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AS 2014 4521

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

del 28 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; in esecuzione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia che: a. accompagnano il detentore o una persona autorizzata dal detentore; e b. non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà.

2 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza sono applicabili:

a. l’ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali; b. l’ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

3 Sono fatte salve le seguenti ordinanze:

a. ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali; b. ordinanza del 4 settembre 20136 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

RS 916.443.14

2014-0652 4521

Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. animali da compagnia: gli animali di cui all’allegato 1 tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia; b. detentore: persona fisica che ha, effettivamente e non soltanto temporanea- mente, il potere di disporre dell’animale, iscritta come proprietario nel pas- saporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario; c. veterinario abilitato: veterinario che, secondo il rispettivo diritto nazionale, è autorizzato a esercitare le attività previste nella presente ordinanza; d. importazione: introduzione permanente o temporanea di animali da compa- gnia nel territorio d’importazione; e. territorio d’importazione: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); f. Paesi terzi: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

Capitolo 2: Disposizioni per l’importazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Numero massimo di animali da compagnia autorizzati all’importazione provenienti da Paesi terzi 1 Al momento dell’importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere portati con sé al massimo cinque animali da compagnia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, si applicano a tutti gli animali: a. l’ordinanza del 18 aprile 20077 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali; b. l’ordinanza del 18 aprile 20078 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi. 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) autorizza, su richiesta, l’importazione di oltre cinque animali da compagnia se: a. l’importazione è temporanea; b. il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli parte- cipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e

7 RS 916.443.10 8 RS 916.443.12

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Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

c. il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:

1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un’asso-

ciazione che organizza simili eventi, e

2. hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di

un’età superiore per determinati animali per ragioni di polizia sanitaria.

3 L’USAV può, mediante l’autorizzazione, limitare il numero degli animali che

possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno. 4 L’autorizzazione va portata con sé al momento dell’entrata nel territorio d’impor- tazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.

Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali L’importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia (per via aerea diretta), deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea (aeroporti nazionali).

Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un’epizoozia 1 Sono fatte salve le misure di protezione adottate dall’USAV allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, conformemente all’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.

2 Le misure sono elencate nell’allegato 2. L’USAV può aggiornare l’allegato 2.

Sezione 2: Cani, gatti e furetti

Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori 1 Al fine di disciplinare l’importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in: a. Stati membri dell’UE e altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE; b. altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia; e c. Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.

2 Gli Stati e i territori di cui al capoverso 1 sono elencati nell’allegato 3.

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Art. 7 Numero massimo 1 Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia si applicano per analogia il numero massimo di animali stabilito nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 e i relativi requisiti per le eccezioni.

2 Non è richiesta nessuna autorizzazione.

Art. 8 Identificazione 1 Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti conformemente all’allegato 4 numero 1. 2 Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip.

3 L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica

conformemente all’articolo 11 e prima di un’eventuale titolazione conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b. 4 Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certifi- cato veterinario e nel rapporto di analisi del laboratorio in cui è definita la titola- zione.

Art. 9 Passaporto per animali da compagnia 1 Il passaporto per animali da compagnia per cani, gatti e furetti deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 2. 2 Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia devono essere effettuate da un veterinario abilitato. 3 I passaporti per animali da compagnia rilasciati prima del 29 dicembre 2014 conti- nuano a essere validi fino alla morte dell’animale per il quale sono stati rilasciati.

Art. 10 Certificato veterinario 1 Il certificato veterinario deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.

2 Esso deve essere compilato e firmato da:

a. un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del Paese di pro- venienza; o b. un veterinario abilitato; in questo caso, tali annotazioni devono essere con- fermate, tramite visto, dall’autorità competente. 3 Esso deve contenere un’attestazione dei rapporti di proprietà firmata dal detentore.

4 In caso d’importazione per via aerea diretta, esso è valido fino al controllo eseguito in un aeroporto nazionale, ma al massimo per la durata di dieci giorni dalla data di rilascio.

5 In caso d’importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell’UE,

l’Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da

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uno di tali Stati. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.

Art. 11 Vaccinazione antirabbica 1 La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4 numero 4.

2 La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire:

a. dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione; b. dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante. 3 La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato veterinario da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno. 4 La vaccinazione primaria può essere effettuata solo a partire da un’età di 12 setti- mane. Una vaccinazione è considerata vaccinazione primaria in assenza di una prova attestante una vaccinazione precedente. 5 La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbri- cante.

