AS 2014 4545
Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati
Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ-DFGP)
Modifica del 19 novembre 2014
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 10 settembre 20121 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. abis
1 Nei seguenti casi è determinante, in luogo della quantità netta:
abis. nella vendita di derrate alimentari sfuse che comprendono componenti incommestibili i quali non possono essere rimossi prima della pesatura senza danneggiare il prodotto, come ad esempio clip metalliche o spiedini: il peso netto più il peso dei menzionati componenti;
Art. 2 lett. d La seguente merce può essere offerta al pezzo: d. salsicce fino a un peso di 200 g;
Art. 5 cpv. 2 lett. a e abis 2 È possibile indicare in base al numero di pezzi la quantità nominale delle seguenti derrate alimentari secondo l’articolo 3 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari: a. frutta e verdura secondo l’allegato 2, se l’imballaggio preconfezionato con- tiene al massimo tre pezzi; abis. ex lett. a