AS 2014 4329
Ordinanza concernente gli emolumenti per l'acquisto di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per l’acquisto di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, OEm-Pub)
del 19 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali, ordina:
Art. 1 Ordinanza
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte
dell’Amministrazione federale per: a. l’acquisto di pubblicazioni stampate ed elettroniche (pubblicazioni) della Confederazione; b. la cessione di diritti di utilizzazione su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore; c. prestazioni di pubblicazione specifiche, quali la creazione di formati sup- plementari.
2 Sono fatte salve le normative di diritto speciale in materia di emolumenti.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le dispo- sizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo
1 È tenuto a versare un emolumento chi:
a. acquista, una tantum o in abbonamento, pubblicazioni in forma cartacea o in forma elettronica;
RS 172.041.11
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b. utilizza pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore; c. ottiene prestazioni di pubblicazione specifiche. 2 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) calcola gli emolumen- ti secondo la tariffa di cui all’allegato, più eventuali esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Art. 4 Esenzione dagli emolumenti e riduzione degli stessi
1 Le pubblicazioni d’interesse superiore possono essere fornite gratuitamente o
dietro riscossione di un emolumento ridotto.
2 Vi è un interesse superiore qualora la pubblicazione:
a. sia destinata a formare l’opinione pubblica in vista di votazioni popolari o elezioni a livello federale; b. contenga informazioni concernenti situazioni specifiche e straordinarie; c. contenga un compendio di informazioni destinate a un vasto pubblico e con- cernente modifiche nell’organizzazione amministrativa oppure modifiche giuridiche; d. sia destinata alla diffusione su tutto il territorio del Paese. 3I dipartimenti e la Cancelleria federale o le sedi da essi designate decidono l’esenzione dagli emolumenti o una riduzione degli stessi per le loro pubblicazioni. 4 L’esenzione dagli emolumenti o la riduzione degli stessi può essere applicata sia alla versione stampata di una pubblicazione che a quella elettronica, oppure solo a una delle due. 5 L’acquisto di pubblicazioni destinate a un uso interno all’Amministrazione fede-
rale centrale di cui all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, al Parlamento, ai Tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione è gratuito.
Art. 5 Copie gratuite 1 Allo scopo di far conoscere una pubblicazione, l’unità amministrativa editrice può distribuire o far distribuire un numero adeguato di copie gratuite.
2 Le persone che necessitano di una pubblicazione per partecipare a un’attività
ufficiale ricevono un numero adeguato di copie gratuite.
Art. 6 Sconti 1 Le tariffe degli emolumenti di cui all’allegato sono ridotti del 20 per cento nel caso in cui i destinatari siano:
4 RS 172.041.1 5 RS 172.010.1
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a. organi intercantonali, Cantoni e Comuni; b. organizzazioni ed enti di diritto pubblico o di diritto privato non appartenenti all’Amministrazione federale centrale incaricati di compiti amministrativi della Confederazione; c. istituti di ricerca, istituti scolastici e scuole, per l’utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento. 2 Per la distribuzione a librerie e ad altri canali di rivendita sono concessi gli sconti seguenti: a. per il commercio al dettaglio: 30 per cento; b. per il commercio all’ingrosso: fino al 50 per cento; a condizione che esista un accordo scritto.
3 In caso di acquisto di almeno 20 copie è concesso uno sconto del 20 per cento.
4 Per gli abbonamenti con almeno due edizioni annuali è concesso uno sconto del
20 per cento.
5 Per la liquidazione di pubblicazioni obsolete possono essere concessi sconti spe- ciali.
6 Gli sconti non possono essere cumulati.
Art. 7 Riduzione per le pubblicazioni elettroniche La riduzione per le pubblicazioni elettroniche di cui al numero 2.2 dell’allegato è concessa in aggiunta a eventuali sconti.
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 23 novembre 20056 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
19 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 3 cpv. 2)
Tariffe degli emolumenti per le pubblicazioni
1 Imposta sul valore aggiunto e spese di spedizione
Negli emolumenti riportati in questo allegato sono incluse l’imposta sul valore aggiunto e le spese di spedizione.
2 Pubblicazioni stampate ed elettroniche
2.1 Pubblicazioni stampate
2.1.1 La tariffa minima si applica a pubblicazioni con impaginazione semplice, un numero ridotto di tabelle, grafici e immagini nonché con rielaborazione semplice.
2.1.2 La tariffa massima si applica a pubblicazioni con impaginazione complessa,
preparazione e presentazione grafiche eseguite da professionisti del settore, numerose tabelle, grafici e immagini, nonché con rielaborazione onerosa.
