AS 2014 4295
Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari
Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA)
del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24 capoverso 4 e 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina la verifica (audit) degli assoggettati alla vigilanza ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a LFINMA, in particolare il contenuto e lo svolgimento della verifica, la forma del relativo rendiconto nonché gli obblighi degli assoggettati alla vigilanza e delle società di audit connessi alla verifica.
Sezione 2: Contenuto della verifica
Art. 2 Principio 1 La verifica consiste nell’accertare l’osservanza delle disposizioni in materia di vigilanza e l’esistenza delle condizioni che permettano la loro osservanza anche in un prossimo futuro. 2 La verifica può svolgersi sia nel quadro di una procedura di autorizzazione sia nel quadro della vigilanza continua.
Art. 3 Verifica di base 1 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) disciplina per ogni ambito di vigilanza l’ambito, la periodicità e l’ampiezza della verifica.
2 La periodicità della verifica nel quadro della vigilanza continua corrisponde
sostanzialmente a quella prevista per la verifica dei conti annuali secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni (CO)2.
RS 956.161
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Art. 4 Verifica supplementare Se i rischi o il modello aziendale di un assoggettato alla vigilanza richiedono la verifica di ulteriori ambiti, la FINMA li determina caso per caso.
Sezione 3: Svolgimento della verifica
Art. 5 Principi della verifica 1 La verifica deve essere svolta con la diligenza di un revisore serio e qualificato.
2 La società di audit è responsabile della verifica. Essa formula il proprio giudizio sulla base delle proprie valutazioni. 3 Nel quadro della sua attività di verifica, la società di audit può basarsi su fatti accertati dalla revisione interna dell’assoggettato alla vigilanza sempre che, in ter- mini di contenuto, ampiezza e qualità, le verifiche della revisione interna rispondano alle esigenze poste alla verifica di base e siano conformi ai principi applicabili in materia di verifica. 4 La verifica deve essere svolta separatamente dalla verifica dei conti annuali secon- do i principi della revisione ordinaria del CO3 (verifica dei conti). La società di audit può basarsi, laddove opportuno, sui risultati della verifica dei conti.
5 La FINMA fissa i dettagli dei principi applicabili in materia di verifica.
Art. 6 Direzione della verifica 1 La direzione della verifica deve essere affidata ad auditor responsabili abilitati ai sensi dell’articolo 9a della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori (LSR).
2 La delega della direzione è esclusa.
Art. 7 Incompatibilità con un mandato di verifica 1 Sono incompatibili con un mandato di verifica le attività di una società di audit presso un assoggettato alla vigilanza che potrebbero pregiudicare lo svolgimento oggettivo della verifica, in particolare: a. le consulenze in materia di vigilanza; b. la consulenza, la verifica e la valutazione riguardo a transazioni che necessi- tano dell’autorizzazione o dell’approvazione della FINMA; c. lo sviluppo e l’introduzione di sistemi a sostegno di funzioni nel campo della conformità normativa, del diritto, del controllo dei rischi, della gestione dei rischi o del controllo degli investimenti;
3 RS 220 4 RS 221.302
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d. la collaborazione e la consulenza in occasione dell’assunzione, della promo- zione o del licenziamento di persone che devono fornire la garanzia di una attività irreprensibile o di altre persone con rilevanti funzioni chiave secondo il diritto in materia di vigilanza, in particolare nei settori delle finanze, della conformità normativa, del controllo dei rischi o della revisione interna; e. l’attività quale attuario responsabile; f. lo svolgimento della revisione interna. 2 La società di audit che ha ricevuto da un assoggettato alla vigilanza il mandato di svolgere una verifica nell’ambito di una procedura di autorizzazione non può, nel quadro della vigilanza continua, svolgere verifiche per tale assoggettato durante un periodo di tre anni a partire dal rilascio dell’autorizzazione.
Art. 8 Durata del mandato e indennità
1 Alla durata del mandato degli auditor responsabili si applica per analogia
l’articolo 730a capoverso 2 CO5. Al termine di un mandato di verifica, gli auditor responsabili possono rioccuparsi dello stesso mandato solo dopo un intervallo di tre anni. 2 I mandati di verifica non possono essere indennizzati in modo forfettario. In parti- colare è vietato concludere un accordo che preveda un dispendio di tempo determi- nato.
