AS 2014 4453
Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)
Modifica del 16 novembre 2014
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:
Ingresso Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 2 capoverso 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3 e 114 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers), ordina:
Art. 3 lett. a e f Nella presente ordinanza si intende per: a. impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE asse- gnati ai servizi di carriera, personale soggetto a rotazione e impiegati sogget- ti all’obbligo di trasferimento secondo il contratto di lavoro che possono es- sere trasferiti in ogni momento in un luogo d’impiego all’estero o in un posto di lavoro alla centrale; f. personale soggetto a rotazione: personale che assume compiti nel settore della cooperazione internazionale ed è parimenti impiegato più volte all’estero.
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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2014
Art. 6 Trasferimento (art. 2 OPers)
In merito al trasferimento di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento decide: a. il Consiglio federale per i capimissione; b. il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di sti- pendio 32–38; c. il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per:
1. i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche,
2. gli incaricati d’affari,
3. i capi delle rappresentanze consolari;
d. la DSC per il personale soggetto a rotazione; e. la DR per gli altri impiegati.
Art. 11 Concertazione degli obiettivi e valutazione delle prestazioni (art. 15 OPers) 1 I capimissione convengono i loro obiettivi con il capo della divisione competente in seno alla Direzione politica. 2 La Direzione politica dirige in collaborazione con la DSC il processo di defini- zione degli obiettivi (concertazione degli obiettivi) del capomissione di una rappre- sentanza integrata. I capi delle divisioni geografiche competenti in seno alla Dire- zione politica e la DSC sottoscrivono insieme la concertazione degli obiettivi.
3 La concertazione può essere svolta per corrispondenza.
4 Le valutazioni delle prestazioni per capimissione sono eseguite dalla rispettiva divisione competente in seno alla Direzione politica. 5 Nelle rappresentanze integrate la valutazione delle prestazioni del capomissione è eseguita congiuntamente dalla Direzione politica e dalla DSC ed è sottoscritta da entrambe le direzioni.
Art. 12 cpv. 2 2 I superiori allestiscono un rapporto sulle competenze da valutare, le quali sono stabilite dalla DR sulla base del modello di competenze dell’Amministrazione federale e d’intesa con le Direzioni del DFAE interessate.
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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2014
Titolo prima dell’art. 13 Sezione 1: Condizioni di assunzione per i servizi di carriera e il personale soggetto a rotazione
Art. 13 In generale (art. 23 e 24 OPers)
1 Il candidato ai servizi di carriera deve:
a. superare un concorso di ammissione e avere al massimo 35 anni nell’anno in cui svolge il concorso di ammissione; b. essere incensurato; c. avere la cittadinanza svizzera; d. dichiararsi disposto ad adempiere l’obbligo di trasferimento. 2 Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una licenza o un master rilasciati da un’università svizzera o una formazione equivalente. 3 Il candidato al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere un diploma di una scuola specializzata superiore di economia e di amministrazione o un titolo equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata in funzione dirigenziale. 4 Il candidato al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una formazione di base conclusa in ambito commerciale, profilo E o M, o una formazione equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata. 5 Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio diplomatico. 6 Il direttore della DR può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a, 3 e 4 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio consolare. 7 Il candidato che desidera essere assunto nel personale soggetto a rotazione deve:
a. essere incensurato; b. avere la cittadinanza svizzera; c. dichiararsi disposto ad adempiere l’obbligo di trasferimento.
8 Sono fatte salve le eccezioni al capoverso 7 lettera b per il personale in via
d’assunzione che non deve adempiere compiti di sovranità nazionale o che deve adempirli non regolarmente o soltanto per una parte molto ridotta delle sue attività.
