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AS 2014 459

Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri

Modifica del 29 gennaio 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 16 febbraio 20101 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza, l’espressione «integrazione d’ufficio» è sostituita, con i neces- sari adeguamenti grammaticali, con «complemento ufficiale» e l’espressione «ser- vizio preposto alla stesura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «servizio preposto all’allestimento».

Art. 4 cpv. 4 Abrogato

Art. 4a Cognome d’affinità 1 Il cognome d’affinità ai sensi della presente ordinanza evidenzia il legame tra due persone coniugate o due partner di un’unione domestica registrata. Su richiesta della persona richiedente, esso può essere iscritto come cognome nel passaporto e nella carta d’identità oppure come complemento ufficiale nel passaporto. 2 La prima parte del cognome d’affinità è costituita dall’attuale cognome ufficiale della persona richiedente. A esso può essere aggiunto mediante un trattino: a. in caso di cognome comune: l’ultimo cognome ufficiale o il cognome da celibe o nubile portato prima del matrimonio o della registrazione del- l’unione domestica dalla persona il cui cognome non figura nel cognome comune; b. in caso di cognome diverso: il cognome ufficiale o il cognome da celibe o nubile del coniuge o del partner. 3 Un cognome d’affinità già utilizzato può essere mantenuto anche dopo lo sciogli- mento del matrimonio o dell’unione registrata, se il cognome ufficiale non è stato modificato al momento dello scioglimento.

1 RS 143.111

2013-0133 459

Documenti d’identità dei cittadini svizzeri. O del DFGP RU 2014

Art. 12 cpv. 4 lett. c

4 Per il formato valgono i requisiti seguenti:

c. gli occhi devono essere situati in una zona compresa tra il 50 e il 60 per cento dell’altezza dell’immagine misurata dal margine inferiore.

Art. 19 Tutela o curatela generale Se la persona richiedente è sotto tutela o curatela generale, si registrano anche i seguenti dati: a. per le persone minorenni, il cognome ufficiale e il nome del tutore; b. per le persone maggiorenni, il cognome ufficiale e il nome del curatore.

Titolo prima dell’art. 34 Capitolo 6: Richiesta di una CID presso il Comune di domicilio

Art. 35 Abrogato

Art. 35a Requisiti di hardware e software 1 L’hardware utilizzato dal Comune di domicilio deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: a. computer standard reperibile in commercio con uno spazio di memoria disponibile di 500 MB, una memoria di lavoro di 1 GB e accesso a Internet; b. scanner: accessibile dalla postazione di lavoro tramite il driver Twain o WIA, con risoluzione configurabile fino a 600 dpi e livelli di grigio a 8 bit; c. fotocamera digitale con una risoluzione minima di 1980x1440 pixel nel for- mato JPEG. 2 Il software utilizzato dal Comune di domicilio deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: a. sistema operativo: Windows 7 o versioni successive; b. terminal server: Citrix Xenapp 6.5 con Windows 2008 R2 o versioni succes- sive; c. software antivirus aggiornato; d. versione aggiornata di JAVA; e. architettura interamente a 32 o 64 bit.

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Art. 36 Data della presentazione della richiesta La data in cui la persona richiedente si presenta personalmente presso l’autorità è considerata come data della richiesta e costituisce la base per il calcolo della validità ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 ODI.

Art. 38 Abrogato

Art. 39 Abrogato

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

2 L’abrogazione degli articoli 35, 36 capoverso 2, 38 e 39 ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014.

29 gennaio 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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