fondo «feeder» nonché forma e tempi di tali notifiche; d. l’obbligo di notifica da parte del fondo «master» al fondo «feeder» della somma degli impegni in strumenti finanziari derivati; e. l’obbligo di informazione da parte del fondo «master» al fondo «feeder», qualora stipuli con terzi altri accordi concernenti lo scambio di informazioni; f. le possibilità d’investimento del fondo «feeder» nel fondo «master» nonché le indicazioni delle spese e degli oneri a carico del fondo «feeder»; g. le basi e le modalità di attuazione delle misure di cui al capoverso 4; h. le modalità di notifica della sospensione delle emissioni e dei riscatti nonché le misure per la notifica di errori nella determinazione dei prezzi del fondo «master»; i. principi per armonizzare i rapporti di verifica del fondo «master» e del fondo «feeder». 3 Se il fondo «master» e il fondo «feeder» sono gestiti dalla stessa direzione del fondo o SICAV, l’accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informa- zione può essere sostituito da direttive interne. Queste devono contenere misure per impedire conflitti d’interesse. Le direttive interne devono inoltre soddisfare i requi- siti di cui al capoverso 2 lettere f–i. 4 Il fondo «master» e il fondo «feeder» adottano misure per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del valore netto di inventario, al fine di impedire il «market timing» e le possibilità di arbitraggio.
Art. 59 Obblighi del fondo «master» o della sua direzione
1 Il fondo «master» informa senza indugio la FINMA dell’identità di ogni fondo
«feeder» che investe nelle proprie quote. 2 Al fondo «feeder» il fondo «master»» non addebita commissioni di emissione e di riscatto per l’investimento nelle proprie quote. 3 Il fondo «master» si assicura che tutte le necessarie informazioni legali o contrat- tuali siano messe tempestivamente a disposizione del fondo «feeder», della sua banca depositaria, della società di audit nonché della FINMA. Per questo si attiene agli obblighi legali e contrattuali concernenti la pubblicazione di dati e la loro prote- zione.
Art. 60 Obblighi del fondo «feeder» o della sua direzione 1 Il fondo «feeder» comunica alla propria banca depositaria tutte le informazioni concernenti il fondo «master» che le occorrono per adempiere i suoi compiti.
2 Controlla efficacemente l’attività del fondo «master».
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
3 Nel calcolo della somma dei suoi impegni a norma dell’articolo 72 capoverso 3
OICol14 tiene conto della somma degli impegni del fondo «master» rispetto agli investimenti del fondo «feeder» nel fondo «master». 4 Se il fondo «feeder», la sua direzione o un’altra persona che agisce a nome del fondo «feeder» o della sua direzione ottiene un vantaggio pecuniario in rapporto all’investimento nelle quote del fondo «master», tale vantaggio deve essere accredi- tato al patrimonio del fondo «feeder».
Art. 61 Obblighi della banca depositaria 1 Nel caso in cui constati irregolarità in relazione al fondo «master» che possono avere effetti negativi sul fondo «feeder», la banca depositaria del fondo «master» istruisce in merito la società di audit e il fondo «feeder», oppure la direzione del fondo e la sua banca depositaria. Sono considerate irregolarità i seguenti eventi: a. errori nel calcolo del valore netto di inventario del fondo «master»; b. errori nelle transazioni, nell’esecuzione di acquisti e vendite o di ordini di emissione o riscatto di quote del fondo «master» da parte del fondo «feeder»; c. errori nella distribuzione o nella tesaurizzazione di ricavi del fondo «ma- ster»; d. violazioni di disposizioni legali nonché degli obiettivi, dei limiti, della poli- tica o della strategia d’investimento del fondo «master» descritti nei contratti del fondo, nei regolamenti d’investimento, nel prospetto o nelle informazioni chiave per l’investitore. 2 Se hanno banche depositarie diverse, il fondo «master» e il fondo «feeder» stipula- no, d’intesa con il fondo «master» e il fondo «feeder», un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione al fine di garantire l’osservanza dei loro obblighi. Tale accordo contiene almeno i punti seguenti: a. la descrizione dei documenti e delle categorie di informazioni che le due banche depositarie si scambiano regolarmente, comprese le modalità e i tempi di trasmissione; b. i principi concernenti il disbrigo delle questioni operative, compresi il calco- lo del valore netto di inventario, la protezione dal «market timing» e il trat- tamento delle istruzioni impartite dal fondo «feeder»; c. le modalità di comunicazione delle violazioni delle prescrizioni legali e con- trattuali da parte del fondo «master»; d. altri elementi necessari alla collaborazione tra le banche depositarie. 3 Nello scambio di dati le banche depositarie osservano gli obblighi legali e contrat- tuali concernenti la pubblicazione di dati e la loro protezione.
14 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 62 Obblighi della società di audit 1 Nel suo rapporto sintetico sul fondo «feeder» la società di audit tiene conto del rapporto sintetico sul fondo «master». Se il fondo «master» e il fondo «feeder» hanno esercizi non coincidenti, alla data di chiusura dell’esercizio del fondo «feeder» il fondo «master» allestisce una chiusura intermedia. Su questa base la società di audit allestisce per il fondo «master» un rapporto sintetico ad hoc alla data di chiusura dell’esercizio del fondo «feeder». 2 Nel rapporto sintetico sul fondo «feeder» la società di audit cita le divergenze rispetto al testo standard e ad altre importanti informazioni contenute nel rapporto sintetico sul fondo «master» e il loro effetto sul fondo «feeder». 3 Se hanno società di audit diverse, il fondo «master» e il fondo «feeder» stipulano un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione per garantire l’adempimento dei loro obblighi. Tale accordo deve contenere almeno: a. la descrizione dei documenti e delle categorie di informazioni che le due società di audit si scambiano regolarmente, comprese le modalità e i tempi di trasmissione; b. il coordinamento del ruolo delle società di audit nella procedura di allesti- mento dei rapporti d’esercizio annuali del fondo «master» e del fondo «feeder»; c. l’indicazione delle informazioni che devono essere menzionate nel rapporto di verifica del fondo «master» secondo il capoverso 2; d. ulteriori modalità di regolamentazione della collaborazione tra le società di audit nonché l’allestimento e la trasmissione dei rapporti sintetici e dei rap- porti ad hoc.
Art. 63 Liquidazione del fondo «master» 1A comunicazione avvenuta della liquidazione del fondo «master», il fondo «feeder» sospende senza indugio i rimborsi. Entro un mese dall’avvenuta comunica- zione della liquidazione del fondo «master» inoltra alla FINMA la notifica o la domanda di: a. liquidazione del fondo «feeder»; b. modifica del contratto del fondo o del regolamento d’investimento in seguito al cambiamento del fondo «master»; oppure c. modifica del contratto del fondo o del regolamento d’investimento in seguito alla trasformazione in un fondo non «feeder».
2 Il ricavato della liquidazione del fondo «master» può essere versato prima
dell’approvazione delle richieste di cui al capoverso 1 lettere b e c solo se, fino al momento dell’approvazione, viene reinvestito esclusivamente allo scopo di una gestione efficiente della liquidità.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 64 Fusione, trasformazione e trasferimento del patrimonio 1 Se il fondo «master» decide la fusione, la trasformazione o il trasferimento del patrimonio, entro un mese dalla comunicazione da parte del fondo «master» il fondo «feeder» deve notificare alla FINMA se: a. procede alla liquidazione; b. vuole mantenere lo stesso fondo «master»; c. cambia in un altro fondo «master»; oppure d. si trasforma in un fondo non «feeder». 2 Contemporaneamente alla notifica, il fondo «feeder» inoltra alla FINMA, se neces- sario, una richiesta di approvazione delle modifiche del contratto del fondo o del regolamento d’investimento. 3 Se la fusione, la trasformazione o il trasferimento del patrimonio del fondo «ma- ster» avviene prima dell’approvazione della domanda di cui al capoverso 1 lettere c e d, il fondo «feeder» può riscattare le quote del fondo «master» solo se il ricavato conseguito viene reinvestito, fino all’entrata in vigore dei cambiamenti, esclusiva- mente allo scopo di una gestione efficiente della liquidità.
