AS 2014 4555
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen
del 5 dicembre 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb)1; in esecuzione della risoluzione 2140 (2014)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:
a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sotto- stanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche. 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, ammi- nistrativa o arbitrale; o d. tutelare interessi svizzeri. 4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del
RS 946.231.179.8 1 RS 946.231 2 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili online all’indirizzo: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.
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Consiglio di sicurezza dell’ONU e, se applicabili, in conformità delle decisioni di tale Comitato.
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti moneta- ri, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolariz- zazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumen- to di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Art. 3 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.
2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe:
a. se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria; b. in conformità con il paragrafo 16 della risoluzione 2140 (2014) e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 4 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione del blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all’articolo 1. 2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 3.
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3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle
dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 6 Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 1 o 3 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 5 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 7 Pubblicazione Il contenuto dell’allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2014 alle ore 18.003.
5 dicembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 5 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Allegato4 (art. 1 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
4 L’all. non è pubblicato nella RU. Può essere ordinato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna o consultato sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni/Embarghi.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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