Sezione 4: Rendiconto
Art. 9 Rapporto di verifica 1 Il rapporto di verifica deve esporre i risultati della verifica in modo completo, chiaro e oggettivo. L’auditor responsabile e un altro revisore con diritto di firma ne danno conferma apponendovi la loro firma. 2 Il rapporto di verifica deve essere redatto in una lingua ufficiale. Eventuali ecce- zioni necessitano del consenso della FINMA.
Art. 10 Struttura del rapporto di verifica 1 La FINMA disciplina la struttura del rapporto di verifica e indica gli allegati da inoltrare. 2 La relazione completa di cui all’articolo 728b capoverso 1 CO6 deve essere inol- trata alla FINMA con il rapporto di verifica. La FINMA può esigere informazioni complementari.
5 RS 220 6 RS 220
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Art. 11 Irregolarità e raccomandazioni 1 Se constata la violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza o di statuti, regolamenti e direttive rilevanti secondo il diritto in materia di vigilanza, la società di audit la rileva quale irregolarità. Rileva inoltre se la violazione è già stata elimi- nata. 2 Se constata punti deboli o rileva indizi che segnalano l’impossibilità di osservare in un futuro prossimo le disposizioni legali in materia di vigilanza, la società di audit emana una raccomandazione.
Art. 12 Termini La FINMA disciplina i termini concernenti il rendiconto.
Sezione 5: Obblighi degli assoggettati alla vigilanza e delle società di audit
Art. 13 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza 1 La scelta e il cambiamento di una società di audit devono essere comunicati senza indugio alla FINMA. 2 Tutti gli assoggettati alla vigilanza che fanno parte dello stesso gruppo o dello stesso conglomerato devono incaricare la stessa società di audit o una società di audit appartenente alla stessa rete. In casi motivati la FINMA può autorizzare ecce- zioni. 3 Gli assoggettati alla vigilanza sottopongono per tempo alle società di audit i rap- porti della loro revisione interna.
Art. 14 Obblighi delle società di audit
1 Le società di audit comunicano una volta all’anno alla FINMA i mandati degli
auditor responsabili, suddivisi secondo gli assoggettati alla vigilanza. 2 Esse comunicano una volta all’anno alla FINMA il dispendio e l’onorario conteg- giato all’assoggettato alla vigilanza per i servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR7 nonché per i servizi che esulano dalla verifica.
3 In caso di cambiamento della società di audit, la società uscente concede alla
società subentrante la possibilità di consultare la documentazione relativa alla veri- fica.
4 Se diverse imprese di revisione forniscono contemporaneamente servizi di revi-
sione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR a un assoggettato alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, esse si informano reciprocamente in merito ai risultati dei loro servizi di revisione.
7 RS 221.302
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Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza sugli audit dei mercati finanziari del 15 ottobre 20088 è abrogata.
Art. 16 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 RU 2008 5363, 2013 607
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Allegato (art. 16)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 22 agosto 20079 sui revisori
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 10 capoverso 2 e 11 capoversi 1, 3 e 4 «società con azioni quotate in borsa» è sostituito con «società di interesse pubblico».
Art. 1 cpv. 1 lett. c e d
1 Devono presentare una domanda di abilitazione all’autorità di sorveglianza:
c. le persone fisiche che desiderano eseguire verifiche quali auditor responsabi- li conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capo- verso 1 della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanzia- ri (leggi sui mercati finanziari), sulla base di un’abilitazione ai sensi della lettera a (art. 9a cpv. 2 LSR); d. le imprese di revisione che desiderano eseguire verifiche quali società di audit conformemente alle leggi sui mercati finanziari, sulla base di un’abili- tazione ai sensi della lettera b (art. 9a cpv. 1 LSR).
Art. 7 Rubrica Sorveglianza dell’esperienza professionale
Art. 8 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 11a Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari 1 L’autorità di sorveglianza rilascia l’abilitazione a imprese di revisione sotto sorve- glianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:
9 RS 221.302.3 10 RS 956.1
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a. banche secondo la legge dell’8 novembre 193411 sulle banche, borse e commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 199512 sulle borse, e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giugno 193013 sulle obbligazioni fondiarie; b. imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200414 sulla sor- veglianza degli assicuratori; c. direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di inve- stimenti collettivi di capitale nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri secondo la legge del 23 giugno 200615 sugli investimenti collettivi; d. intermediari finanziari direttamente sottoposti all’Autorità federale di vigi- lanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo la legge del 10 ottobre 199716 sul riciclaggio di denaro (LRD). 2 Gli organismi di autodisciplina secondo la LRD rilasciano abilitazioni a società di audit nonché ad auditor responsabili che controllano esclusivamente intermediari finanziari affiliati all’organismo di autodisciplina.