Capitolo 2: Altri fondi
Art. 65 1 Le prescrizioni per i fondi in valori mobiliari relative ai prestiti di valori mobiliari (art. 1–9), alle operazioni pensionistiche (art. 10–22), agli strumenti finanziari deri- vati (art. 23–49), all’amministrazione delle garanzie (art. 50–55) e alle strutture «master» e «feeder» (art. 56–64) si applicano per analogia ad altri fondi.
2 Sono fatti salvi gli articoli 100 e 101 OICol15.
3 La FINMA può concedere deroghe a tali prescrizioni (art. 101 OICol).
Titolo 2: Istituti Capitolo 1: Requisiti organizzativi per la delega di compiti
Art. 66 1 Ai sensi del presente articolo si è in presenza di una delega di compiti se il titolare di un’autorizzazione secondo il capoverso 2 trasferisce a un terzo compiti importanti modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.
15 RS 951.311 16 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
2 La direzione del fondo, la SICAV, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati a terzi in contratti scritti. Nei contratti sono descritti con precisione i compiti delegati e sono regolamentati le competenze e le responsabilità, eventuali poteri di subdelega, l’obbligo di rendiconto del mandatario e i diritti di controllo del titolare di un’autorizzazione. 3 L’organizzazione d’esercizio non è da considerarsi adeguata ai sensi dell’articolo
14 LICol se il titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 2:
a. non dispone della competenza decisionale nell’ambito dei compiti centrali che spetta al consiglio di amministrazione o alla direzione; b. non dispone delle necessarie risorse di personale e delle conoscenze specifi- che per la selezione, l’istruzione, il monitoraggio e il controllo dei rischi dei mandatari; oppure c. non dispone o dispone solo limitatamente dei necessari diritti di istruzione e controllo nei confronti dei mandatari. 4 La delega di compiti non deve ostacolare l’attività di verifica da parte della società di audit e la vigilanza della FINMA. 5 Per i compiti delegati all’estero il titolare dell’autorizzazione deve poter provare che egli stesso, la società di audit prudenziale e la FINMA sono in grado di esercita- re i propri diritti di verifica e di farli valere giuridicamente. La società di audit prudenziale deve verificare la prova prima della delega. 6 I titolari dell’autorizzazione di cui al capoverso 1 stabiliscono nel regolamento organizzativo i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di subdelega.
Capitolo 2: Gestione dei rischi e controllo dei rischi
Art. 67 Principi della gestione dei rischi 1 Il consiglio di amministrazione della direzione del fondo, della SICAV o del gesto- re patrimoniale di investimenti collettivi di capitale provvede, con un sistema interno di controllo basato su un’analisi sistematica dei rischi e con il suo monitoraggio, a che tutti i rischi essenziali del titolare dell’autorizzazione siano accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo adeguato ed efficace. 2 L’organo responsabile della gestione della direzione del fondo, della SICAV o del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale attua le direttive del consi- glio di amministrazione relativamente all’istituzione, al mantenimento e alla verifica periodica del sistema interno di controllo. Sviluppa procedure appropriate per con- cretizzare le attività di controllo da integrare nei processi operativi e per controllare i rischi.
17 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 68 Direttive interne 1 La direzione del fondo, la SICAV e il gestore patrimoniale di investimenti colletti- vi di capitale stabiliscono nelle direttive interne adeguati principi di gestione e di controllo dei rischi nonché l’organizzazione preposta alla gestione e al controllo dei rischi.
2 Includono i rischi ai quali:
a. sono o potrebbero essere esposti in tutti i campi della loro attività; b. sono o potrebbero essere esposti gli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti e gli altri patrimoni gestiti nell’ambito di mandati.
3 Le direttive interne stabiliscono:
a. l’organizzazione della gestione e del controllo dei rischi, comprese le com- petenze all’interno del titolare dell’autorizzazione; b. i tipi di rischio a livello di attività del titolare dell’autorizzazione, di investi- menti collettivi di capitale gestiti nonché di patrimoni gestiti nell’ambito di mandati; c. le procedure e i sistemi di valutazione e gestione di tutti i rischi essenziali del titolare dell’autorizzazione nonché degli investimenti collettivi di capita- le, in particolare del loro rischio di mercato, di liquidità e di controparte; d. i compiti, le responsabilità e la frequenza del rapporto da sottoporre al con- siglio di amministrazione e alla direzione. 4 Nel definire le direttive interne e l’organizzazione della gestione dei rischi occorre tenere conto del tipo, della portata e della complessità delle operazioni, degli inve- stimenti collettivi di capitale gestiti e dei patrimoni gestiti nell’ambito di mandati. 5 L’utilizzo di tecniche d’investimento e di derivati deve essere disciplinato nelle direttive interne e verificato periodicamente. Per il ricorso a derivati, le direttive interne disciplinano inoltre, in base alla struttura e ai rischi del titolare dell’auto- rizzazione, gli ambiti seguenti: a. politica dei rischi:
1. derivati che possono essere utilizzati,
2. requisiti riguardo alle controparti,
3. requisiti riguardo alla liquidità dei mercati,
4. nell’utilizzo di prodotti indicizzati, requisiti riguardo alla rappresentati-
vità e alla correlazione; b. controllo dei rischi:
1. accertamento, valutazione e sorveglianza (controllo) dei rischi,
2. competenze e limiti,
3. procedura di misurazione del rischio,
4. procedura di «escalation» in caso di superamento dei limiti;
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
5. inoltre nell’approccio modello:
– metodo di verifica del modello di misurazione del rischio, in parti- colare VaR – procedura di «escalation» e misure in caso di risultati insufficienti dei test di verifica – composizione dei portafogli di riferimento nonché delle loro modi- fiche e del monitoraggio del processo per determinare il portafo- glio di riferimento – «stress test»; c. elaborazione e valutazione:
1. documentazione delle operazioni,
2. modelli di valutazione da utilizzare,
3. dati e fornitori di dati da utilizzare.
Art. 69 Altri obblighi concernenti la gestione dei rischi 1 La direzione del fondo, la SICAV e il gestore patrimoniale di investimenti colletti- vi di capitale verificano periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia dei principi della gestione dei rischi nonché delle procedure e dei sistemi definiti. 2 L’osservanza dei principi della gestione dei rischi e delle procedure definite non- ché l’adeguatezza e l’efficacia delle misure volte a eliminare eventuali lacune nel processo di gestione dei rischi sono oggetto integrante del rapporto da sottoporre al consiglio di amministrazione e alla direzione. 3 L’utilizzo di tecniche d’investimento e di derivati nonché l’amministrazione delle garanzie e i conseguenti rischi devono essere considerati in maniera appropriata nella gestione dei rischi degli investimenti collettivi di capitale gestiti.
Art. 70 Controllo dei rischi 1 Per svolgere il controllo dei rischi, la direzione del fondo, la SICAV e il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale dispongono di sufficiente personale tecnico qualificato.
2 Il controllo dei rischi accerta, valuta e sorveglia:
a. i rischi assunti dal titolare dell’autorizzazione; b. i rischi di ogni singola posizione degli investimenti collettivi di capitale ge- stiti e il loro rischio complessivo; e c. i rischi di altri eventuali mandati di gestione. 3 Il controllo dei rischi deve essere separato, a livello di funzioni e di gerarchia, dalle unità operative, in particolare dalla funzione incaricata di decidere gli investimenti (gestione del portafoglio). Deve poter agire in maniera indipendente.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 71 Condizioni per l’utilizzo di derivati 1 Nell’utilizzo di derivati occorre garantire in qualunque momento il calcolo dei limiti in vigore per la somma degli impegni e la loro costante osservanza.
2 Il controllo dei rischi verifica i modelli e le procedure di valutazione.
3 Per gli impegni di consegna fisica nelle operazioni con derivati il controllo dei rischi deve verificare periodicamente, e garantire, che la copertura a norma degli articoli 44 e 45 sia disponibile nella misura necessaria. 4 Pergli investimenti collettivi di capitale ai quali viene applicato l’approccio modello la direzione approva, in sintonia con il loro profilo di rischio, un sistema documentato di massimali di potenziali importi a rischio (limiti VaR). 5 Per gli investimenti collettivi di capitale ai quali viene applicato l’approccio modello, l’unità incaricata del controllo dei rischi presso la direzione del fondo o la SICAV è competente della procedura di misurazione del rischio ed è responsabile dei seguenti ambiti: a. verifica e gestisce il modello di misurazione del rischio e provvede al suo ulteriore sviluppo; b. garantisce che il modello di misurazione del rischio sia adeguato al rispettivo investimento collettivo di capitale; c. convalida e implementa il sistema dei limiti VaR per ogni investimento col- lettivo di capitale in sintonia con il relativo profilo di rischio; d. determina e analizza costantemente i potenziali importi a rischio e sorveglia i massimali; e. sorveglia periodicamente la somma lorda degli impegni da investimenti col- lettivi di capitale, in particolare il relativo effetto leva; f. fa regolarmente rapporto al competente organo interno in merito agli attuali potenziali importi a rischio, al «backtesting» e ai risultati degli «stress test».
