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AS 2014 4449

Ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

Ordinanza sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm-AVF)

del 19 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1 Principio L’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell’interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

1 Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi emolumenti; questi sono

calcolati in base al tempo impiegato e stabiliti secondo il quadro tariffario qui appresso:

Decisione, prestazione Quadro tariffario degli emolumenti in franchi

a. assoggettamento di una fondazione 800–4000 b. scioglimento con o senza liquidazione della fondazione 900–4500 c. approvazione di modifiche dell’atto costitutivo 600–3000 d. approvazione di regolamenti e di relative modifiche 300–1500 e. esame del rapporto di gestione annuale 350–2000 f. misura di vigilanza 500–25 000

RS 172.041.18

2014-2502 4449

Emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. O RU 2014

Decisione, prestazione Quadro tariffario degli emolumenti in franchi

g. esonero dall’obbligo di revisione o revoca dell’esonero 600–1500 h. fusione e trasferimento di patrimonio 1000–5000

2 Per un’attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un

emolumento forfettario di 100 franchi. 3 Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legi- slazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato. 4 Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria gli emolumenti possono essere al massimo raddoppiati eccedendo, se del caso, gli importi più elevati previsti dal quadro tariffario di cui al capoverso 1.

Art. 4 Calcolo in base al tempo impiegato Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica, a seconda delle conoscenze richieste e della funzione esercitata dal personale incaricato, un’aliquota oraria compresa tra 110 e 250 franchi.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 24 agosto 20053 sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 2005 4543

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