Art. 12 Animali provenienti dall’UE e da altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE 1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia. 2 Gli animali devono essere vaccinati validamente contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto. 3 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lette- ra a, se: a. viene portata con sé una dichiarazione del detentore conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibi- li alla rabbia; o b. gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il passaporto per animali da compagnia, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica. 4 L’USAV può, su richiesta e in casi motivati, autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che, per motivi medici, non possono essere vacci- nati.

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Art. 13 Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia 1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere accompagnati da un certificato veterinario. 2 Animali provenienti dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b. 3 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere stati vaccinati in modo valido contro la rabbia. La vaccina- zione deve essere iscritta nel certificato veterinario. 4 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 let- tera a, se: a. viene portata con sé una dichiarazione del detentore, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscetti- bili alla rabbia; o b. gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il certificato veterinario, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa 1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

2 Il certificato veterinario deve attestare che:

a. gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di vali- dità; e b. è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un labora- torio riconosciuto dalla Commissione Europea; l’USAV pubblica in Inter- net9 una lista dei laboratori riconosciuti. 3 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:

9 www.usav.admin.ch >Temi >Affari internazionali > Viaggiare con animali da compa- gnia, derrate alimentari e souvenir > Viaggiare in Svizzera con animali da compagnia > Cani, gatti furetti provenienti dall’UE (animali da compagnia)

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a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d’importazione o in uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 let- tera a; e b. la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate. 4 Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capover- so 1 lettera c che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un’auto- rizzazione dell’USAV. Le domande devono essere presentate all’USAV al più tardi 21 giorni prima dell’arrivo degli animali e devono contenere i documenti necessari alla verifica del rispetto delle disposizioni per l’importazione.

Art. 15 Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa 1 La titolazione per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’arti- colo 6 capoverso 1 lettera c di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 Ul/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’importazione. 2 Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’impor- tazione o il territorio di uno Stato membro dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia. 3 Nel caso di una vaccinazione di richiamo secondo l’articolo 11 capoverso 2 lette- ra b, non è necessario ripetere la titolazione. 4 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capo- verso 1 lettera b, non è necessaria una titolazione se: a. il detentore o la persona autorizzata presenta una dichiarazione, conforme- mente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, firmata di proprio pugno attestante che, durante il transito attraverso lo Stato o il territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c, gli animali non sono entrati in contatto con animali di specie ricettive alla rabbia; e b. durante il trasporto gli animali non hanno mai abbandonato il mezzo di tra- sporto chiuso o il perimetro di un aeroporto internazionale.

Sezione 3: Uccelli

Art. 16 1 Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un certificato veterinario attestante l’avvenuta attuazione delle misure di cui all’allegato 5.

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2 Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati e fatti transitare esclusivamente attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.

Capitolo 3: Disposizioni per il transito e l’esportazione

Art. 17 Transito 1 Per il transito di animali da compagnia per via aerea diretta si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione. 2 Le disposizioni sull’importazione sono applicabili al transito nei seguenti casi:

a. gli animali da compagnia vengono introdotti per via aerea nel territorio d’importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d’importazione; b. gli animali da compagnia vengono fatti transitare via terra attraverso il terri- torio d’importazione.

Art. 18 Esportazione 1 Per l’esportazione di animali da compagnia verso Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia si applicano le disposizioni sull’importazione, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione. 2 Per l’esportazione verso altri Stati si applicano i requisiti di polizia epizooziologica del Paese di destinazione.

Capitolo 4: Obblighi al passaggio di confine

Art. 19 Obbligo di esibire documenti Al momento dell’importazione e del transito di animali da compagnia per cui è prescritto l’obbligo di portare con sé un passaporto per animali da compagnia, un certificato veterinario o un’autorizzazione, il detentore o la persona autorizzata deve presentare all’Amministrazione delle dogane il passaporto per animali da compa- gnia, il certificato veterinario o l’autorizzazione.

Art. 20 Traduzione dei documenti Il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario devono essere in una delle lingue ufficiali o in inglese, oppure devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.

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Capitolo 5: Controlli e misure Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 21 Controllo del numero massimo in caso di importazione e di transito In caso di importazione e di transito di animali da compagnia, l’Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali portati con sé.