Capitolo 3: Direzione del fondo e SICAV
Art. 72
1 La direzione del fondo e la SICAV autogestita garantiscono che la valutazione
degli investimenti sia distinta, a livello di funzioni e di personale, dalla funzione incaricata di decidere gli investimenti (gestione del portafoglio).
2 Per svolgere la valutazione dispongono di personale tecnico qualificato.
18 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Capitolo 4: Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale Sezione 1: Approccio de minimis
Art. 73 Valori patrimoniali da considerare 1 Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimonali gestiti dal gestore patrimonia- le di investimenti collettivi di capitale devono essere considerati anche i valori patrimoniali di cui questi ha delegato la gestione a terzi. 2 Se un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale gestisce un inve- stimento collettivo di capitale che detiene quote in altri investimenti collettivi di capitale da lui gestiti, per il calcolo dei valori soglia deve considerare i valori patri- moniali in questione solo una volta.
Art. 74 Valutazione dei patrimoni gestiti 1 Per ogni investimento collettivo di capitale gestito deve essere determinato il valore dei patrimoni gestiti basandosi sulle regole di valutazione stabilite nelle prescrizioni legali del Paese di domicilio dell’investimento collettivo di capitale nonché, eventualmente, su quelle stabilite nei documenti pertinenti dell’investimento collettivo di capitale.
2 L’importo computabile per la somma degli impegni derivanti dall’effetto leva
viene calcolato in base all’approccio «Commitment II». 3 Gli impegni all’investimento di cui all’articolo 1b capoverso 1 lettera d OICol20 sono dati dalla somma di tutti gli importi che l’investimento collettivo di capitale o la direzione del fondo può richiamare presso gli investitori in base a impegni vinco- lanti. 4 Per valore nominale di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell’arti- colo 1b capoverso 1 lettera d OICol si intende la somma degli impegni all’investi- mento meno i rimborsi già versati agli investitori.
Sezione 2: Assicurazione di responsabilità civile professionale
Art. 75 Requisiti 1 L’assicurazione di responsabilità civile professionale dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale conformemente all’articolo 21 capoverso 3 let- tera b OICol22 deve soddisfare i seguenti requisiti:
19 RS 951.311 20 RS 951.311 21 RS 951.311 22 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
a. è stipulata presso un’impresa di assicurazioni ai sensi della legge del 17 di- cembre 200423 sulla sorveglianza degli assicuratori; b. ha una durata minima di un anno; c. prevede un termine di disdetta di almeno 90 giorni; d. copre almeno i rischi della responsabilità civile professionale di cui all’arti- colo 76. 2 La copertura assicurativa per ogni singolo credito corrisponde almeno allo 0,7 per cento del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale. 3 La copertura assicurativa per tutti i crediti di un anno corrisponde almeno allo 0,9 per cento del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale. 4 I requisiti riguardo all’assicurazione di responsabilità civile professionale devono essere costantemente soddisfatti.
Art. 76 Rischi connessi alla responsabilità civile professionale 1 L’assicurazione di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 21 capover- so 3 lettera b OICol24 deve coprire il rischio di perdita o di danno causato per negli- genza nell’esercizio delle attività delle quali il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale è responsabile per legge. 2 Per rischi della responsabilità civile professionale ai sensi del capoverso 1 si inten- dono tra l’altro: a. il rischio della perdita dei documenti che comprovano la proprietà dell’inve- stimento collettivo di capitale sui valori patrimoniali gestiti; b. il rischio di presentazioni errate o affermazioni fuorvianti nei confronti dell’investimento collettivo di capitale gestito o dei suoi investitori; c. il rischio di comportamenti che determinano la violazione di:
1. obblighi legali e contrattuali,
2. obblighi di fedeltà, diligenza e informazione nei confronti dell’investi-
mento collettivo di capitale gestito e dei suoi investitori,
3. disposizioni del contratto di gestione patrimoniale concernenti
l’investimento collettivo di capitale, il contratto del fondo o lo statuto dell’investimento collettivo di capitale; d. il rischio che procedure adeguate per prevenire attività sleali, fraudolente o dolose non siano istituite, attuate e mantenute; e. il rischio di una valutazione dei valori patrimoniali non conforme alle pre- scrizioni;
23 RS 961.01 24 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
f. il rischio di perdite causate da un’interruzione dell’esercizio o da disfunzioni nel sistema, nell’elaborazione delle transazioni o nella gestione dei processi.
Capitolo 5: Banca depositaria
Art. 77 Organizzazione
1 Labanca depositaria garantisce l’autonomia dalla direzione del fondo o dalla
SICAV a livello di locali, personale e funzioni.
2 Nel delegare compiti alla banca depositaria, la direzione del fondo o la SICAV
garantisce che non sorgano conflitti d’interesse. Al riguardo deve essere garantita, a livello di istruzioni, l’autonomia reciproca tra la direzione del fondo o la SICAV delegante, o i suoi mandatari, e le persone cui la banca depositaria ha affidato com- piti a norma dell’articolo 73 LICol. I conflitti d’interesse che non possono essere evitati devono essere comunicati agli investitori. 3 Le persone cui la banca depositaria ha affidato compiti a norma dell’articolo 73 LICol non possono assumere contemporaneamente compiti delegati dalla direzione del fondo o dalla SICAV.
Art. 78 Funzione di controllo 1 Per assumere i compiti di controllo di cui all’articolo 73 capoverso 3 lettere a e b LICol la banca depositaria valuta i rischi in relazione con il tipo, la portata e la complessità della strategia dell’investimento collettivo di capitale al fine di svilup- pare procedure di controllo che siano adeguate per l’investimento collettivo di capitale e i valori patrimoniali nei quali investe. 2 La banca depositaria emana direttive interne adeguate nelle quali sancisce quanto- meno: a. il modo in cui è organizza la propria funzione di controllo, in particolare quali ruoli sono previsti e quali sono le responsabilità individuali; b. la procedura di controllo in base alla quale devono essere svolti i controlli, compresi quelli per il trasferimento della custodia a un depositario terzo o collettivo ai sensi dell’articolo 105a OICol26; c. il piano e i processi di controllo, in particolare i metodi, le basi di dati e la periodicità dei controlli; d. le procedure di «escalation» avviate al momento della constatazione di irre- golarità, in particolare le fasi procedurali, le scadenze, i contatti con la dire- zione del fondo o la SICAV e altre parti importanti, la procedura per definire le misure da adottare e gli obblighi di informazione;
25 RS 951.311 26 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
e. il rapporto della banca depositaria all’indirizzo degli organi e di eventuali altri destinatari in merito alla sua attività di controllo, in particolare la fre- quenza, la forma e il contenuto del rapporto. 3 Nei confronti della direzione del fondo la banca depositaria ha il diritto e l’obbligo di prendere provvedimenti contro investimenti non ammessi. Se nello svolgimento della sua funzione di controllo giunge a conoscenza di questi investimenti, ripristina la situazione regolamentare, ad esempio incaricando di recedere dagli investimenti.
Titolo 3: Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione Capitolo 1: Contabilità e presentazione dei conti Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 79 Principi (art. 87 e 91 LICol) 1 Sempreché la LICol e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla conta- bilità e alla presentazione dei conti secondo l’articolo 87 LICol si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni27 (CO). 2 La contabilità deve essere allestita conformemente ai requisiti legali per i rapporti annuali e semestrali (art. 89 segg. LICol) e procedendo in modo che presenti un quadro fedele della reale situazione del patrimonio e dei risultati. 3 Le transazioni, comprese le operazioni fuori bilancio, devono essere rilevate im- mediatamente dopo la conclusione del contratto. L’iscrizione a bilancio delle transa- zioni chiuse, ma il cui regolamento non è ancora avvenuto, si basa sul principio della data di conclusione.
