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AS 2014 4349

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)

Modifica del 19 novembre 2014

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è modificata come segue:

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2.1 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 novembre 2014 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

1 RS 742.412

2014-2291 4349

Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2014

Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)

Versione applicabile del RID

Si applicano le prescrizioni dell’edizione 2015 del RID2.

2 Il RID (appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazio- nali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell’allegato e delle sue modifiche possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org.

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Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2014

Allegato 2.1 (art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale

Le prescrizioni dei numeri 5.3.1.5 e 6 sono sostituite dalla versione seguente:

Numeri delle Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose prescrizioni del RID per ferrovia nel traffico nazionale

5.3.1.5 Al posto delle placche e del contrassegno delle sostanze pericolose per

5.3.6 l’ambiente, i carri usati per il trasporto di merci pericolose possono

essere muniti di pannelli ribaltabili color arancio. I pannelli ribaltabili devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Entrambe le fiancate dei carri che trasportano colli contenenti sostanze o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) devono essere munite delle apposite placche. Entrambe le fiancate dei carri che trasportano sostanze radioattive della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esone- rati) devono essere munite delle apposite placche. …

6 Misure transitorie

I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitori- cisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell’appendice X, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori inter- medi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4,

6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezion fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6).

Container-cisterna di cantiere: I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescri- zioni dei numeri 1.6 e 6.14 dell’allegato 1 SDR relative alla costru- zione e ai controlli. La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia.

La prescrizione del numero 6.8.2.4.3 è abrogata.

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