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AS 2014 467

Ordinanza sulla circolazione stradale militare

Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM)

Modifica del 29 gennaio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 febbraio 20041 sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:

Art. 57 cpv. 6

6 Tranneche sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza veicoli

d’accompagnamento: a. i carri armati granatieri della serie M 113; b. i veicoli cingolati da trasporto M 548.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

29 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 510.710

2013-2690 467

Circolazione stradale militare. O RU 2014

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