Art. 14 Abrogati
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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2014
Art. 16 Concorso di ammissione (art. 24 OPers) 1 Il concorso di ammissione (art. 13 cpv. 1 lett. a) si compone di un esame di ammis- sione, di una formazione interna e di un esame finale. 2 Nel concorso di ammissione vengono esaminate l’idoneità generale, la personalità e le necessarie conoscenze di due lingue straniere. 3 Il concorso di ammissione può essere ripetuto una volta. Il limite di età per la partecipazione al concorso di ammissione (art. 13 cpv. 1 lett. a) vale anche per la sua ripetizione.
Art. 17 cpv. 2 Abrogato
Titolo prima dell’art. 34 Sezione 2: Valutazione della funzione nei servizi di carriera
Art. 34, rubrica Abrogata
Titolo prima dell’art. 35 Sezione 2a: Esercizio di una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio a seguito dell’obbligo di trasferimento da parte di personale soggetto a rotazione
Art. 35 Per il personale soggetto a rotazione che, a seguito dell’obbligo di trasferimento, esercita una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, il periodo per l’adeguamento dello stipendio alla nuova classe di stipendio secondo l’articolo 52a capoverso 1 OPers è di quattro anni al massimo. Oltre allo stipendio attuale il perso- nale soggetto a rotazione interessato percepisce anche la compensazione del rincaro. L’articolo 52a capoverso 2 OPers non è applicabile.
Art. 36 cpv. 3
3 Il supplemento è versato per una durata limitata. La durata del versamento del
supplemento viene verificata periodicamente. I dettagli sono disciplinati in un’istru- zione.
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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2014
Art. 88 Importo (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
L’importo forfettario si compone di un importo di base di 8059 franchi l’anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.
Art. 96 cpv. 1bis 1bis Per gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono essere rimborsate anche le spese per un viaggio per consultazioni se nell’anno civile in corso, e in ogni caso non più tardi del 1° luglio, ha inizio un incarico all’estero di almeno due anni.
Art. 120 cpv. 1
1 Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario
delle spese ammonta a 11 452 franchi l’anno.
Art. 123 cpv. 2 2 Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera, ma al più presto dopo il primo trasferimento, o se esiste il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 93.
Art. 125 lett. a La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se: a. l’impiegato ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 è rimasto in servizio in Sviz- zera per otto anni di seguito e non ha luogo alcun trasferimento all’estero;
Art. 127 cpv. 1
1 Gli impiegati ricevono per i figli un risarcimento forfettario delle spese di
1675 franchi per anno e per figlio.
Art. 130 Contributi alle spese di formazione in Svizzera Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell’impiego all’estero.
Art. 161a Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2014 1 I rapporti di lavoro con il personale soggetto a rotazione ai sensi dell’articolo 3 lettera f del diritto anteriore sono retti dal nuovo diritto alla scadenza dei termini di cui all’articolo 30a capoversi 1–3 OPers. Sono fatte salve le eccezioni per gli impie- gati dai quali non può essere ragionevolmente preteso l’adempimento dell’obbligo di trasferimento. Questi impiegati continuano a essere occupati nella funzione attuale o in una nuova funzione ragionevolmente esigibile, ma non appartengono più al per- sonale soggetto a rotazione.
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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2014
2 Per il versamento dell’indennità di mobilità ai sensi dell’articolo 81 capoverso 2 OPers e degli articoli 84–86 della presente ordinanza, al personale soggetto a rotazione secondo l’articolo 3 lettera f del diritto anteriore, per quanto sia soggetto all’obbligo di trasferimento secondo il nuovo diritto, sono computati come trasferi- menti gli impieghi all’estero nei dodici anni precedenti l’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2014. 3 Per la partecipazione alle spese ai sensi dell’articolo 123 capoverso 2, al personale soggetto a rotazione secondo l’articolo 3 lettera f del diritto anteriore, per quanto sia soggetto all’obbligo di trasferimento secondo il nuovo diritto, sono computati come trasferimenti gli impieghi svolti all’estero nei quattro anni precedenti l’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2014.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
16 novembre 2014 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter
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