Art. 11b Organizzazione sufficiente Un’impresa di revisione è organizzata in modo sufficiente per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. b LSR) se: a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l’ambito di vigilanza secondo l’articolo 11a per il quale è rilasciata l’abilitazione; b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell’abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell’ambito di vigilanza secondo l’articolo 11a per il quale è rilasciata l’abilitazione; c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l’artico- lo 730c CO.
Art. 11c Incompatibilità con l’esercizio di un’attività che sottostà all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari L’attività che sottostà all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. c LSR) non è compatibile con l’abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 LSR se esercitata dalle seguenti persone:
11 RS 952.0 12 RS 954.1 13 RS 211.423.4 14 RS 961.01 15 RS 951.31 16 RS 955.0
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a. le società poste sotto una direzione unica con la società di audit; b. le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua gestione.
Art. 11d Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di banche, borse, commercianti di valori mobiliari e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie 1 L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di banche, borse, commercianti di valori mobiliari e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie (art. 11a lett. a) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all’estero; b. 1500 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo; c. 24 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione. 2 Dopo l’abilitazione, l’auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 400 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni; b. 24 ore di perfezionamento all’anno negli ambiti di vigilanza del presente ar- ticolo.
Art. 11e Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di imprese di assicurazione 1 L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di imprese di assicu- razione (art. 11a lett. b) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all’estero; b. 400 ore di verifica nell’ambito di vigilanza del presente articolo; c. 16 ore di perfezionamento nell’ambito di vigilanza del presente articolo, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione. 2 Dopo l’abilitazione, l’auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 100 ore di verifica nell’ambito di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni;
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b. 16 ore di perfezionamento all’anno nell’ambito di vigilanza del presente ar- ticolo.
Art. 11f Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 1 L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collet- tivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 11a lett. c) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all’estero; b. 800 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo; c. 16 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione. 2 Dopo l’abilitazione, l’auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni; b. 16 ore di perfezionamento all’anno negli ambiti di vigilanza ai sensi del pre- sente articolo. 3 Le ore svolte presso banche depositarie sono considerate svolte negli ambiti di vigilanza del presente articolo.
Art. 11g Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA 1 L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. esperienza professionale di cinque anni nella prestazione di servizi di revi- sione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all’estero; b. 200 ore di verifica nell’ambito di vigilanza del presente articolo; c. quattro ore di perfezionamento nell’ambito di vigilanza del presente articolo, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.
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2 Dopo l’abilitazione, l’auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 100 ore di verifica nell’ambito di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni; b. quattro ore di perfezionamento all’anno nell’ambito di vigilanza del presente articolo.
Art. 11h Perfezionamento 1 I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d–11g, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell’informazione e i corsi a distanza, devono sod- disfare almeno i seguenti criteri: a. il perfezionamento comprende gli ambiti di verifica definiti per ogni ambito di vigilanza ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 novembre 201417 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA); b. i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un’ora; c. ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone. 2 È computata l’effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.
3 Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.
Art. 11i Condizioni agevolate per l’abilitazione alla verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 9a cpv. 4 LSR) 1 Le imprese di revisione sono abilitate quali società di audit alla verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d) se: a. in luogo di un’abilitazione quale perito revisore dispongono di un’abilita- zione quale revisore; b. la loro copertura assicurativa in caso di danni patrimonali ammonta almeno a
250 000 franchi;
c. soddisfano le altre condizioni richieste per l’abilitazione delle società di audit. 2 Le persone fisiche sono abilitate quali auditor responsabili alla verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d) se: a. in luogo di un’abilitazione quale perito revisore dispongono di un’abilita- zione quale revisore; b. soddisfano le altre condizioni richieste per l’abilitazione degli auditor responsabili.
17 RS 956.161
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Art. 11j Abilitazione alla verifica degli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD18 1 Ai fini della dimostrazione richiesta all’articolo 11g capoverso 1 lettere a e b nonché 2 lettera a, gli auditor responsabili che controllano esclusivamente interme- diari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina possono computare l’esperienza professionale e le ore di verifica presso tali intermediari finanziari.
