AS 2014 4495
Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM‒DDPS)
Modifica del 1° dicembre 2014
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 114 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 10 capoverso 3 e 11 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 5 dicembre 20033 sull’equipaggiamento personale dei militari,
Capitolo 6 (art. 37‒40) Abrogato
Art. 41 Oggetti d’equipaggiamento 1 L’uso degli oggetti d’equipaggiamento personali fuori del servizio è autorizzato, fatte salve le restrizioni seguenti: a. l’arma da fuoco d’ordinanza può essere utilizzata unicamente per la parteci- pazione a esercizi di tiro negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari cantonali competenti o negli impianti di tiro in campagna autorizzati dagli ufficiali federali di tiro competenti, nonché per la partecipazione a gare militari; b. il possessore dell’arma da fuoco portatile personale o dell’arma corta da fuoco personale, nonché di armi in prestito, può prestarle a terzi unicamente per la partecipazione a esercizi di tiro fuori del servizio e a gare militari secondo la lettera a; c. il militare può indossare l’uniforme solo in occasione delle seguenti attività:
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Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS RU 2014
1. attività fuori del servizio secondo l’ordinanza del 26 novembre 20034
sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello, nonché attività secondo l’ordinanza del 29 ottobre
20035 sullo sport militare,
2. in qualità di impiegato o incaricato dell’esercito o dell’amministrazione
militare, se ciò è necessario nel quadro della collaborazione con la trup- pa o per eventi attinenti al servizio di truppa,
3. manifestazioni politiche organizzate dalle autorità,
4. altri eventi privati come balli degli ufficiali, cortei e manifestazioni sto- riche, fiere, matrimoni o funerali, previa autorizzazione del settore Tiro e attività fuori del servizio (TAFS) dell’Aggruppamento Difesa. La decisione definitiva spetta al settore TAFS, previa consultazione delle autorità militari cantonali.
2 L’uso fuori del servizio della maschera di protezione è proibito.
Art. 42 Porto dell’uniforme Il porto dell’uniforme, sempreché sia autorizzato, si basa sulle prescrizioni militari.
II L’ordinanza DMF del 2 agosto 19766 concernente il porto dell’uniforme e la conse- gna di tessere di legittimazione per le manifestazioni fuori del servizio e civili è abrogata.
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20037 sull’attività fuori del
servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Art. 10a Oggetti d’equipaggiamento 1 Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un’associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d’equipaggiamento necessari. 2 Le pertinenti domande devono essere indirizzate alla BLEs unitamente all’attesta- zione di membro attivo.
4 RS 512.30 5 RS 512.38 6 RFM 88/1612 7 RS 512.301
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3 Per la consegna di armi in prestito si applicano le disposizioni dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20038 sul tiro.
Art. 10b Restituzione In caso di necessità la BLEs può chiedere la restituzione degli oggetti d’equipaggia- mento dati in prestito.
Art. 10c Manutenzione e cura Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell’equipaggiamento, sono applica- bili per analogia gli obblighi dei militari.
2. Ordinanza del DDPS del 28 novembre 20039 concernente l’istruzione
premilitare
Allegato, n. 3 cpv. 1 1 I funzionari interessati e i partecipanti ai corsi d’istruzione premilitare e ai corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premilitare ricevono un buono per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene il corso.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
1° dicembre 2014 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
8 RS 512.311 9 RS 512.151
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