AS 2014 4567
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 28 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. b e d, 1bis nonché 3 1 Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro: b. dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità com- parabile nei Dipartimenti; d. dei segretari generali dei Dipartimenti; 1bis Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti. 3 I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi 1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente.
Art. 22 cpv. 2 lett. b e bbis nonché 3
2 Sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso i posti:
b. che saranno occupati internamente nelle unità amministrative, a eccezione dei posti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b ed e; bbis. di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d;
3 Abrogato
Art. 52 cpv. 6 6 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato. Alle stesse condi-
1 RS 172.220.111.3
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Personale federale. O RU 2014
zioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valuta- zione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 1bis.
II L’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2 lett. abis 2 Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: abis. sono nominate secondo l’articolo 2 capoverso 1bis dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale;
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 120.4 3 RS 172.220.111.3
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