Art. 22 Enclavi doganali svizzere In caso di importazione e di transito nelle enclavi doganali svizzere, non è eseguito alcun controllo da parte dell’Amministrazione delle dogane.

Art. 23 Ricorso al servizio veterinario di confine L’Amministrazione delle dogane può fare ricorso al servizio veterinario di confine per eseguire i controlli sugli animali da compagnia che vengono importati nel traffi- co aereo diretto proveniente da Paesi terzi.

Sezione 2: Disposizioni supplementari per i controlli al momento dell’importazione e del transito di cani, gatti e furetti

Art. 24 Controllo del rispetto delle disposizioni per l’importazione e il transito In caso di importazione di cani, gatti e furetti, l’Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle disposizioni per l’importazione, in caso di transito controlla il rispetto delle disposizioni per il transito.

Art. 25 Annotazione del controllo In caso di importazione o di transito di cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c, l’Amministrazione delle doga- ne annota il controllo nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario.

Art. 26 Notifiche 1 Per cani, gatti e furetti importati da Paesi terzi per via aerea diretta, l’Ammi- nistrazione delle dogane rileva regolarmente: a. il numero dei controlli eseguiti; b. il numero di animali contestati.

2 L’Amministrazione delle dogane trasmette le cifre rilevate all’USAV.

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Sezione 3: Disposizioni supplementari relative ai controlli in caso di importazione e di transito di uccelli

Art. 27 Per gli uccelli provenienti da Paesi terzi, il servizio veterinario di confine deve eseguire un controllo veterinario di confine completo conformemente all’ordinanza del 18 aprile 200710 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

Sezione 4: Misure

Art. 28 Misure da parte dell’Amministrazione delle dogane Se constata che le condizioni per l’importazione o il transito di animali da compa- gnia non sono soddisfatte, l’Amministrazione delle dogane lo comunica all’autorità veterinaria del Cantone in cui è avvenuto il controllo. Nel caso di animali da compa- gnia provenienti da Paesi terzi importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale, lo comunica al servizio veterinario di confine.

Art. 29 Misure da parte dell’autorità veterinaria cantonale 1 Se le condizioni per l’importazione o il transito di animali da compagnia non sono soddisfatte, l’autorità veterinaria cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali. Fanno eccezione gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transi- tare attraverso un aeroporto nazionale; a questi si applica l’articolo 30. 2 Se gli animali importati o fatti transitare illegalmente vengono scoperti in Svizzera e notificati da parte di privati o di organi diversi dall’Amministrazione delle dogane, l’autorità veterinaria cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali e avverte l’Amministrazione delle dogane. 3 L’autorità può ordinare in particolare il respingimento, il sequestro o l’abbatti- mento degli animali.

Art. 30 Misure da parte del servizio veterinario di confine 1 Se le condizioni per l’importazione o il transito attraverso un aeroporto nazionale di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi non sono soddisfatte, il servizio veterinario di confine respinge gli animali. 2 Se non possono essere respinti immediatamente, gli animali devono essere posti in isolamento; il rischio di questa misura è a carico del detentore o della persona auto- rizzata.

10 RS 916.443.12

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3 Se non sono riesportati entro dieci giorni, gli animali possono essere confiscati e abbattuti.

Capitolo 6: Perseguimento penale

Art. 31 1 Il veterinario ufficiale del Cantone o del servizio veterinario di confine notifica alla competente autorità di perseguimento penale le infrazioni constatate alla legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, in particolare quelle concernenti: a. l’identità e la provenienza degli animali; b. la tutela della salute umana e degli animali. 2 In caso di importazione e di transito illegali, la competente autorità cantonale di perseguimento penale o l’USAV promuove un perseguimento penale. Qualora siano simultaneamente commesse infrazioni alle disposizioni doganali, l’Amministrazione delle dogane promuove un perseguimento penale.

3 L’Amministrazione delle dogane notifica ed esegue, su richiesta dell’USAV o

dell’autorità cantonale competente, i decreti penali e le decisioni penali per infra- zioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte della stessa.

Capitolo 7: Tasse e assunzione dei costi

Art. 32 1 Le tasse per le autorizzazioni e i controlli dell’USAV sono disciplinate dall’ordi- nanza del 30 ottobre 198511 sulle tasse dell’USAV. Esse sono addossate al detentore o alla persona autorizzata. 2 Il detentore o la persona autorizzata deve inoltre farsi carico di tutti i costi generati dai controlli delle autorità veterinarie cantonali, nonché dalle misure disposte dalle autorità veterinarie cantonali o dal servizio veterinario di confine.

