AS 2014 477
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)
Modifica del 30 gennaio 2014
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:
Allegato 4 Lett. B n. 2.1 terzo trattino
2.1 Ambienti climatici, meccanici e elettromagnetici:
– classe ambientale meccanica M2;
Lett. B n. 5.2
5.2 Al momento della misurazione ufficiale di cui al numero 7, la risposta al
gradino del valore misurato da 10 a 90 per cento deve durare, per una varia- zione rettangolare della concentrazione in entrata (crescente o decrescente),
5 s al massimo (tempo di riposta).
Lett. B n. 6.2 secondo trattino
6.2 Rientrano nei lavori di manutenzione almeno i lavori seguenti:
– il controllo dei sensori integrati riguardanti segnatamente la temperatura e la pressione;
Lett. B n. 7.2 quarto e quinto trattino
7.2 La misurazione ufficiale deve:
– determinare il valore medio a partire dai valori misurati; – indicare almeno i valori seguenti: il valore misurato attuale, il valore medio e la durata della misurazione, in secondi, dall’inizio della misu- razione ufficiale.
1 RS 941.242
2013-3176 477
Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. RU 2014 O del DFGP
Lett. B n. 7.3 terzo trattino
7.3 Alla fine della misurazione ufficiale, lo strumento di misurazione deve
registrare su un supporto durevole le seguenti indicazioni: – il valore medio della concentrazione numerica;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.
30 gennaio 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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