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AS 2014 433

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Modifica del 29 gennaio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 gennaio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:

Art. 1 lett. c ed e n. 2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: c. trasferimento di averi: qualsiasi transazione effettuata per via non elettro- nica, ad esempio mediante contanti e assegni o per via elettronica per conto di un ordinante, da un prestatore di servizi di pagamento allo scopo di met- tere gli averi a disposizione del beneficiario del pagamento; l’ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona; e. persona od organizzazione iraniana:

2. qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran, tranne il personale

diplomatico della Svizzera e di Stati terzi ufficialmente in funzione in Iran,

Art. 6a, rubrica e cpv. 1 Obbligo di notifica concernente il petrolio e i prodotti petroliferi

1 Occorre notificare tempestivamente alla SECO:

a. l’acquisto, la vendita o l’importazione di petrolio o di prodotti petroliferi di cui all’allegato 4a, qualora tali prodotti si trovino in Iran, siano originari dell’Iran o siano stati esportati dall’Iran. b. la messa a disposizione diretta e indiretta di mezzi finanziari, prestazioni finanziarie o di altri sostegni finanziari, inclusi i derivati, relativi alle attività di cui alla lettera a.

1 RS 946.231.143.6

2014-0150 433

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2014

Art. 6b Divieto concernente i diamanti È vietato: a. vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, dia- manti di cui all’allegato 4c al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agen- zie pubbliche nonché a qualsiasi persona od organizzazione che agisca per loro conto o sotto la loro direzione o che sia da essi controllata; b. acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, diamanti di cui all’allegato 4c, provenienti dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubbliche nonché da qualsiasi persona od organizzazione che agisca per loro conto o sotto la loro direzione o che sia da essi control- lata; c. mettere a disposizione servizi di intermediazione o mezzi finanziari alle atti- vità di cui alle lettere a e b.

Art. 12 cpv. 1 e 2 1 I trasferimenti di averi superiori a 100 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un’organizzazione iraniana devono essere notificati per iscritto alla SECO entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sono stati effettuati o ricevuti. 2 I trasferimenti di averi superiori a 500 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un’organizzazione iraniana devono essere oggetto di una richiesta scritta di autorizzazione alla SECO. La SECO rilascia l’autorizzazione se il trasferimento di averi non viola la presente ordinanza, la legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e la legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico (LMB).

II

1 L’allegato 4b è abrogato.

2 L’allegato 4c è sostituito dalla versione qui di seguito:

2 RS 946.202 3 RS 514.51

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2014

Allegato 4c (art. 6b)

Diamanti Voce di tariffa doganale Designazione

7102 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 30 gennaio 2014.4

2 Ha effetto sino al 14 agosto 2014; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.

29 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 29 gen. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2014

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