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Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
Ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
Modifica del 4 dicembre 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 4 luglio 20001 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a n. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 4 3 Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità ad eccezione del ciclo di studio cure infermieristiche sono: a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:
1. uno dei seguenti diplomi di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa
Svizzera (CRS): 4 Presupposti per il rilascio di un titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche
nel campo della sanità sono: a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS:
1. «infermiere/infermiera»,
2. «cure infermieristiche di livello II»,
3. «infermiere/a in cure generali»,
4. «infermiere/a in psichiatria»,
5. «infermiere/a in igiene materna e pediatria»,
6. «infermiere/a a domicilio»,
7. «infermiere/a in cure integrate»;
b. una delle seguenti formazioni complementari o uno dei seguenti diplomi complementari:
1. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) del SBK Bil-
dungszentrum (BIZ) della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),
2. un «certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» dell’Ecole
supérieure d’enseignement infirmier (ESEI),
3. un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le for-
mazioni sanitarie,
1 RS 414.711.5
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Ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale. RU 2014 O del DEFR
4. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) riconosciuta
dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),
5. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» della Kaderschule für die
Krankenpflege Aarau, del WE’G o di Careum Weiterbildung,
6. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe Stufe I» (HFG) con
indirizzo in cure infermieristiche del WE’G,
7. un «certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» dell’ESEI,
8. un diploma di «infermiera/e di salute pubblica» riconosciuto dalla CRS,
9. un «certificat d’Etudes Approfondies, Option Clinique» dell’Institut
romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) o dell’ESEI,
10. un «certificato CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le
formazioni sanitarie,
11. un «WE’G-Zertifikat NDK Pflege» con indirizzi specializzati,
12. un «Nachdiplomkurs Pflege» con indirizzi specializzati di Careum Wei-
terbildung,
13. un «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. un «WE’G-Diplom Mütterberaterin»,
15. un «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins
palliatifs»; c. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni; d. poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello uni- versitario nel campo della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2), a meno di non poter comprovare la frequentazione di una formazione o il conseguimento di un diploma di cui alla lettera b numeri 1– 3.
Art. 2 cpv. 2 2 È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) un’attività professionale esercitata nel rispettivo campo professio- nale dopo il 1° giugno 2001.
Art. 3 cpv. 2 2 Per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) il corso postdiploma di livello universitario deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
4 dicembre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
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