Capitolo 8: Passaporto svizzero per animali da compagnia

Art. 33 Emissione e distribuzione 1 Per lʼemissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compa- gnia è competente l’USAV. A tale scopo l’USAV può fare ricorso a terzi. 2 Il passaporto per animali da compagnia deve essere emesso secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale. Può essere fornito unicamente a veterinari attivi in Svizzera dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.

11 RS 916.472

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3 Le tasse per l’emissione e la distribuzione del passaporto per animali da compagnia sono rette dall’ordinanza del 23 novembre 200512 sugli emolumenti per le pubblica- zioni. Esse sono addossate ai veterinari.

Art. 34 Rilascio 1 Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari attivi in Svizzera dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione, e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizza- zione cantonale all’esercizio della professione. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull’animale e sul suo detentore. 2 Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati: a. la data dell’impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell’animale da compagnia; b. il nominativo e le informazioni di contatto del detentore; c. il numero del passaporto per animali da compagnia consegnato.

3 I dati sono conservati per tre anni.

4 Essi sono comunicati, su richiesta, all’USAV e alle autorità d’esecuzione cantonali.

Capitolo 9: Informazione e formazione

Art. 35

1 L’USAV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo.

Pubblica le disposizioni per l’importazione su Internet.

2 L’USAV provvede a formare gli organi di controllo.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 36 Aggiornamento di singoli allegati L’USAV può aggiornare gli allegati 1, 3, 4 e 5 della presente ordinanza secondo lo sviluppo internazionale o tecnico.

Art. 37 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 6.

12 RS 172.041.11. A partire del 1° gen. 2015: l’O del 19 nov. 2014 (RU 2014 4329).

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Art. 38 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2014.

28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 2)

Elenco degli animali da compagnia

Si applica l’allegato I del regolamento (CE) n. 576/201313 che prevede gli animali da compagnia seguenti:

1. cani;

2. gatti;

3. furetti;

4. conigli domestici;

5. roditori;

6. uccelli, a eccezione del pollame ai sensi della direttiva 2009/158/CE14;

7. rettili;

8. anfibi;

9. pesci d’acquario e animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;

10. animali invertebrati, a eccezione di api e crostacei.

13 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1. 14 Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.

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Allegato 2 (art. 5 cpv. 2)

Misure atte a evitare la propagazione di un’epizoozia

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Allegato 3 (art. 6 cpv. 2)

Suddivisione degli Stati e dei territori

Si applica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201315 che pre- vede la seguente suddivisione degli Stati e dei territori: a. i seguenti Stati:

1. gli Stati membri dell’UE, inclusi:

1.1 Azzorre e Madeira

1.2 Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla

1.3 Faeröer

1.4 Guyana Francese, Guadalupa, Martinica e Riunione

1.5 Gibilterra

1.6 Groenlandia, e

2. i seguenti altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da

compagnia riconosciuto dall’UE:

2.1 Andorra

2.2 Islanda

2.3 Monaco

2.4 Norvegia

2.5 San Marino

2.6 Città del Vaticano

b. i seguenti Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia:

1. Antigua e Barbuda

2. Argentina

3. Aruba

4. Ascensione

5. Australia

6. Bahrein

7. Barbados

15 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non com- merciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato dal regolamento di esecu- zione UE n. 1219/2014, GU L 329 del 14.11.2014, pag. 23.

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Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

8. Bielorussia

9. Bermuda

10. Bonaire

11. Bosnia ed Erzegovina

12. Isole Vergini Britanniche

13. Cile

14. Curaçao

15. Isole Falkland

16. Figi

17. Polinesia Francese

18. Hong Kong

19. Giamaica

20. Giappone

21. Isole Cayman

22. Canada

23. Malaysia

24. Maurizio

25. Mayotte

26. Macedonia

27. Messico

28. Montserrat

29. Nuova Caledonia

30. Nuova Zelanda

31. Russia

32. Saba

33. Singapore

34. Sant’Eustachio

35. Sant’Elena

36. Saint Kitts e Nevis

37. Santa Lucia

38. Saint Maarten

39. Saint Pierre e Miquelon

40. Saint Vincent e Grenadine

41. Taiwan (Taipei cinese)

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Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

42. Trinidad e Tobago

43. Vanuatu

44. Emirati Arabi Uniti

45. Stati Uniti d’America (inclusi Guam, Isole Vergini Americane, Marianne

settentrionali, Porto Rico e Samoa americane)

46. Wallis e Futuna

c. i seguenti Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa: Tutti gli Stati e i territori che non sono elencati alle lettere a e b.

