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AS 2014 473

Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca

Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Modifica del 29 gennaio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:

Art. 5b cpv. 4 4 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, per i laghi e i bacini d’accu- mulazione i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di compe- tenza secondo l’articolo 5a. Per i laghi e i bacini d’accumulazione intercantonali i Cantoni interessati si impegnano a giungere a una regolamentazione concorde.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

29 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 923.01

2014-0025 473

Legge federale sulla pesca. O RU 2014

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