4 La contabilità deve tenere conto delle esigenze del diritto fiscale.
Art. 80 Unità di conto
1 Una valuta estera può essere designata quale unità di conto:
a. nel regolamento del fondo, per il fondo d’investimento o per i relativi com- parti; b. nel regolamento d’investimento, per i comparti della SICAV; c. nel contratto delle società in accomandita, per gli investimenti collettivi di capitale. 2 La SICAV stabilisce inoltre nel proprio regolamento d’investimento la valuta che è l’unità di conto del conto globale (art. 98) e la procedura di conversione.
27 RS 220 28 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
3 Se per la presentazione dei conti viene utilizzata una valuta estera, i valori non devono essere indicati anche nella valuta nazionale.
Sezione 2: Investimenti collettivi di capitale aperti
Art. 81 Comparti e classi di quote 1 Nel caso di investimenti collettivi di capitale multi-comparto, le disposizioni del presente titolo si applicano a ogni comparto. 2 I singoli comparti devono essere riportati separatamente nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale.
3 L’esercizio dei comparti deve chiudersi alla stessa data.
4 Per le classi di quote, il valore netto di inventario deve essere indicato per ogni classe di quote.
Art. 82 Controllo delle quote e dei certificati (art. 11 e 73 cpv. 1 LICol) 1 La banca depositaria registra l’emissione e il riscatto di quote comprese le frazioni. Al riguardo, rileva le informazioni seguenti: a. la data dell’emissione o del riscatto; b. il numero delle quote emesse o riscattate; c. il versamento lordo dell’investitore o il versamento netto all’investitore; d. le rimunerazioni e le spese accessorie per l’emissione o il riscatto; e. la somma accreditata o addebitata all’investimento di capitale; f. il valore netto di inventario della quota. 2 Se le quote sono nominative, l’identità dell’investitore deve essere registrata sepa- ratamente. 3 La banca depositaria registra separatamente le emissioni e il riscatto di certificati di quote.
Art. 83 Fondi immobiliari
1 Il fondo immobiliare e le società immobiliari di sua proprietà devono chiudere
l’esercizio contabile lo stesso giorno. La FINMA può accordare deroghe se l’allesti- mento di una contabilità consolidata è garantito.
29 RS 951.311 30 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
2 Nel calcolo del valore netto di inventario devono essere prese in considerazione le imposte relative all’eventuale liquidazione del fondo immobiliare, in particolare le imposte sul reddito, le imposte sugli utili da sostanza immobiliare ed eventualmente le imposte sul trapasso di proprietà.
3 In una misura economicamente appropriata gli ammortamenti su immobili, com-
presi gli accessori, possono essere addebitati al conto economico.
Capitolo 2: Valutazione Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 84 Investimenti (art. 88 e 89 cpv. 2 LICol)
1 Gli investimenti sono valutati al valore venale (art. 88 LICol).
2 Nell’allegato al conto patrimoniale rispettivamente al bilancio e al conto economi- co (art. 94 e 95) gli investimenti devono essere ricapitolati in una tabella, suddivisi nelle tre categorie di valutazione seguenti: a. investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol); b. investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato; c. investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.
Art. 85 «Private equity» (art. 88 cpv. 2 e 108 LICol) 1 La valutazione degli investimenti in «private equity» deve essere fatta conforme- mente a standard internazionali riconosciuti, sempreché non sia disciplinata nella presente ordinanza. 2 Gli standard applicati devono essere descritti dettagliatamente nel prospetto o nel regolamento.
Art. 86 Fondi immobiliari (art. 88 e 90 LICol)
Nel conto patrimoniale gli immobili in costruzione devono essere iscritti al loro valore venale. La direzione del fondo o la SICAV fa stimare gli immobili in costru- zione, iscritti al valore venale, per la chiusura dell’esercizio contabile.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Sezione 2: Investimenti collettivi di capitale aperti (art. 88 cpv. 2 LICol)
Art. 87 1 Gli attivi fissi materiali e immateriali degli azionisti imprenditori di una SICAV devono essere valutati al prezzo di acquisto o al costo di fabbricazione, dedotti gli ammortamenti economicamente necessari. 2 I principi di valutazione degli attivi fissi materiali e immateriali devono essere pubblicati nella rubrica delle informazioni supplementari. Se sono modificati, devo- no inoltre essere forniti, per informazione, dati adattati per l’anno precedente. 3 Il patrimonio restante della SICAV è valutato conformemente agli articoli 84–86.
Sezione 3: Investimenti collettivi di capitale chiusi
Art. 88 Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 88 cpv. 2 e 108 LICol)
Alla valutazione si applicano per analogia gli articoli 84–87.
Art. 89 Società di investimento a capitale fisso (SICAF) (art. 117 LICol) 1 Nel quadro della chiusura singola (art. 109 cpv. 1) la valutazione ha luogo secondo le disposizioni della contabilità commerciale e della presentazione dei conti. Inoltre il valore venale degli investimenti deve essere indicato a titolo informativo. 2 Nel quadro della chiusura consolidata (art. 109 cpv. 2) la valutazione deve essere fatta conformemente a standard riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 21 novembre
201231 sulle norme contabili riconosciute (ONCR).
Capitolo 3: Disposizioni comuni circa la presentazione dei conti
Art. 90 «Private equity» (art. 88 e 108 LICol) 1 I metodi di valutazione applicati (art. 85) devono essere pubblicati nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale. 2 Se un investimento è iscritto a bilancio al di sotto del suo valore d’acquisto, quest’ultimo deve essere pubblicato. 3 Per gli investimenti collettivi di capitale che possono investire più del 10 per cento del loro patrimonio in «private equity», le informazioni minime seguenti devono essere riportate per i singoli investimenti in «private equity», strutturati secondo il
31 RS 221.432
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
tipo e lo stadio di sviluppo, sempre che la loro parte superi il 2 per cento del patri- monio dell’investimento collettivo di capitale: a. descrizione dell’investimento (ragione sociale, sede, scopo, capitale e quota di partecipazione); b. descrizione dell’attività e, se del caso, dell’avanzamento in termini di stadio di sviluppo; c. informazioni concernenti l’amministrazione e la direzione; d. tipizzazione in base allo stadio di sviluppo quale «seed», «early stage», «buyout»; e. entità degli impegni contratti.
Art. 91 Filiali 1 Se sono utilizzate filiali per mettere in opera la politica d’investimento, un approc- cio economico trasparente è applicato in sede di presentazione dei conti, ossia al conto patrimoniale rispettivamente al bilancio, al conto economico, all’inventario, agli acquisti e alle vendite. 2 Le società devono essere consolidate secondo standard riconosciuti ai sensi della ONCR33. A tal fine la loro contabilità deve essere allestita su base consolidata.
Capitolo 4: Presentazione dei conti di investimenti collettivi di capitale aperti Sezione 1: Conto annuale
Art. 92 SICAV 1 Il conto annuale della SICAV si compone del conto annuale di ogni comparto degli azionisti investitori nonché del conto annuale del comparto degli azionisti imprendi- tori e del conto globale della SICAV. 2 Per il comparto degli azionisti investitori il conto annuale riporta gli investimenti ammessi ai sensi degli articoli 70, 86 e 99 OICol.
3 Per il comparto degli azionisti imprenditori il conto annuale riporta:
a. gli investimenti ammessi ai sensi del capoverso 2 nonché i beni mobili, im- mobili e immateriali indispensabili all’esercizio diretto dell’attività della SICAV; b. gli impegni ammessi.
32 RS 951.311 33 RS 221.432 34 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
4 Sono ammessi gli impegni a breve termine o garantiti da ipoteche contratti nel
contesto dell’esercizio diretto dell’attività della SICAV. 5 I conti annuali di uno o più comparti scelti degli azionisti investitori possono essere pubblicati unicamente con il conto globale della SICAV. 6 Il conto annuale fa parte del rapporto annuale, che sostituisce la relazione sulla gestione secondo il CO35. Non occorre allestire una relazione annuale né un conto dei flussi di tesoreria.
Art. 93 Struttura minima del conto patrimoniale, del bilancio e del conto economico per i fondi d’investimento e le SICAV (art. 91 LICol)
Per il fondo d’investimento e i comparti degli azionisti investitori il conto patrimo- niale, il bilancio e il conto economico devono essere pubblicati nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale secondo la struttura minima di cui agli articoli 94–98.