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Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

Allegato 4 (art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 cpv. 3, 13 cpv. 4, 15 cpv. 4)

Disposizioni speciali per cani, gatti e furetti

1. Identificazione

1.1 Requisiti tecnici:

1.1.1 chip passivo RFID;

1.1.2 tecnologia HDX o FDX-B conforme alla norma ISO

11784:1996/Amd 2:201016;

1.1.3 leggibile mediante un lettore conforme alla norma ISO

11785:1996/Cor 1:200817.

1.2 Se un animale è munito di un altro microchip, il detentore o la persona

autorizzata deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso.

2. Passaporto per animali da compagnia per animali provenienti da

Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a

2.1 Il passaporto per animali da compagnia destinato agli animali provenienti da

Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201318.

2.2 Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati non comunitari,

l’emblema dell’UE e i dati che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione.

3. Certificato veterinario per gli animali provenienti da Stati di cui

all’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c Il il certificato veterinario destinato agli animali provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201319.

16 Il testo di tale norma può essere consultato e ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch 17 Il testo di tale norma può essere consultato e ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

18 Cfr. nota a piè di pagina nell’allegato 3.

19 Cfr. nota a piè di pagina nell’allegato 3.

4539

Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

4. Vaccinazione antirabbica

4.1 Categorie di vaccino ammesse:

4.1.1 vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma

OMS); o

4.1.2 principio attivo ricombinato esprimente la glicoproteina immu-

nizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo.

4.2 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:

4.2.1 in Svizzera: omologazione conformemente alla legge del 15 di-

cembre 200020 sugli agenti terapeutici;

4.2.2 in uno Stato membro dell’UE: approvazione per la commercializ-

zazione conformemente alle prescrizioni europee;

4.2.3 in un Paese terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e

2.1.13 del Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les

animaux terrestres21 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.

5. Dichiarazioni

Per le dichiarazioni conformemente agli articoli 12 capoverso 3 lettera a, 13 capo- verso 4 lettera a e 15 capoverso 4 lettera a si applicano i requisiti di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201322.

20 RS 812.21 21 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2011; www.oie.int > Français > Normes internationales > Manuel terrestre > Accès en ligne

22 Cfr. nota a piè di pagina nell’allegato 3.

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Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

Allegato 5 (art. 16 cpv. 1)

Misure prima dell’importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario

Si applicano i requisiti di cui agli allegati II e III della decisione 2007/25/CE23.

23 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/635/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 40.

4541

Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

Allegato 6 (art. 37)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I L’ordinanza del 18 aprile 200724 concernente l’importazione di animali da compa- gnia è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 200825 sulla protezione degli animali

Art. 22 cpv. 1 lett. bbis

1 Sui cani è inoltre vietato:

bbis importare o fare transitare cuccioli di età inferiore ai 56 giorni, se non sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice;

2. Ordinanza del 26 agosto 200926 sulla cooperazione operativa con

gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen

Art. 7 cpv. 2 2 All’esportazione e alla reimportazione di cani di servizio si applica per analogia l’ordinanza del 28 novembre 201427 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.

24 RU 2007 2769, 2008 4191, 2012 2865, 2013 2141 3111, 2014 2243 4055 25 RS 455.1 26 RS 631.062 27 RS 916.443.14

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Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

3. Ordinanza del 18 aprile 200728 concernente l’importazione e il

transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Art. 3 cpv. 2 2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 novembre 201429 concernen- te l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.

4. Ordinanza del 30 ottobre 198530 sulle tasse dell’USAV

Art. 18 Autorizzazioni

1 La tassa per un’autorizzazione secondo l’ordinanza del 28 novembre 201431 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia am- monta a 40 franchi. 2 Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.

28 RS 916.443.12 29 RS 916.443.14 30 RS 916.472 31 RS 916.443.14

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Importazione, transito ed esportazione di animali da compagnia. O RU 2014

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