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AS 2014 4441

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 28 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 19, rubrica e cpv. 1 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata 1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata agli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzio- ne AELS), computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 1 lettera a.

Art. 19a, rubrica e cpv. 1 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le presta- zioni di servizi fornite nel quadro dell’ALC e della Convenzione AELS 1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono presta- zioni di servizi transfrontaliere se: a. le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC4 o della Convenzione AELS5; e b. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.

2014-1820 4441

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2014

Art. 20, rubrica e cpv. 1 Contingenti dei permessi di dimora 1 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora agli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC6 o della Convenzione AELS7 computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numero 1 lettera a.

Art. 20a Contingenti dei permessi di dimora per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell’ALC o della Convenzione AELS I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi tran- sfrontaliere se: a. le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC8 o della Convenzione AELS9; e b. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti de l’articolo 19a capoverso 2, i 120 giorni.

Art. 87 cpv. 2 2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impron- te digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.

II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RS 0.142.112.681 7 RS 0.632.31 8 RS 0.142.112.681 9 RS 0.632.31

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Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2014

Allegato 1 (art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 403 Sciaffusa 19 Berna 252 Appenzello Esterno 11 Lucerna 88 Appenzello Interno 3 Uri 8 San Gallo 121 Svitto 28 Grigioni 51 Obvaldo 7 Argovia 136 Nidvaldo 9 Turgovia 52 Glarona 9 Ticino 91 Zugo 36 Vaud 158 Friburgo 52 Vallese 65 Soletta 59 Neuchâtel 45 Basilea Città 84 Ginevra 133 Basilea Campagna 63 Giura 17 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 201310 della presen- te ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono compu- tati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 2000: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

500 500 500 500

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2013 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

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Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2014

Allegato 2 (art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 2500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250 Zurigo 252 Sciaffusa 12 Berna 157 Appenzello Esterno 7 Lucerna 55 Appenzello Interno 2 Uri 5 San Gallo 76 Svitto 18 Grigioni 32 Obvaldo 5 Argovia 85 Nidvaldo 6 Turgovia 32 Glarona 6 Ticino 57 Zugo 23 Vaud 98 Friburgo 32 Vallese 40 Soletta 37 Neuchâtel 28 Basilea Città 52 Ginevra 83 Basilea Campagna 39 Giura 11 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 201311 della presen- te ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono compu- tati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 250: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

62 62 63 63

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2013 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

11 RU 2013 4371

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