Art. 94 Fondi in valori mobiliari
Il conto patrimoniale, il bilancio e il conto economico dei fondi in valori mobiliari presentano la struttura minima riportata nell’allegato 2.
Art. 95 Fondi immobiliari
Il conto patrimoniale, il bilancio e il conto economico di un fondo immobiliare presentano la struttura minima riportata nell’allegato 3.
Art. 96 Altri fondi
Le prescrizioni concernenti la struttura minima per i fondi in valori mobiliari (art. 94) sono applicabili per analogia agli altri fondi. Esse comprendono inoltre gli investimenti autorizzati per gli altri fondi.
Art. 97 Struttura minima del bilancio e del conto economico del comparto degli azionisti imprenditori
1 Il comparto degli azionisti imprenditori deve essere suddiviso in:
a. investimenti; b. patrimonio d’esercizio.
35 RS 220 36 RS 951.311 37 RS 951.311 38 RS 951.311 39 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
2 Gli articoli 94–96 sono applicabili alla struttura degli investimenti.
3 Gli articoli 959 e 959a CO40 si applicano per analogia al patrimonio d’esercizio.
4 L’articolo 959c CO si applica per analogia all’allegato. Inoltre, i principi di valuta- zione degli attivi fissi materiali e immateriali degli azionisti imprenditori devono essere pubblicati. Nell’allegato vanno altresì fornite indicazioni sullo svolgimento della valutazione del rischio. 5 Gli azionisti imprenditori e i gruppi di azionisti vincolati da patti parasociali che detengono il 5 per cento o più delle azioni devono essere menzionati nel rapporto annuale nel modo seguente: a. nome o ragione sociale; b. domicilio o sede; c. partecipazione espressa in percentuale.
Art. 98 Conto globale della SICAV (art. 91 LICol)
1 Il conto globale della SICAV si compone del bilancio, del conto economico e
dell’allegato conformemente al CO41 e include i comparti degli azionisti investitori e il comparto degli azionisti imprenditori. 2 Per l’allestimento del bilancio e del conto economico le posizioni dei comparti degli azionisti investitori devono essere sommate. La struttura deve rispettare gli articoli 94–96. 3 Il comparto degli azionisti imprenditori deve essere riportato separatamente nel bilancio e nel conto economico. Alla struttura delle posizioni si applicano per analo- gia gli articoli 94–96 per gli investimenti nonché gli articoli 959, 959a e 959b CO per il patrimonio d’esercizio.
4 Il conto globale della SICAV deve essere strutturato secondo il comparto degli
azionisti investitori, il comparto degli azionisti imprenditori e il patrimonio comples- sivo della SICAV. 5 Le informazioni ai sensi dell’articolo 97 capoverso 5 devono essere inoltre pubbli- cate nel conto globale.
Sezione 2: Informazioni supplementari
Art. 99 Inventario dell’investimento collettivo di capitale (art. 89 cpv. 1 lett. c LICol) 1 L’inventario deve essere almeno strutturato in funzione dei tipi d’investimento, tra cui valori mobiliari, averi in banca, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, metalli preziosi e «commodities» e, all’interno dei tipi di inve-
40 RS 220 41 RS 220
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
stimento, tenendo conto della politica d’investimento, in funzione dei settori, dei criteri geografici, dei tipi di valori mobiliari (allegato 2 n. 1.4) e delle valute.
2 L’importo e la percentuale della partecipazione al patrimonio complessivo
dell’investimento collettivo di capitale devono essere indicati per ogni gruppo o sottogruppo. 3 Per ogni valore figurante nell’inventario deve esserne indicata la percentuale rispetto al patrimonio complessivo dell’investimento collettivo di capitale.
4 I valori mobiliari devono essere divisi nel modo seguente:
a. quotati in borsa; b. quotati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico; c. secondo l’articolo 70 capoverso 3 OICol42; d. secondo l’articolo 71 capoverso 2 OICol; e. non considerati alle lettere a–d. 5 Per ogni valore figurante nell’inventario deve essere indicata la categoria di valuta- zione ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2. 6 Per i valori mobiliari menzionati al capoverso 3, va riportato solo il subtotale di ogni categoria e ogni posizione va debitamente distinta.
Art. 100 Inventario di fondi immobiliari (art. 89 cpv. 1 lett. c e 90 LICol)
1 L’inventario deve contenere almeno le posizioni seguenti:
a. edifici abitativi; b. immobili adibiti a uso commerciale; c. costruzioni a utilizzazione mista; d. terreni edificabili, compresi gli stabili da demolire e gli immobili in costru- zione; e. quote in altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare; f. ipoteche e altri prestiti garantiti da ipoteche. 2 Per le costruzioni in diritto di superficie e gli oggetti in proprietà per piani questa indicazione deve figurare nell’inventario sia per ogni oggetto sia nel totale per ogni posizione di cui al capoverso 1 lettere a–d.
3 Per ogni immobile l’inventario contiene le indicazioni seguenti:
a. l’indirizzo; b. il prezzo di costo; c. il valore venale stimato; d. i redditi lordi realizzati.
42 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
4 Nel caso di investimenti in valori mobiliari a breve termine a reddito fisso, in certificati immobiliari o in derivati, anche questi devono essere menzionati. 5 Le ipoteche e gli altri impegni garantiti da ipoteche esistenti alla fine dell’anno nonché i prestiti e i crediti devono essere indicati menzionando le condizioni del tasso e la durata. 6 Per ogni fondo immobiliare deve essere pubblicata una lista delle società immobi- liari loro appartenenti, indicante la rispettiva partecipazione. 7 Le posizioni nell’inventario devono figurare suddivise nelle tre categorie di valuta- zione di cui all’articolo 84 capoverso 2. Tutti gli oggetti d’investimento di una stessa categoria di valutazione possono essere riportati complessivamente per l’intero portafoglio immobiliare.
Art. 101 Lista degli acquisti, delle vendite e di altre operazioni (art. 89 cpv. 1 lett. e LICol) 1 Qualsiasi modifica della composizione dell’investimento collettivo di capitale, in particolare acquisti, vendite, operazioni fuori bilancio, azioni gratuite, diritti prefe- renziali di sottoscrizione e operazioni di frazionamento («split»), deve essere pubbli- cata nel rapporto annuale. Ogni elemento del patrimonio va indicato con precisione. 2 Per i fondi immobiliari ogni valore immobiliare acquistato o venduto deve essere menzionato. Il prezzo convenuto deve essere comunicato all’investitore che ne fa domanda. 3 Per i fondi immobiliari, le transazioni effettuate tra investimenti collettivi di capita- le che sono gestiti dalla stessa direzione del fondo o SICAV o da direzioni di fondi o SICAV legate devono essere indicate separatamente. 4 Le ipoteche e i prestiti garantiti da ipoteche accordati nel corso dell’esercizio annuale e rimborsati prima della chiusura dell’esercizio annuale vanno menzionati con le condizioni del tasso e la durata. 5 Le ipoteche e altri impegni garantiti da ipoteche nonché i prestiti e i crediti con- tratti nel corso dell’esercizio annuale e rimborsati prima della chiusura dell’esercizio annuale vanno menzionati con le condizioni del tasso e la durata oppure ricapitolan- doli per categoria con una durata media e un tasso d’interesse medio.
Art. 102 Variazione del patrimonio netto del fondo (art. 89 LICol) 1 Per ogni investimento collettivo di capitale va redatta una distinta rappresentante la variazione del patrimonio netto del fondo comprendente almeno le rubriche seguenti: a. patrimonio netto del fondo all’inizio dell’esercizio; b. distribuzioni; c. saldo dei movimenti di quote;
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
d. risultato economico globale; e. patrimonio netto del fondo alla fine dell’esercizio. 2 Va inoltre menzionata la statistica delle quote per l’esercizio (art. 89 cpv. 1 lett. b LICol).
Art. 103 Informazioni degli anni precedenti (art. 91 LICol) 1 Il rapporto annuale e il rapporto semestrale devono riportare nel conto patrimonia- le, nel bilancio e nel conto economico anche i dati dell’esercizio precedente. 2 Il rapporto annuale contiene inoltre una distinta del patrimonio netto del fondo e del valore di inventario per quota degli ultimi tre esercizi. Il giorno di riferimento è l’ultimo giorno dell’esercizio.
