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AS 2014 4569

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Modifica del 21 ottobre 2014 Approvato dal Consiglio federale il 5 dicembre 2014

L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione decreta:

I L’allegato I del contratto di affiliazione del 15 giugno 20071 alla Cassa di previ- denza della Confederazione è modificato secondo la versione qui annessa.

II Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2015.

21 ottobre 2014 In nome dell’organo paritetico: Il presidente, Thomas Schmutz La segretaria, Sibylle Schmid

1 FF 2010 8025. La versione aggiornata è consultabile sul sito Internet dell’UFPER (www.epa.admin.ch) e di PUBLICA (www.publica.ch).

2014-3198 4569

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione RU 2014

Allegato I (art. 2 cpv. 2)

Regolamento di previdenza del 15 giugno 20072 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

Art. 64

1 Se il rapporto di lavoro con una persona assicurata cessa conformemente alle

disposizioni di diritto del lavoro secondo il piano sociale, nasce il diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia e a una rendita transitoria ai sensi dell’articolo 61 finanziata integralmente dal datore di lavoro. 2 Se al momento della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ha compiuto il 60° anno di età, ma non ancora il 63°, la persona assicurata riceve la rendita di vecchiaia che le spetterebbe in caso di pensionamento al compimento del 63° anno di età. Sono computati come avere di vecchiaia: a. l’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36 che la persona assicurata ha acquisito fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia; e b. la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l’articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia fino al compimento del 63° anno di età. Ai fini dell’entità degli accrediti di vecchiaia è determinante il guadagno assicurato immediatamente prima della nascita del diritto alle pre- stazioni di vecchiaia. 3 Se ha compiuto il 63° anno di età nel momento in cui è nato il diritto alle presta- zioni di vecchiaia, la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 39. 4 Un avere di risparmio speciale può essere impiegato per aumentare la rendita di vecchiaia stabilita nei capoversi 2 e 3. L’avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale possono essere prelevati sotto forma di liquidazione unica in capitale in applicazione dell’articolo 40. 5 Per il finanziamento della rendita di vecchiaia di cui al capoverso 2 e della rendita transitoria si applica per analogia l’articolo 62 capoverso 9.

Art. 77 cpv. 3bis 3bis Nei proventi computabili di cui al capoverso 1 rientra anche la parte dell’avere di risparmio speciale riscossa come liquidazione unica in capitale ai sensi dell’arti- colo 43 capoverso 2 oppure ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera b o capo- verso 2 che corrisponde ai contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro secondo l’articolo 36a capoverso 2 lettera abis e all’accredito unico secondo l’articolo 36a capoverso 2 lettera ater.

2 RS 172.220.141.1

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