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AS 2014 455

Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI)

Modifica del 29 gennaio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 settembre 20021 sui documenti d’identità è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza, l’espressione «servizio preposto alla stesura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «servizio preposto all’allestimento» e l’espressione «S. stesura» con «S. allestimento».

Art. 5a Lettura del microchip Il Dipartimento può stipulare accordi internazionali concernenti la lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip con gli Stati che rispettano il regola- mento (CE) n. 2252/20042 e le relative disposizioni d’esecuzione.

Art. 14c Requisiti applicabili al Comune di domicilio 1 Il Comune di domicilio utilizza per trattare le richieste di carte d’identità l’appli- cazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione. 2 Il Comune di domicilio assume i costi per l’hardware necessario e l’installazione dell’applicazione ISA-NAVIG. 3 Il Comune di domicilio è responsabile del trattamento dei dati. Al termine della procedura di rilascio, cancella i dati trattati al di fuori dell’applicazione ISA- NAVIG, a condizione che non siano soggetti all’obbligo di conservazione. 4 Il Dipartimento disciplina i requisiti applicabili ai Comuni di domicilio in materia di infrastruttura tecnica, in particolare per quanto concerne la connessione Internet, la protezione antivirus, nonché i software e gli hardware da utilizzare.

1 RS 143.11 2 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dic. 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

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O sui documenti d’identità RU 2014

Art. 14d Richiesta

1 I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le richieste di

rilascio di carte d’identità senza microchip. 2 La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio, porta i documenti eventualmente richiesti e certifica la propria identità. Il Comune di domi- cilio decide se la persona richiedente deve portare una fotografia o se può farla in loco. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal Dipartimento. 3 Il Comune di domicilio compila la richiesta elettronica in modo completo e cor- retto secondo le indicazioni dei registri degli abitanti, i quali si basano sui dati con- tenuti nel registro dello stato civile Infostar. Esso integra inoltre la fotografia nella richiesta. 4 La persona richiedente conferma con la propria firma l’esattezza dei dati e versa l’emolumento per il documento d’identità. 5 Il Comune di domicilio inoltra a ISA, in modo cifrato, la richiesta elettronica debitamente compilata.

6 La richiesta è cancellata automaticamente da ISA-NAVIG un mese dopo la sca-

denza del termine per la segnalazione di eventuali difetti di cui all’articolo 52 capo- verso 1.

Art. 14e Controllo della richiesta e rilascio 1 L’autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste, nonché la qualità della fotografia e della firma. 2 Se i dati sono inesatti o incompleti, l’autorità di rilascio competente rimanda la richiesta al Comune di domicilio per via elettronica chiedendone la rielaborazione; se necessario, quest’ultimo ne informa la persona richiedente. 3 L’autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all’articolo 13a, ad eccezione del controllo della corrispondenza delle impronte digitali di cui al capo- verso 1 lettera e.

Art. 14f Applicazione per analogia Sempre che la presente sezione non disponga diversamente, alla procedura di richie- sta presso il Comune di domicilio si applicano per analogia le altre disposizioni della ODI.

Art. 61 cpv. 3 3 I Comuni di domicilio possono continuare a utilizzare l’attuale procedura di richie- sta basata su moduli cartacei al massimo fino al 31 dicembre 2014.

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II L’allegato 1 è modificato come segue: Allegato 1 (art. 30 cpv. 1)

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi

Fedpol Doc. id. Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita S. allestimento DFAE A. est. Uff. pol. CID rilascio

Fedpol Pol Cant. UFP DFAE A. int.

chiarimenti rilascio Cgcf DFAE A. int. rilascio sost.

Fotografia, lett. i / fotografia digitale, E A E E A A E E A A E art. 14a cpv. 1 lett. b ODI

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

29 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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