AS 2014 469
Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie
Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie
Modifica del 27 settembre 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20121, decreta:
I La legge federale del 24 marzo 20002 concernente il risanamento fonico delle ferro- vie è modificata come segue:
Titolo: Introduzione dell’abbreviazione (LRFF)
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedi- menti: a. sui veicoli ferroviari; b. sulla strada ferrata; c. sulla via di propagazione del suono; d. sugli edifici esistenti. 2 La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Il risanamento fonico dev’essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata. 2 Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.
2010-3102 469
Risanamento fonico delle ferrovie. LF RU 2014
Art. 3 Termini 1 I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015. 2 I provvedimenti complementari di cui all’articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari
Art. 4 cpv. 3–5 3 Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circola- no sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020. 4 Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l’entrata in vigore dei valori limite. 5 Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici.
Art. 5 cpv. 3 3 I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L’aiuto finanziario dev’essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio.
Titolo prima dell’art. 6 Sezione 3: Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono Art. 7 cpv. 1 e 5 1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.
5 Abrogato
Art. 7a Provvedimenti complementari 1 Se sono state accordate facilitazioni secondo l’articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l’Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.
470
Risanamento fonico delle ferrovie. LF RU 2014
2 Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporziona- lità dei costi.
Art. 8, primo periodo La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono. …
Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti
Art. 10, rubrica Abrogata
Titolo prima dell’art. 10a Sezione 5: Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico
Art. 10a 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l’acquisto e per l’esercizio di carri merci particolarmente silenziosi. 2 I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d’impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.
Titolo prima dell’art. 11 Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 cpv. 4 4 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 27 settembre 2013 Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013 Il presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
471
Risanamento fonico delle ferrovie. LF RU 2014
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
16 gennaio 2014.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2014.5
12 febbraio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 FF 2013 6343 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 30 gen. 2014.
472