2.1.3 Emolumento in franchi per copia:
Numero Tiratura complessiva Tariffa minima Tariffa massima di pagine Formato A5 Formato A4 Formato A5 Formato A4
1e2 fino a 1 000 0.90 1.05 1.55 1.90 1 001–5 000 0.35 0.40 0.65 0.70 5 001–10 000 0.20 0.25 0.40 0.45 più di 10 000 0.10 0.15 0.20 0.30
3e4 fino a 1 000 1.30 1.55 2.10 2.60 1 001–5 000 0.50 0.60 0.85 1.05 5 001–10 000 0.30 0.40 0.55 0.70 più di 10 000 0.20 0.25 0.30 0.40
5–8 fino a 1 000 2.15 2.50 3.45 4.30 1 001–5 000 0.80 1.00 1.35 1.75 5 001–10 000 0.55 0.70 0.95 1.20 più di 10 000 0.35 0.45 0.55 0.75
9–16 fino a 1 000 3.60 4.20 5.85 7.40 1 001–5 000 1.35 1.65 2.30 2.80 5 001–10 000 0.90 1.10 1.50 1.85 più di 10 000 0.55 0.70 0.90 1.20
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Numero Tiratura complessiva Tariffa minima Tariffa massima di pagine Formato A5 Formato A4 Formato A5 Formato A4
17–20 fino a 1 000 4.50 5.30 7.20 9.10 1 001–5 000 1.70 2.10 3.00 3.65 5 001–10 000 1.10 1.45 1.95 2.35 più di 10 000 0.70 0.95 1.15 1.50
21–36 fino a 1 000 7.00 7.80 10.90 13.90 1 001–5 000 2.65 3.10 4.75 5.75 5 001–10 000 1.75 2.15 3.05 3.85 più di 10 000 1.10 1.45 1.80 2.40
37–52 fino a 1 000 9.55 10.90 17.60 20.65 1 001–5 000 3.60 4.35 6.45 7.80 5 001–10 000 2.35 3.00 4.20 5.25 più di 10 000 1.45 2.00 2.50 3.40
53–68 fino a 1 000 12.00 14.00 21.00 26.50 1 001–5 000 4.50 5.50 7.50 10.00 5 001–10 000 3.00 4.00 5.00 7.00 più di 10 000 2.00 2.50 3.00 4.50
69–84 fino a 1 000 17.00 19.50 28.00 35.00 1 001–5 000 6.50 8.00 10.50 13.50 5 001–10 000 4.50 5.50 6.50 9.00 più di 10 000 3.00 3.50 4.00 6.00
85–100 fino a 1 000 20.00 23.00 32.50 41.00 1 001–5 000 7.50 9.00 12.00 16.00 5 001–10 000 5.00 6.50 8.00 10.50 più di 10 000 3.00 4.50 5.00 7.00
101–132 fino a 1 000 23.00 26.00 37.50 47.50 1 001–5 000 9.00 10.50 14.00 18.50 5 001–10 000 6.00 7.50 9.00 12.50 più di 10 000 3.50 5.00 5.50 8.00
133–196 fino a 1 000 30.50 35.50 50.00 63.50 1 001–5 000 11.50 14.50 18.50 24.50 5 001–10 000 7.50 10.00 12.00 17.00 più di 10 000 5.00 7.00 7.50 11.00
197–260 fino a 1 000 44.00 51.00 71.50 91.00 1 001–5 000 16.50 20.50 26.50 35.50 5 001–10 000 11.00 14.50 17.50 24.00 più di 10 000 7.00 10.00 10.50 16.00
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Numero Tiratura complessiva Tariffa minima Tariffa massima di pagine Formato A5 Formato A4 Formato A5 Formato A4
261–392 fino a 1 000 57.00 67.50 94.00 120.00 1 001–5 000 21.50 27.50 34.50 46.50 5 001–10 000 14.50 19.50 23.00 32.00 più di 10 000 9.00 13.00 14.00 21.00
2.1.4 Per le pubblicazioni di oltre 392 pagine si applica la tariffa attualizzata di cui al numero 2.1.3. 2.1.5 Per le pubblicazioni periodiche (raccolte, pubblicazioni in serie, riviste e giornali) si considera la media annuale della tiratura e del numero di pagine anziché i loro valori effettivi.
2.2 Pubblicazioni elettroniche
2.2.1 Per le pubblicazioni elettroniche si applica l’emolumento praticato per le
pubblicazioni stampate, dedotta una riduzione del 10–50 per cento. 2.2.2 Il prezzo è calcolato in base al numero 5 se non è possibile calcolarlo con- formemente alle disposizioni di cui ai numeri 2.1 e 2.2.1.
3 Abbonamenti elettronici
Per la ricerca automatizzata di passi di pubblicazioni offerta in abbonamento mediante notifica elettronica si riscuote, per indirizzo, un emolumento forfettario annuale, in franchi, entro il quadro tariffario seguente:
Tipo di servizio Tariffa minima per rimando Tariffa massima per rimandi semplice e citazione di singoli complessi e citazioni di diversi passi di una pubblicazione, passi di una pubblicazione, formato formato semplice come PDF complesso strutturato come XML
Forfait annuale 50.— 1000.—
4 Cessione di diritti di utilizzazione
4.1 Qualora diritti su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto
d’autore siano ceduti per essere utilizzati da terzi, l’emolumento non può su- perare i costi interni ed esterni occasionati dall’elaborazione dell’opera pro- tetta. 4.2 Per il calcolo dei costi interni si applica una quota oraria di 200 franchi al massimo.
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5 Prestazioni di pubblicazione specifiche
5.1 La quota oraria per prestazioni di pubblicazione specifiche sono comprese
tra 100 e 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.
5.2 Queste quote si applicano segnatamente anche alla trasformazione delle
pubblicazioni in altri formati e alla loro consegna.
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