Sezione 3: Utilizzo del risultato economico e distribuzioni
Art. 104 Utilizzo del risultato (art. 89 cpv. 1 lett. a LICol) 1 La distinta concernente l’utilizzo del risultato economico deve comprendere alme- no le rubriche seguenti: a. reddito netto dell’esercizio contabile; b. utili di capitale dell’esercizio contabile destinati a essere distribuiti; c. utili di capitale degli esercizi contabili precedenti destinati a essere distribui- ti; d. riporto dell’anno precedente; e. utile disponibile per essere distribuito; f. utile previsto per essere distribuito agli investitori; g. importo non distribuito per essere reinvestito; h. riporto a nuovo.
2 Non possono essere costituite riserve.
Art. 105 Distribuzioni (art. 91 LICol) 1 Le distribuzioni intermedie di redditi sono autorizzate solo se previste nel regola- mento del fondo. 2 Gli utili di capitale possono essere distribuiti solo alle seguenti condizioni:
a. la distribuzione deve essere prevista nel regolamento del fondo; b. gli utili di capitale devono essere realizzati; c. non si tratta di una distribuzione intermedia.
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
3 La distribuzione di utili di capitale è ammessa anche se vi sono state perdite di capitale negli esercizi contabili precedenti.
4 L’attribuzione di una partecipazione agli utili non è ammessa.
Sezione 4: Obblighi di pubblicazione
Art. 106 Pubblicazione del prezzo di emissione, del prezzo di riscatto e del valore netto di inventario 1 Il prezzo di emissione, il prezzo di riscatto e il valore netto di inventario sono pubblicati negli organi di stampa o sulle piattaforme elettroniche indicate nel pro- spetto a ogni emissione e riscatto di quote. 2 I prezzi dei fondi in valori mobiliari e altri fondi devono inoltre essere pubblicati almeno due volte al mese. 3 Per i seguenti investimenti collettivi di capitale i prezzi devono essere pubblicati almeno una volta al mese: a. fondi immobiliari; b. investimenti collettivi di capitale con diritto di riscatto limitato ai sensi dell’articolo 109 capoverso 3 OICol. 4 Le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione secondo i capoversi 2 e 3 vanno indicati nel prospetto. 5 Se il valore netto di inventario è pubblicato, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese».
Art. 107 Prospetto semplificato per i fondi immobiliari 1 Gli investimenti collettivi di capitale o i loro comparti con più classi di quote devono pubblicare per ogni classe le informazioni secondo l’allegato 2 numero 3.3 OICol. 2 Gli investimenti collettivi di capitale con diversi comparti possono pubblicare un prospetto semplificato separato per ogni comparto. Se tutti i comparti sono descritti in un prospetto semplificato, le informazioni secondo l’allegato 2 numero 3.3 OICol devono essere pubblicate singolarmente per ogni comparto. 3 Gli investimenti collettivi di capitale o i loro comparti con più classi di quote pubblicano le informazioni di tutte le classi nello stesso prospetto semplificato.
43 RS 951.311 44 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Capitolo 5: Presentazione dei conti di investimenti collettivi di capitale chiusi
Art. 108 Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 108 LICol) 1 La presentazione dei conti deve essere effettuata, per analogia, conformemente alle disposizioni concernenti gli investimenti collettivi aperti. 2 Le partecipazioni detenute esclusivamente a fini di investimento non devono essere consolidate, indipendentemente dalla percentuale di voto e di capitale detenuta nell’impresa.
Art. 109 SICAF (art. 117 LICol) 1 La presentazione dei conti della chiusura singola va effettuata, per analogia, con- formemente alle disposizioni concernenti gli investimenti collettivi di capitale aperti. 2 L’obbligo di consolidamento secondo il CO45 non si applica. Un eventuale conso- lidamento deve essere effettuato secondo uno standard riconosciuto ai sensi della
Titolo 4: Verifica (audit) e rapporti di verifica Capitolo 1: Verifica
Art. 110 Ripartizione in verifiche dei conti annuali e verifiche prudenziali e portata delle verifiche (art. 126 LICol e 24 LFINMA47) 1 Le verifiche annuali sono ripartite in verifiche dei conti annuali e verifiche pruden- ziali. 2 Nel corso dell’anno la società di audit effettua presso i titolari dell’autorizzazione, ad eccezione dei rappresentanti, almeno una verifica intermedia.
Art. 111 Verifica dei conti annuali 1 Nella verifica dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale sono verifi- cate le indicazioni secondo gli articoli 89 capoverso 1 lettere a–h e 90 LICol. 2 La verifica dei conti annuali della direzione del fondo, del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, dell’accomandatario di una società in accomandita
45 RS 220 46 RS 221.432
47 L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1)
48 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
per investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri è retto dagli articoli 728 segg. CO49. 3 Per il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri la FINMA può prevedere deroghe.
Art. 112 Verifica prudenziale (art. 126 cpv. 1–4 LICol, 24 LFINMA50 e 2–8 OA-FINMA51) 1 La verifica prudenziale comprende l’accertamento del rispetto da parte del titolare dell’autorizzazione a norma dell’articolo 13 capoverso 2 lettere a–d, f e h LICol delle prescrizioni in materia di vigilanza applicabili, tenendo conto degli investi- menti collettivi di capitale. 2 Nel caso di una società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale l’accomandatario deve essere incluso nella verifica. 3 La verifica prudenziale comprende anche la verifica del prospetto, delle informa- zioni chiave per gli investitori e del prospetto semplificato. 4 La verifica prudenziale può comprendere altre indicazioni stabilite dalla FINMA.
Capitolo 2: Rapporti di verifica
Art. 113 Tipi di rapporti
La società di audit allestisce: a. rapporti di verifica prudenziale del titolare dell’autorizzazione e degli inve- stimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante di investimenti col- lettivi di capitale esteri non soggetto all’obbligo di autorizzazione (verifica prudenziale); b. rapporti di verifica dei conti annuali a norma dell’articolo 126 capoverso 5 LICol (verifica dei conti annuali); c. rapporti sintetici di verifica degli investimenti collettivi di capitale (verifica dei conti annuali).
49 RS 220 50 RS 956.1
51 O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari (RS 956.161)
52 RS 956.1 53 RS 951.311 54 RS 956.161
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Art. 114 Rapporto di verifica prudenziale (art. 126 cpv. 1–4 LICol, 24 LFINMA55 e 9–12 OA-FINMA56) 1 La società di audit allestisce i rapporti di verifica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. In casi specifici la FINMA può prevedere deroghe a questo termine. 2 I rapporti di verifica della direzione del fondo includono i fondi di investimento che sono gestiti dalla stessa. Se l’esercizio contabile della direzione del fondo non corrisponde a quello dei fondi d’investimento, i rapporti di verifica di questi ultimi saranno allestiti trimestralmente tenendo conto dei termini secondo il capoverso 1, a complemento del rapporto di verifica della direzione del fondo. 3 I rapporti di verifica della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale includono anche l’accomandatario. 4 I rapporti di verifica del titolare dell’autorizzazione e dei fondi d’investimento devono essere sottoposti all’organo responsabile della direzione superiore, della sorveglianza e del controllo. I rapporti di verifica devono essere discussi in una seduta del suddetto organo verbalizzando le prese di posizione in merito.
Art. 115 Rapporto di verifica dei conti annuali 1 Ai rapporti di verifica dei conti annuali si applicano per analogia le disposizioni concernenti la revisione ordinaria secondo il CO58. 2 La società di audit allestisce i rapporti sintetici in tempo utile prima della pubblica- zione dei rapporti annuali. Tali rapporti devono essere firmati dall’auditor responsa- bile e da un altro collaboratore con diritto di firma della società di audit. 3 Nel caso di investimenti collettivi di capitale con comparti il rapporto deve essere allestito per ogni comparto.
Art. 116 Rapporto sintetico (art. 126 cpv. 5 e 6 LICol, 24 LFINMA59, 137 OICol60 e 9–12 OA-FINMA61) 1 Il rapporto sintetico si pronuncia sul rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari concernenti i conti annuali, sulle verifiche delle indicazio- ni di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettere a–h LICol e, per i fondi immobiliari, anche su quelle di cui all’articolo 90 LICol. 2 Per la SICAV e la SICAF il rapporto sintetico può comprendere il rapporto allesti- to dall’ufficio di revisione della società anonima secondo l’articolo 728 CO62.
