AS 2014 4461
Ordinanza sul casellario giudiziale
Ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA)
Modifica del 19 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza VOSTRA del 29 settembre 20061 è modificata come segue:
Art. 1, frase introduttiva Per il sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale, la presente ordi- nanza disciplina, a tenore degli articoli 365–371a CP, in particolare:
Art. 3 cpv. 1 lett. c n. 3 e 2
1 In VOSTRA sono iscritte:
c. le condanne per contravvenzioni previste dal CP, dal CPM o da altre leggi federali se:
3. è inflitta un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere
contatti e di accedere ad aree determinate; 2 L’iscrizione delle sentenze contro minori è retta dall’articolo 366 capoversi 3 e 3bis CP.
Art. 4 cpv. 1 lett. f e 2
1 Al momento dell’iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come san-
zioni: f. l’interdizione di esercitare un’attività (art. 67 CP e art. 50 CPM) e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP e art. 50b CPM); 2 Nel caso di minori, l’iscrizione di sanzioni è retta dall’articolo 366 capoversi 3 e 3bis CP.
Art. 5 cpv. c In VOSTRA sono iscritte le seguenti decisioni successive che comportano una modifica di iscrizioni esistenti:
1 RS 331
2014-1947 4461
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c. per le interdizioni di esercitare un’attività o i divieti di avere contatti e di ac- cedere ad aree determinate:
1. la soppressione dell’interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4–6 CP,
art. 19 DPMin, art. 50c cpv. 4–6 CPM),
2. l’attenuazione quanto a durata o contenuto dell’interdizione o del divie-
to (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 18 DPMin, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM),
3. l’estensione, quanto a contenuto, dell’interdizione o del divieto (art. 67d
cpv. 1 CP, art. 18 DPMin, art. 50d cpv. 1 CPM),
4. la pronuncia di un’interdizione o di un divieto aggiuntivi o a posteriori
(art. 67d cpv. 1 e 2 CP, art. 18 e 19 cpv. 4 DPMin, art. 50d cpv. 1–2 CPM),
5. la proroga dell’interdizione o del divieto (art. 67 cpv. 6 e 67b cpv. 5 CP,
art. 18 DPMin, art. 50 cpv. 6 e 50b cpv. 5 CPM),
6. la disposizione o la soppressione dell’assistenza riabilitativa (art. 67c
cpv. 7 CP, art. 50c cpv. 7 CPM).
Art. 6, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Decisioni d’esecuzione e dati relativi all’esecuzione 2 Se contro una persona in Svizzera è stata pronunciata un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM2, l’autorità competente per l’esecuzione della pena detentiva o della misura privativa della libertà iscrive in VOSTRA le relative date d’inizio e di fine, qualora debba essere iscritta in VOSTRA anche la sentenza alla base della privazione della libertà. 3 Se una sentenza contiene un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM e se nell’esecuzione di tale sentenza è stata revocata la sospensione condizionale della pena o della misura, la liberazione definitiva dalla pena detentiva interamente ese- guita o la liberazione definitiva di cui all’articolo 62b capoverso 2 CP è iscritta in VOSTRA.
Art. 10 cpv. 1
1 L’allegato 1 disciplina i dati e i relativi campi di dati di VOSTRA.
Art. 11a Dati relativi all’ordinazione di estratti per privati ed estratti specifici per privati 1 I dati personali relativi all’ordinazione di estratti per privati (art. 24) o di estratti specifici per privati (art. 25b) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.
2 RS 321.0
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2 Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati personali degni di particolare protezione. Essa serve esclusivamente a sbrigare le ordinazioni degli estratti e con- tiene: a. i dati personali necessari all’identificazione e all’ubicazione del richiedente; b. i dati necessari all’ordinazione; c. i dati necessari al trattamento dell’ordinazione; d. i dati relativi ai costi e al pagamento; e. i dati necessari all’invio dell’estratto; f. i dati della conferma di cui all’articolo 371a capoverso 2 CP. 3 Ai fini dell’elaborazione dell’estratto, un’interfaccia integra in VOSTRA determi- nati dati della banca dati ausiliaria.
4 L’allegato 1a disciplina i dati e i relativi campi di dati.
Art. 12 cpv. 1 lett. a e 3–5
1 Sono eliminati senza indugio da VOSTRA:
a. le iscrizioni nei casi di cui agli articoli 369 e 369a CP; 3 I termini per l’eliminazione di cui all’articolo 369a CP si applicano anche alle interdizioni dell’esercizio della professione pronunciate in base alle precedenti versioni del CP o del CPM3 a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili. 4 In caso di sentenza straniera, la durata dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si fonda sulla durata indicata nella sentenza. 5 I dati riguardanti l’ordinazione di estratti per privati o di estratti specifici per pri- vati (art. 11a) sono eliminati un anno dopo l’ordinazione degli estratti.
