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AS 2014 4545

Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati

Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ-DFGP)

Modifica del 19 novembre 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 10 settembre 20121 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. abis

1 Nei seguenti casi è determinante, in luogo della quantità netta:

abis. nella vendita di derrate alimentari sfuse che comprendono componenti incommestibili i quali non possono essere rimossi prima della pesatura senza danneggiare il prodotto, come ad esempio clip metalliche o spiedini: il peso netto più il peso dei menzionati componenti;

Art. 2 lett. d La seguente merce può essere offerta al pezzo: d. salsicce fino a un peso di 200 g;

Art. 5 cpv. 2 lett. a e abis 2 È possibile indicare in base al numero di pezzi la quantità nominale delle seguenti derrate alimentari secondo l’articolo 3 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari: a. frutta e verdura secondo l’allegato 2, se l’imballaggio preconfezionato con- tiene al massimo tre pezzi; abis. ex lett. a