55 RS 956.1 56 RS 956.161 57 RS 951.311 58 RS 220 59 RS 956.1 60 RS 951.311 61 RS 956.161 62 RS 220
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
3 La FINMA può riconoscere valida un’attestazione standard dell’associazione
professionale delle società di audit.
Titolo 5: Disposizioni finali e transitorie
Art. 117 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza FINMA del 21 dicembre 200663 sugli investimenti collettivi di capitale è abrogata.
Art. 118 Disposizioni transitorie 1 Entro il 1° gennaio 2017 i titolari dell’autorizzazione devono sottoporre per appro- vazione alla FINMA i contratti dei fondi e i regolamenti d’investimento adattati alla presente ordinanza.
2 Dal 1° gennaio 2016 la direzione del fondo e la SICAV devono:
a. rispettare le disposizioni concernenti l’amministrazione delle garanzie secondo gli articoli 50–55. Ciò vale per analogia anche per i mandatari; b. soddisfare i requisiti in materia di misurazione del rischio degli strumenti finanziari derivati; c. menzionare nei loro prospetti la somma lorda degli impegni in derivati non- ché, per l’approccio relativo VaR, il portafoglio di riferimento secondo l’articolo 49 capoverso 3. 3 Dal 1° gennaio 2016 i titolari dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 capo- verso 2 lettere a, b e f LICol devono osservare le prescrizioni concernenti la gestione e il controllo dei rischi secondo gli articoli 67–71 nonché le condizioni per l’utilizzo di derivati secondo l’articolo 71. 4 Dal 1° gennaio 2017 i titolari dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 capo- verso 2 lettere a, b, f e h LICol devono: a. indicare i compiti delegati nonché i principi alla base della possibilità di una subdelega nei loro documenti organizzativi; b. rispettare i requisiti dell’articolo 66 capoverso 5 concernenti la delega all’estero.
5 Il 1° gennaio 2016 le banche depositarie devono avere messo in atto direttive
interne secondo l’articolo 78. 6 Le disposizioni sul conto di gruppo e sulle indicazioni riguardanti le categorie di valutazione degli investimenti (art. 84 cpv. 2) devono essere osservate per la prima volta nell’esercizio che comincia il 1° gennaio 2016 oppure entro un anno da tale data.
63 RU 2007 301, 2008 5613
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
7 Gli immobili in costruzione devono essere valutati per la prima volta al valore venale ai sensi dell’articolo 86 un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordi- nanza. 8 Gli obblighi di pubblicazione nei conti annuali secondo le modifiche delle prescri- zioni degli allegati 2 e 3 devono essere adempiuti la prima volta durante l’esercizio che comincia dopo il 1° gennaio 2016.
Art. 119 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
27 agosto 2014 In nome dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Anne Héritier Lachat
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Allegato 1 (art. 35 cpv. 2)
Computo di derivati / dell’equivalente dei sottostanti
1. In linea di principio gli equivalenti dei sottostanti sono determinati in base al seguente elenco, non esaustivo, di derivati. I seguenti punti hanno valenza generale:
1.1 La valuta di riferimento del fondo in valori mobiliari deve essere conside-
rata ai tassi di cambio attuali.
1.2 Nel caso di un derivato su valute che consiste di due parti, entrambe da non
regolare nella valuta di riferimento del fondo in valori mobiliari, devono essere incluse le due parti.
1.3 Se il delta non viene calcolato, deve essere utilizzato un delta pari a uno.
2. Forme basilari di derivati, segnatamente:
2.1 «Future»:
2.1.1 Future su obbligazioni: numero dei contratti x entità dei contratti x valore di mercato della più conveniente obbligazione di riferimento
2.1.2 Future su tassi d’interesse: numero dei contratti x entità dei contratti
2.1.3 Future su valute: numero dei contratti x entità dei contratti
2.1.4 Future su azioni: numero dei contratti x entità dei contratti x prezzo di
mercato dell’azione sottostante
2.1.5 Future su indici: numero dei contratti x entità dei contratti x livello
dell’indice
2.2 Opzioni (posizione lunga/corta; opzioni «call»/«put»):
2.2.1 Opzione su obbligazioni: numero dei contratti x entità dei contratti x valore di mercato dell’obbligazione sottostante x delta
2.2.2 Opzione su azioni: numero dei contratti x entità dei contratti x valore di
mercato dell’azione sottostante x delta
2.2.3 Opzione su tassi d’interesse: valore del contratto x delta
2.2.4 Opzione su valute: valore del contratto della(e) parte(i) in valuta x delta
2.2.5 Opzione su indici: numero dei contratti x entità dei contratti x livello
dell’indice x delta
2.2.6 Opzioni su future: numero dei contratti x entità dei contratti x valore di
mercato del sottostante x delta
2.2.7 Certificati di opzione e diritti di sottoscrizione: numero delle azio-
ni/obbligazioni x valore di mercato del sottostante x delta
2.3 «Swap»:
2.3.1 Swap su tassi d’interesse: valore del contratto
2.3.2 Swap in valuta: valore nominale del contratto della(e) parte(i) in valuta
2.3.3 Cross currency interest rate swap: valore nominale della(e) parte(i) in
valuta
2.3.4 Total return swap: valore di mercato del sottostante
2.3.5 Total return swap complesso: somma dei valori di mercato di entrambe le
parti del contratto
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
2.3.6 Credit default swap che si riferiscono a un unico sottostante (single name
credit default swap): a. Venditore/garante: l’importo superiore del valore di mercato del sotto- stante o del valore nominale del credit default swap b. Acquirente/beneficiario della garanzia: valore di mercato del sottostante 2.3.7 Contratti differenziali finanziari: numero delle azioni/obbligazioni x valore di mercato del sottostante
2.4 «Forward»:
2.4.1 Operazioni a termine in valuta: valore nominale della(e) parte(i) in valuta
2.4.2 Operazioni a termine su tassi: valore nominale
2.5 Posizione di rischio su indici con effetto leva incorporato:
Anche per i derivati che creano un’esposizione con effetto leva su un indice oppure gli indici che incorporano un effetto leva devono essere determinati gli importi computabili dei rispettivi oggetti patrimoniali e inclusi nel calcolo.
