AS 2014 4493
Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)
Modifica del 28 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:
Art. 16 lett. d Abrogata
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 26 novembre 20032 sull’attività fuori del servizio
nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Art. 10, rubrica, nonché cpv. 2–4 Materiale dell’esercito, infrastruttura di proprietà della Confederazione, personale specializzato e buoni 2 Il materiale dell’esercito, l’infrastruttura di proprietà della Confederazione e il personale specializzato vengono messi a disposizione gratuitamente. In occasione di impieghi a favore di terzi, gli organizzatori sono tenuti a pagare gli emolumenti conformemente all’ordinanza dell’8 novembre 20063 sugli emolumenti del DDPS. 3 I funzionari interessati e i partecipanti a attività fuori del servizio ricevono su richiesta un buono per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene l’attività fuori del servizio. 4 Il DDPS disciplina i dettagli amministrativi concernenti la consegna di materiale dell’esercito.
2014-2071 4493
Equipaggiamento personale dei militari. O RU 2014
2. Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19944
N. 58 cpv. 4
4 Il DDPS disciplina il porto dell’uniforme fuori del servizio.
N. 96 cpv. 4 Abrogato
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 510.107.0
4494