Art. 13 cpv. 1 lett. c e d
1 L’UFG iscrive in VOSTRA i dati seguenti:
c. sentenze contenenti un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate; d. decisioni successive conformemente all’articolo 5 lettera c.
Art. 14 cpv. 1 lett. a
1 I servizi di coordinamento cantonali hanno i compiti seguenti:
a. iscrivono in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le deci- sioni successive e le decisioni d’esecuzione delle autorità cantonali non col-
3 RS 321.0
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legate a VOSTRA. Sono fatti salvi i casi menzionati all’articolo 13 capo- verso 1 lettere c e d;
Art. 15 lett. a Il servizio di coordinamento della giustizia militare ha i compiti seguenti: a. iscrive in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione delle autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA. Sono fatti salvi i casi menzionati all’articolo 13 capoverso 1 lettere c e d;
Art. 16 cpv. 2
2 Sono fatti salvi i casi menzionati all’articolo 13 capoverso 1 lettere c e d.
Art. 17 cpv. 2bis 2bis I servizi di coordinamento cantonali e il servizio di coordinamento della giustizia militare comunicano all’UFG le sentenze e le decisioni successive di cui all’arti- colo 13 capoverso 1 lettere c e d.
Art. 21 cpv. 2, frase introduttiva, 3 e 4, frase introduttiva 2 L’Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP): 3 Inoltre, per quanto necessario all’espletamento di procedure di naturalizzazione, le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione possono consultare, mediante una procedura di richiamo, dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti (art. 367 cpv. 3 CP). 4 Il Servizio delle attività informative della Confederazione può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):
Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis e 1ter
1 Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di
un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capo- versi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP, necessari all’adempimento dei compiti elencati: 1bis L’autorità cantonale secondo l’articolo 316 capoverso 1bis del Codice civile4 può richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP e procedimenti penali
4 RS 210
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pendenti ai fini della verifica dell’idoneità dei futuri genitori adottivi secondo l’articolo 5 capoverso 6 dell’ordinanza del 29 giugno 20115 sull’adozione. 1ter Le autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, per l’adempimento dei compiti elencati nell’articolo 367 capoverso 2bis CP, un estratto concernente sen- tenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2, 3 e 3bis CP.
Art. 24, rubrica e cpv. 3 Estratto per privati. Principi 3 L’UFG può rilasciare un estratto su una terza persona unicamente con il consenso scritto di quest’ultima.
Art. 25, rubrica e cpv. 2 n. 11 e 28 Estratto per privati. Contenuto 2 Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell’estratto rilasciato a privati giusta l’articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all. 1 n. 4) o su decisioni successive e decisioni d’esecuzione (all. 1 n. 5): 11. in caso di interdizione di esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sen- tenza, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il con- tatto, data d’inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell’interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell’esecuzione), data di un eventuale nuovo inizio della decorrenza del ter- mine e data prevista di fine dell’interdizione o del divieto (n. 4.17); 28. in caso di interdizione di esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al numero 11, informazioni sull’interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, senza menzione del nomi- nativo della persona con cui è vietato il contatto, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell’interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagna- mento (n. 5.16).
Art. 25a Estratto per privati. Calcolo del periodo durante il quale i dati figurano nell’estratto per privati conformemente all’articolo 371 capoverso 4 CP 1 Per una sentenza che non contiene nessuna delle sanzioni di cui all’articolo 369 CP, ma che contiene un’interdizione o un divieto secondo l’articolo 67 capoversi 2,
3 o 4 o 67b CP oppure secondo l’articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 o 50b CPM6, il
termine di riferimento ai sensi dell’articolo 369 CP è di dieci anni dal passaggio in giudicato. In applicazione dell’articolo 371 capoverso 4 CP, la sentenza non com-
5 RS 211.221.36 6 RS 321.0
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pare più nell’estratto per privati cinque anni dopo il passaggio in giudicato. Si appli- ca l’articolo 371 capoverso 5 CP. 2 Per una sentenza che non contiene né una sanzione di cui all’articolo 369 CP né un’interdizione o un divieto secondo il capoverso 1, ma che contiene un’interdizione o un divieto secondo l’articolo 16a DPMin7, il termine di riferimento ai sensi dell’articolo 369 CP è di sette anni dal passaggio in giudicato. In applicazione dell’articolo 371 capoverso 4 CP, se sono adempiute le condizioni di cui all’arti- colo 371 capoverso 2 CP, la sentenza non compare più nell’estratto per privati tre anni e mezzo dopo il passaggio in giudicato. Si applica l’articolo 371 capoverso 5 CP.