2 Le ore di perfezionamento devono riguardare l’ambito della LRD.
Art. 11k Abilitazione alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD19
1 Un auditor responsabile dispone delle pertinenti conoscenze della LRD, della
relativa esperienza e della formazione continua richiesta (art. 18 cpv. 4 lett. c LRD) se soddisfa le condizioni di cui agli articoli 11g e 11j. 2 Le persone fisiche abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD possono svolgere i controlli a titolo indipendente, in deroga all’articolo 8 capover- so 1, senza essere iscritte nel registro di commercio quale impresa individuale abili- tata. 3 Le persone abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD sono consi- derate indipendenti dal membro oggetto della verifica se osservano le prescrizioni di cui agli articoli 11 LSR e 728 CO.
Art. 11l Indipendenza nella verifica ai sensi delle leggi sui mercati finanziari Le prescrizioni riguardanti il principio di indipendenza (art. 11 LSR e 728 CO) vanno applicate nella verifica ai sensi delle leggi sui mercati finanziari considerando lo scopo della verifica in materia di vigilanza.
Art. 12 cpv. 2bis, 2ter e 3 2bis L’abilitazione di un’impresa di revisione o di un auditor responsabile rilasciata per un determinato ambito di vigilanza non autorizza allo svolgimento di una veri- fica ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 200720 sulla vigilanza dei mercati finanziari in un altro ambito di vigilanza. 2ter L’abilitazione rilasciata per la verifica in un ambito di vigilanza ai sensi dell’arti- colo 11a lettere a–c autorizza anche alla verifica dell’osservanza delle disposizioni della LRD21 nell’ambito di vigilanza interessato.
3 Prima della decisione di abilitazione non è permesso utilizzare denominazioni
quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato», «auditor responsabile abili- tato», «impresa di revisione abilitata», «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» o «società di audit abilitata».
18 RS 955.0 19 RS 955.0 20 RS 956.1 21 RS 955.0
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Art. 13 cpv. 1 Abrogato
Art. 22 lett. e L’autorità di sorveglianza cancella dal registro l’iscrizione di un’abilitazione se: e. la durata di validità dell’abilitazione dell’impresa di revisione è scaduta.
Art. 28 Abrogato
Art. 33 1 Nel caso di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorve- glianza statale, l’autorità di sorveglianza controlla i servizi di revisione forniti a imprese che non sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c numero 1 LSR. 2 Le imprese di revisione che intendono eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari non possono sottoporsi spontaneamente alla sorveglianza statale a partire dal momento in cui soddisfano i requisiti di cui all’articolo 11b lettera b.
Art. 35 cpv. 2 Abrogato
Art. 38 cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 6 e 7
2 Per ogni abilitazione, l’emolumento ammonta a:
6 Se un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale presenta contemporaneamente più domande di abilitazione, gli emolumenti sono riscossi in funzione del dispendio effettivo. 7 Se un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale controlla unicamente inter- mediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d), l’emolu- mento ammonta a 1500 franchi.
Art. 42 cpv. 2bis 2bis La tassa di sorveglianza per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che controllano unicamente intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d) ammonta almeno a 2500 franchi.
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Art. 45 cpv. 1 lett. b
1 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
b. utilizza designazioni quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato», «auditor responsabile abilitato», «impresa di revisione abilitata», «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» o «società di audit abilitata» (art. 12 cpv. 3) senza disporre della relativa abilitazione;
Art. 51a Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2014 1 Le società di audit che controllano esclusivamente intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD22 (art. 11a cpv. 2) devono soddi- sfare le condizioni di abilitazione di cui all’articolo 11b lettera a entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 2 Gli auditor responsabili che alla data dell’entrata in vigore della presente modifica dispongono di un’abilitazione rilasciata dalla FINMA oppure operano per un organi- smo di autodisciplina ai sensi della LRD devono soddisfare le condizioni riguardanti le ore di verifica negli ambiti di vigilanza degli articoli 11d capoverso 2 lettera a, 11e capoverso 2 lettera a, 11f capoverso 2 lettera a, 11g capoverso 2 lettera a e 11j entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 3 Le domande di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non sono ancora state oggetto di una decisione della FINMA sono giudicate dall’autorità di sorveglianza secondo il nuovo diritto.
2. Ordinanza del 17 ottobre 200723 sul registro di commercio
Art. 167 cpv. 1 lett. g 1 La consegna degli originali in forma cartacea di atti degli uffici cantonali del registro di commercio può essere richiesta per scritto dalle autorità seguenti: g. l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
3. Ordinanza del 22 novembre 200624 sugli investimenti collettivi
Art. 6a cpv. 1 1 I privati facoltosi che vogliono essere considerati investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoverso 3bis della legge devono dichiararlo per scritto. Se è stata creata una struttura di investimento privata per una o più persone facoltose, la dichiarazione può essere consegnata da una persona responsabile della gestione di
22 RS 955.0 23 RS 221.411 24 RS 951.311
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tale struttura, sempre che la facoltà di provvedere alla consegna le derivi dalla strut- tura.
