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AS 2014 4391

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 14 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 59abis Fatturazione nel settore ambulatoriale e nei settori della riabilitazione e della psichiatria Per il settore ambulatoriale e per i settori della riabilitazione e della psichiatria il dipartimento emana disposizioni d’esecuzione sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione delle diagnosi e delle procedure, nel rispetto del principio della propor- zionalità. A questo scopo il dipartimento stabilisce le classificazioni per la codifica applicabili in tutta la Svizzera.

II

Disposizione transitoria della modifica del 4 luglio 2012, cpv. 2 2 I fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale e nei settori della riabilitazione e della psichiatria trasmettono le diagnosi e le procedure secondo le modalità e le codifiche convenute nelle convenzioni tariffali applicabili fino a quando il diparti- mento non ha fissato le classificazioni ad essi applicabili (art. 59abis).

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

14 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.102

2014-2751 4391

Assicurazione malattie. O RU 2014

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