Art. 25b Estratto specifico per privati. Principi 1 Soltanto l’UFG è abilitato a rilasciare a privati estratti specifici secondo l’arti- colo 371a CP. 2 Il privato deve comprovare la propria identità e allegare l’attestazione scritta di cui all’articolo 371a capoverso 2 CP. 3 L’UFG può rilasciare un estratto su una terza persona unicamente con il consenso scritto di quest’ultima.
Art. 25c Estratto specifico per privati. Attestazione del datore di lavoro o dell’organizzazione 1 L’attestazione del datore di lavoro o dell’organizzazione che esige la presentazione dell’estratto specifico per privati deve in ogni caso contenere i seguenti dati: a. nome, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail del datore di lavoro o dell’orga- nizzazione; b. nome e firma di una persona dipendente dal datore di lavoro o dell’orga- nizzazione che ha partecipato alla procedura di assunzione; c. data dell’attestazione; d. cognome, nome e data di nascita del privato; e. attività del privato presso il datore di lavoro o l’organizzazione. 2 Con l’attestazione scritta, il datore di lavoro o l’organizzazione conferma che il privato si candida presso di sé a un’attività professionale o a un’attività extraprofes- sionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o che esercita presso di sé una siffatta attività e pertanto deve presentare un estratto specifico per privati.
3 L’attestazione è valida per tre mesi dal suo rilascio.
4 L’UFG verifica la correttezza del contenuto delle attestazioni mediante controlli a campione.
7 RS 311.1
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Art. 25d Estratto specifico per privati. Contenuto 1 L’estratto specifico per privati riporta in ogni caso i seguenti dati personali (all. 1 n. 1): a. cognome, cognome di nascita, nome (n. 1.2); b. data di nascita (n. 1.4); c. luogo di origine, cittadinanza (n. 1.6); d. indirizzo (n. 1.10). 2 Se il casellario giudiziale contiene una sentenza che deve figurare nell’estratto specifico per privati giusta l’articolo 371a capoverso 3 CP o secondo il capoverso 4 del presente articolo, in tale estratto sono indicati tutti i dati menzionati nell’arti- colo 25 capoverso 2 relativi a tale sentenza.
3 Se il casellario giudiziale non contiene nessuna sentenza che deve figurare
nell’estratto specifico per privati giusta l’articolo 371a capoverso 3 CP o secondo il capoverso 4 del presente articolo, su quest’ultimo figura la menzione: «Non è iscritta alcuna interdizione di esercitare un’attività e alcun divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone partico- larmente vulnerabili».
4 Nell’estrattospecifico per privati figurano anche le sentenze che contengono
un’interdizione dell’esercizio di una professione secondo le precedenti versioni del CP o del CPM8 pronunciate a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.
Art. 25e Estratto specifico per privati. Definizione delle attività per le quali può essere chiesto un estratto specifico per privati secondo l’articolo 371a CP 1 Le espressioni «attività professionale» e «attività extraprofessionale organizzata» sono definite nell’articolo 67a capoverso 1 CP e nell’articolo 50a capoverso 1 CPM9. 2 Sono considerate attività implicanti il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili: a. le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segnatamente:
1. l’insegnamento,
2. l’educazione e la consulenza,
3. l’assistenza e la sorveglianza,
4. la cura,
5. gli esami e i trattamenti di natura fisica,
6. gli esami e i trattamenti di natura psicologica,
8 RS 321.0 9 RS 321.0
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7. la ristorazione,
8. il trasporto,
9. la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specificamente ai mino- ri o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l’attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito, se essa rappresenta l’attività principale del privato in questione; b. altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono ser- vizi di cui alla lettera a; sono fatte salve le attività per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili. 3 Sono considerate particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 CP le persone che, a causa della loro età, di una malattia o di una deficienza fisica o psichica di lunga durata, dipendono dall’aiuto di terzi nelle attività della vita quoti- diana o nella determinazione della loro esistenza.
Art. 30, rubrica e cpv. 1 Emolumenti per estratti per privati ed estratti specifici per privati
1 L’UFG riscuote un emolumento di 20 franchi per il rilascio di un estratto per
privati o di un estratto specifico per privati.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1a secondo la versione qui annessa.
