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AS 2014 4337

Ordinanza del DFF sulla diminuzione della continuazione del pagamento dello stipendio durante il congedo di prepensionamento

Ordinanza del DFF sulla diminuzione della continuazione del pagamento dello stipendio durante il congedo di prepensionamento

del 24 novembre 2014

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 34a capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers) nella versione del 21 maggio 2008, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli impiegati che svolgono funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers nelle versioni RU 2007 2871, 2008 2181,

2009 6417 che usufruiscono del congedo di prepensionamento dal 1° agosto 2015.

Art. 2 Diminuzione della continuazione del pagamento dello stipendio Se l’impiegato ha esercitato una simile funzione per meno di 33 anni di servizio a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, durante il congedo di prepensionamento la continuazione del pagamento dello stipendio viene diminuita del 2,75 per cento per ogni anno di servizio intero mancante.

Art. 3 Riassunzione Se una persona è riassunta in una simile funzione, gli anni di servizio prestati prece- dentemente in una di queste funzioni vengono computati nella misura in cui non siano già stati compensati finanziariamente.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

24 novembre 2014 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

RS 172.220.111.332

1 RS 172.220.111.3; nella versione del 21 maggio 2008 (RU 2008 2181)

2014-2332 4337

Diminuzione della continuazione del pagamento dello stipendio durante RU 2014 il congedo di prepensionamento. O del DFF

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