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AS 2014 4551

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)

Modifica del 19 novembre 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:

Art. 6 Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verifica- zione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.

Art. 9 Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conforme- mente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.

II L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 novembre 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

1 RS 941.242

2014-2571 4551

Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. RU 2014 O del DFGP

Allegato 3 (art. 6 e 9)

Verificazioni successive di strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico e del fumo diesel

1. Gli strumenti di misurazione di frazioni di miscela dei gas e gli strumenti di misurazione del fumo diesel sono verificati nelle condizioni di funziona- mento usuali. Se possibile dal profilo metrologico, l’esame va eseguito nel luogo d’impiego. La limitazione dell’esame a singole parti è consentita uni- camente se motivi validi lo esigono. L’Istituto federale di metrologia deter- mina la procedura di verificazione successiva caso per caso, secondo il tipo di strumento di misurazione.

2. Se le caratteristiche metrologiche si deteriorano fortemente oppure se

l’obbligo della manutenzione ai sensi dell’articolo 10 lettera b è stato gra- vemente disatteso, lo strumento di misurazione può essere piombato in modo tale da impedirne l’ulteriore utilizzazione. Tale piombatura consiste, per esempio, nel bloccare la stampante o nel chiudere l’alimentazione in cor- rente. Il competente ufficio di verificazione assegna un termine adeguato affinché una persona competente proceda alla revisione.

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