AS 2014 467
Ordinanza sulla circolazione stradale militare
Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM)
Modifica del 29 gennaio 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 febbraio 20041 sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:
Art. 57 cpv. 6
6 Tranneche sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza veicoli
d’accompagnamento: a. i carri armati granatieri della serie M 113; b. i veicoli cingolati da trasporto M 548.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.
29 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 510.710
2013-2690 467
Circolazione stradale militare. O RU 2014
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