3 Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
19 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 10 cpv. 1) Titolo dell’allegato
Dati e campi di dati di VOSTRA
Numero 4.17 4.17 In caso di interdizione di esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sen- tenza, data d’inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informa- zioni sulla sospensione dell’interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell’esecuzione, autorità che iscrive i dati), data di un’eventuale ripresa della decorrenza del termine e data prevista di fine dell’interdizione o del divieto Numero 5.16 5.16 In caso di interdizione di esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al n. 4.17, informazioni sull’interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell’interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagna- mento
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Allegato 1a (art. 11a cpv. 4)
Dati e campi di dati relativi all’ordinazione di estratti per privati ed estratti specifici per privati
1. Dati personali
1.1 Cognome, cognome di nascita, nome
1.2 Data di nascita
1.3 Sesso
1.4 Luogo di origine, cittadinanza
1.5 Stato civile
1.6 Indirizzo
1.7 Indirizzo e-mail
1.8 Numero di telefono
1.9 Genitori
1.10 Indirizzo di spedizione
1.11 Documento d’identità (numero/tipo)
2. Dati sull’ordinazione
2.1 Numero di ordinazione generato automaticamente
2.2 Data e ora dell’ordinazione
2.3 Data e ora della stampa del modulo di ordinazione da parte del richiedente
2.4 In caso di ordinazione all’ufficio postale: ufficio postale, sportello, impie- gato che ha trattato l’ordinazione
2.5 Stato dell’ordinazione
2.6 Numero di estratti richiesti
2.7 Modalità di ordinazione
2.8 Data e ora della trasmissione cumulativa di ordinazioni all’ufficio postale
3. Dati relativi al trattamento delle ordinazioni dopo il loro ricevimento
3.1 Stato del trattamento dell’ordinazione
3.2 Data e ora dell’iscrizione elettronica della domanda presso l’UFG
3.3 Commento del supporto tecnico
3.4 In caso di rispedizione: motivo della rispedizione
3.5 In caso di rispedizione: data e ora della rispedizione
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3.6 In caso di domanda di un estratto digitale: data e ora del download
3.7 Stato del download dell’estratto digitale
3.8 In caso di autenticazione: indicazione del Paese per il quale l’estratto deve essere autenticato
3.9 In caso di autenticazione: data dell’autenticazione
4. Dati relativi ai costi e al pagamento
4.1 Importo totale dovuto in franchi svizzeri
4.2 Spese di autenticazione
4.3 Spese di spedizione
4.4 Modalità di pagamento
4.5 Stato del pagamento
4.6 Informazioni adminpay
4.7 Numero di transazione in caso di pagamento con carta di credito
4.8 Stato del pagamento con carta di credito
4.9 Data e ora della fine del processo di pagamento con carta di credito
5. Dati relativi all’invio degli estratti
5.1 Data e ora previste per l’invio dell’estratto per privati
5.2 Data di invio
5.3 Modalità di invio dell’estratto
5.4 In caso di invio mediante corriere straniero: numero d’invio generato auto- maticamente
5.5 In caso di invio mediante corriere straniero: indicazione del corriere
5.6 In caso di invio per raccomandata: numero della raccomandata
5.7 Invio di estratto autenticato: data e ora
6. Dati relativi all’attestazione del datore di lavoro o dell’organizzazione in
caso di ordinazione di estratti per privati
6.1 Nome del datore di lavoro o dell’organizzazione
6.2 Indirizzo del datore di lavoro o dell’organizzazione
6.3 Numero di telefono del datore di lavoro o dell’organizzazione
6.4 Indirizzo e-mail del datore di lavoro o dell’organizzazione
6.5 Nome della persona che ha partecipato alla procedura di assunzione
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6.6 Data dell’attestazione
6.7 Descrizione dell’attività del privato presso il datore di lavoro o l’organiz- zazione
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Allegato 2 (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 2)
Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità federali
N. 4 e 5
4. Dati su sentenze
… Tipo di misura E E A E A A A A A A A E A A A – In caso di E A A A A A A A A A A A A A A – interdizione di esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, data d’inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensio- ne dell’interdi- zione o del divieto (data di inizio e di fine
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dell’esecuzione, autorità che iscrive i dati), data di un’eventuale ripresa della decorrenza del termine e data prevista di fine dell’interdizion e o del divieto Durata (in E E A E A A A A A A A E A A A – giorni) del carcere preven- tivo computato …
5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione
… Grazia e E E A E A A A A A A A E A A E M amnistia In caso di E A A A A A A A A A A A A A A – interdizione di esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui all’all. 1 n. 4.17, informazioni sull’interdizione o sul divieto cui
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si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell’interdizion e o del divieto, informazioni sulle misure di accompagna- mento
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Allegato 3 (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 2)
Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità cantonali
N. 4 e 5
4. Dati su sentenze
… Tipo di misura E E A A A A A A A A – In caso di interdizione di A A A A A A A A A A – esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determina- te: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, data d’inizio, durata secon- do il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell’interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell’esecuzione, autori- tà che iscrive i dati), data di un’eventuale ripresa della decorrenza del termine e data prevista di fine dell’in- terdizione o del divieto Durata (in giorni) del car- E E A A A A A A A A – cere preventivo computato …
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5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione
… Grazia e E A A A A A A A A E M amnistia In caso di interdizione di A A A A A A A A A A – esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determina- te: dati di cui all’all. 1 n. 4.17, informazioni sull’interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell’interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagna- mento
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