Art. 20 cpv. 3, frase introduttiva 3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso una società di audit abilitata risulta che:
Art. 22 cpv. 3, frase introduttiva 3 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possono inoltre computa- re nei mezzi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta irrevocabile deposi- tata presso una società di audit abilitata risulta che:
Art. 29e Rapporto di audit 1 La società di audit redige il suo rapporto in una lingua ufficiale svizzera e lo consegna alla FINMA. Una copia va recapitata al direttore responsabile della suc- cursale.
2 La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all’organo del gestore
patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale competente per l’attività della succursale.
Titolo prima dell’art. 134 Titolo 5: Verifica e vigilanza Capitolo 1: Verifica
Art. 134 Verifica della banca depositaria (art. 126 cpv. 1 e 6 LICol) 1 La società di audit della banca depositaria verifica se quest’ultima rispetta la legi- slazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali. 2 Se constata una violazione della legislazione sulla vigilanza o delle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, la società di audit della banca depositaria ne informa la FINMA e la società di audit della direzione del fondo o della società d’investimento a capitale variabile (SICAV).
Art. 135 Rapporto di audit (art. 126 cpv. 1 e 6 LICol) 1 La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest’ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.
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2 Deve inoltre includere le irregolarità eventualmente rilevate nel rapporto di audit della banca depositaria secondo l’articolo 27 capoverso 1 della legge del 22 giugno
200725 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
3 Deve presentare il rapporto di audit secondo il capoverso 1 ai seguenti destinatari:
a. alla direzione del fondo o alla SICAV; b. alla FINMA; c. alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.
4 La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto,
nell’ambito delle sue verifiche, dei risultati del rapporto di audit della banca deposi- taria. 5 Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supple- mentari di cui necessita per l’esecuzione dei suoi compiti.
Art. 136 Cooperazione delle società di audit (art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)
Le società di audit di assoggettati alla vigilanza che cooperano ai sensi dell’arti- colo 31 della legge sono anch’esse tenute a cooperare strettamente.
Art. 137 Verifica dei conti annuali (art. 126 cpv. 5 e 6 LICol) 1 La verifica dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale prevede la verifica delle indicazioni previste dagli articoli 89 capoverso 1 lettere a–h e 90 della legge. 2 Nell’ambito della verifica dei conti annuali delle persone menzionate nell’arti- colo 126 capoverso 1 della legge, dei fondi di investimento amministrati nonché di ogni società immobiliare appartenente al fondo immobiliare o alla società di inve- stimento immobiliare, la FINMA può disciplinare i dettagli riguardanti la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e i destinatari del rendiconto nonché lo svolgi- mento della verifica.
Titolo prima dell’art. 141 Capitolo 2: Vigilanza
25 RS 956.1
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4. Ordinanza del 2 dicembre 199626 sulle borse e il commercio
di valori mobiliari
Titolo dopo l’art. 13 Sezione 2a: Verifica
Art. 13a 1 La borsa incarica una società di audit di verificare ogni anno se rispetta gli obblighi derivanti dalla legge, dalla presente ordinanza e dai propri regolamenti. 2 La società di audit coordina le sue verifiche con l’organo di vigilanza e gli sotto- pone il rapporto di audit.
Art. 22 cpv. 1
1 Il commerciante deve disporre di un capitale minimo di 1,5 milioni di franchi,
interamente liberato. In caso di fondazione con conferimento di beni in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata; tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in un commerciante.
5. Ordinanza del 15 ottobre 200827 sugli emolumenti e
sulle tasse della FINMA
Art. 3 cpv. 1 lett. g Abrogata
Art. 16 cpv. 1 lett. b n. 3
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
b. nell’ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari:
3. 150 000 franchi fortettari per più di dieci banche e commercianti di
valori mobiliari facenti parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 17 lette- ra a dell’ordinanza del 30 aprile 201428 sulle banche (OBCR).
Capitolo 3, sezione 8 (art. 35 e 36) Abrogati
26 RS 954.11 27 RS 956.122 28 RS 952.02
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Audit dei mercati finanziari. O RU 2014
Art. 39a Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2014 Alla riscossione della tassa complementare presso le società di audit si applica, fino al 31 dicembre 2015, il diritto previgente.
Allegato n. 1.5, 2.10, 3.13 e 7 Abrogati
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