3. Strumenti finanziari con componenti derivate, segnatamente:
3.1 Obbligazioni convertibili: numero dei sottostanti x valore di mercato dei
sottostanti x delta
3.2 Credit linked note: valore di mercato del sottostante
3.3 Titoli parzialmente versati: numero delle azioni/obbligazioni x valore di
mercato dei sottostanti
3.4 Certificati di opzione e diritti di sottoscrizione: numero delle azio-
ni/obbligazioni x valore di mercato del sottostante x delta
4. Opzioni barriera
Numero dei contratti x entità dei contratti x valore di mercato del sottostante x delta
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Allegato 2 (art. 94)
Struttura minima del conto patrimoniale, del bilancio e del conto economico dei fondi in valori mobiliari
1. Conto patrimoniale e bilancio
1.1 Averi in banca, compresi gli investimenti fiduciari presso banche terze,
suddivisi in:
1.1.1 Averi a vista
1.1.2 Averi a termine
1.2 Strumenti del mercato monetario
1.3 Crediti da operazioni pensionistiche
1.4 Valori mobiliari, compresi i valori mobiliari prestati e messi in pensione,
suddivisi in: 1.4.1 Obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione nonché altri titoli e diritti di credito
1.4.2 Prodotti strutturati
1.4.3 Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione
1.4.4 Quote in altri investimenti collettivi di capitale
1.5 Altri investimenti
1.6 Strumenti finanziari derivati
1.7 Altri valori patrimoniali
1.8 Patrimonio complessivo del fondo dedotti:
1.9 Impegni da operazioni pensionistiche
1.10 Crediti contratti
1.11 Altri impegni
1.12 Patrimonio netto del fondo
1.13 Numero di quote in circolazione
1.14 Valore netto di inventario per quota
2. Conto economico
2.1 Redditi da averi in banca
2.2 Redditi da strumenti del mercato monetario
2.3 Redditi da reverse repo
2.4 Redditi dal prestito di valori mobiliari
2.5 Redditi da valori mobiliari, suddivisi in:
2.5.1 Obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione e altri titoli e diritti di credito
2.5.2 Prodotti strutturati
2.5.3 Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione, compresi redditi delle azioni gratuite
2.5.4 Quote in altri investimenti collettivi di capitale
2.6 Redditi da altri investimenti
2.7 Altri redditi
2.8 Acquisizione del diritto ai redditi netti correnti all’emissione di quote
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
2.9 Totale dei redditi, dedotti:
2.10 Interessi passivi
2.11 Spese di verifica
2.12 Rimunerazioni regolamentari a:
2.12.1 Direzione del fondo
2.12.2 Azionisti imprenditori
2.12.3 Banca depositaria
2.12.4 Gestore patrimoniale
2.12.5 Altri terzi
2.13 Altre spese
2.14 Versamento dei redditi netti correnti al riscatto di quote
2.15 Reddito netto
2.16 Utili e perdite di capitale realizzati
2.17 Risultato economico
2.18 Utili e perdite di capitale non realizzati
2.19 Risultato economico globale
3. Allegato
3.1 Derivati
3.1.1 In caso di approccio «Commitment I»:
Importo e percentuale del patrimonio netto del fondo a. Totale delle posizioni aumentanti gli impegni (equivalente del sotto- stante) b. Totale delle posizioni riducenti gli impegni (equivalente del sottostante)
3.1.2 In caso di approccio «Commitment II»:
Importo e percentuale del patrimonio netto del fondo a. Somma lorda degli impegni in derivati b. Somma netta degli impegni in derivati c. Impegno derivante da prestito di valori mobiliari e operazioni pensioni- stiche in titoli
3.1.3 In caso di approccio modello:
a. Limite del Value-at-Risk alla data di riferimento in percentuale del patrimonio netto del fondo b. Value-at-Risk alla data di riferimento in percentuale del patrimonio netto del fondo c. Value-at-Risk (in media in percentuale del patrimonio netto del fondo) d. Backtesting: numero di eccezioni e. Somma lorda degli impegni in derivati
3.1.4 Identità del partner contrattuale nelle operazioni OTC
3.2 Titolo, emittente, numero/valore nominale dei valori mobiliari prestati alla
data di bilancio
3.3 Titolo, emittente, numero/valore nominale dei valori mobiliari messi in
pensione alla data di bilancio
3.4 Importo del conto dei proventi non distribuiti da reinvestire
3.5 Informazioni sui costi:
3.5.1 Indicazioni sul tasso effettivo di rimunerazione, i cui tassi massimi sono
indicati nel regolamento del fondo
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
3.5.2 Indicazione e spiegazione della performance conformemente agli standard
del settore
3.5.3 «Total Expense Ratio» (TER) conformemente agli standard del settore
3.6 Indicazioni su «Soft Commission Agreements»
3.7 Principi di valutazione e calcolo del valore netto di inventario
3.8 Costi operativi e commissioni dirette e indirette inerenti al prestito di valori mobiliari e alle operazioni pensionistiche nonché mutuatari, controparti e intermediari coinvolti
3.9 Per investimenti collettivi di capitale che replicano l’indice: informazioni
sull’entità del «tracking error»
3.10 Tipo e ammontare delle garanzie ricevute
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
Allegato 3 (art. 95) Struttura minima del conto patrimoniale, del bilancio e del conto economico dei fondi immobiliari
1. Conto patrimoniale e bilancio
1.1 Cassa, averi postali e averi bancari a vista, compresi gli investimenti fidu- ciari presso banche terze
1.2 Averi bancari a termine, compresi gli investimenti fiduciari presso banche
terze
1.3 Valori mobiliari a breve termine a interesse fisso, suddivisi in:
1.3.1 Garanzia di progetti di costruzione (art. 90 OICol64)
1.3.2 Altri (art. 89 OICol)
1.4 Immobili, suddivisi in:
1.4.1 Edifici abitativi
1.4.2 Immobili adibiti a uso commerciale
1.4.3 Costruzioni a utilizzazione mista
1.4.4 Terreni edificabili, compresi gli stabili da demolire e gli immobili in
costruzione
1.4.5 Ipoteche e altri prestiti garantiti da ipoteche
1.4.6 Quote in altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare
1.5 Strumenti finanziari derivati
1.6 Altri valori patrimoniali
1.7 Patrimonio complessivo del fondo, dedotti:
1.8 Impegni a breve termine, suddivisi in:
1.8.1 Mutui ipotecari fruttiferi a breve termine e altri impegni garantiti da ipote- che
1.8.2 Prestiti e crediti fruttiferi a breve termine
1.8.3 Altri impegni a breve termine
1.9 Impegni a lungo termine, suddivisi in:
1.9.1 Ipoteche fruttifere a lungo termine e altri impegni garantiti da ipoteche
1.9.2 Prestiti e crediti fruttiferi a lungo termine
1.9.3 Altri impegni a lungo termine
1.10 Quote degli azionisti di minoranza a società immobiliari
1.11 Patrimonio netto del fondo ante imposte dovute stimate in caso di liquida-
zione
1.12 Stima delle imposte dovute in caso di liquidazione
1.13 Patrimonio netto del fondo
1.14 Numero di quote in circolazione
1.15 Valore netto di inventario per ogni quota
2. Conto economico
2.1 Redditi da averi bancari e postali
2.2 Redditi da valori mobiliari a breve termine a interesse fisso
2.3 Pigioni (redditi lordi conseguiti)
64 RS 951.311
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
2.4 Interessi di costruzione attivati
2.5 Altri redditi
2.6 Acquisizione del diritto ai redditi netti correnti all’emissione di quote
2.7 Totale dei redditi, dedotti:
2.8 Interessi ipotecari e interessi di impegni garantiti da ipoteca
2.9 Altri interessi passivi
2.10 Manutenzione e riparazioni
2.11 Amministrazione di immobili, suddivisa in:
2.11.1 Spese per immobili
2.11.2 Spese di amministrazione
2.12 Spese di stima e di verifica
2.13 Ammortamenti sugli immobili
2.14 Accantonamenti per riparazioni future
2.15 Rimunerazioni regolamentari versate a:
2.15.1 Direzione del fondo
2.15.2 Azionisti imprenditori
2.15.3 Banca depositaria
2.15.4 Amministratore degli immobili
2.15.5 Altri terzi
2.16 Altre spese
2.17 Versamento dei redditi netti correnti al riscatto di quote
2.18 Quote degli azionisti di minoranza in società immobiliari
2.19 Reddito netto
2.20 Utili e perdite di capitale realizzati
2.21 Risultato economico realizzato
2.22 Utili e perdite di capitale non realizzati incluse le imposte dovute in caso di liquidazione
2.23 Risultato economico globale
3. Allegato
3.1 Importo del conto ammortamenti degli immobili
3.2 Importo del conto accantonamenti per riparazioni future
3.3 Importo del conto dei proventi non distribuiti da reinvestire
3.4 Numero delle quote disdette per la fine dell’esercizio contabile successivo
3.5 Indici conformemente agli standard del settore:
3.6.1 Tasso di perdite sulla locazione
3.6.2 Coefficiente di indebitamento
3.6.3 Rendimento sulla distribuzione
3.6.4 Coefficiente di distribuzione
3.6.5 Margine dell’utile d’esercizio
3.6.6 Quota parte delle spese di esercizio del fondo
3.6.7 Rendimento del capitale proprio
3.6.8 Aggio o disaggio
3.6.9 Performance
3.6.10 Rendimento degli investimenti
3.7 Informazioni sui derivati (allegato 2 per analogia)
O FINMA sugli investimenti collettivi RU 2014
3.8 Principi di valutazione del patrimonio del fondo (metodo di stima e indica-
zioni quantitative sulle ipotesi del modello di stima) e di calcolo del valore netto di inventario
3.9 Informazioni sul tasso effettivo di rimunerazione, i cui tassi massimi sono
indicati nel regolamento del fondo
3.10 Importo totale degli impegni di pagamento contrattuali dopo la data di
bilancio per gli acquisti di immobili nonché per le commesse edili e gli investimenti in immobili.
3.11 Impegni a lungo termine, suddivisi in base alla scadenza nell’arco di uno-
cinque anni e dopo cinque anni.