AS 2014 4349
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)
Modifica del 19 novembre 2014
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è modificata come segue:
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2.1 è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
19 novembre 2014 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
1 RS 742.412
2014-2291 4349
Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2014
Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)
Versione applicabile del RID
Si applicano le prescrizioni dell’edizione 2015 del RID2.
2 Il RID (appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazio- nali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell’allegato e delle sue modifiche possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org.
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Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2014
Allegato 2.1 (art. 5 cpv. 1)
Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
Le prescrizioni dei numeri 5.3.1.5 e 6 sono sostituite dalla versione seguente:
Numeri delle Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose prescrizioni del RID per ferrovia nel traffico nazionale
…
5.3.1.5 Al posto delle placche e del contrassegno delle sostanze pericolose per
5.3.6 l’ambiente, i carri usati per il trasporto di merci pericolose possono
essere muniti di pannelli ribaltabili color arancio. I pannelli ribaltabili devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Entrambe le fiancate dei carri che trasportano colli contenenti sostanze o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) devono essere munite delle apposite placche. Entrambe le fiancate dei carri che trasportano sostanze radioattive della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esone- rati) devono essere munite delle apposite placche. …
6 Misure transitorie
I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitori- cisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell’appendice X, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori inter- medi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4,
6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezion fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6).
Container-cisterna di cantiere: I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescri- zioni dei numeri 1.6 e 6.14 dell’allegato 1 SDR relative alla costru- zione e ai controlli. La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia.
La prescrizione del numero 6.8.2.4.3 è abrogata.
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