AS 2014 437
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 22 gennaio 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 7 dell’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 30 giugno 2014.
22 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 952.03
2013-3254 437
O sui fondi propri RU 2014
Allegato 7 (art. 44 cpv. 2)
Cuscinetto anticiclico
1. Le banche sono obbligate a detenere, sotto forma di fondi propri di base di
qualità primaria, un cuscinetto anticiclico su posizioni di credito garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abita- zione in Svizzera secondo l’articolo 72. 2. Il cuscinetto ammonta al 2 per cento delle posizioni di credito ponderate in funzione del rischio.
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