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AS 2014 477

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)

Modifica del 30 gennaio 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:

Allegato 4 Lett. B n. 2.1 terzo trattino

2.1 Ambienti climatici, meccanici e elettromagnetici:

– classe ambientale meccanica M2;

Lett. B n. 5.2

5.2 Al momento della misurazione ufficiale di cui al numero 7, la risposta al

gradino del valore misurato da 10 a 90 per cento deve durare, per una varia- zione rettangolare della concentrazione in entrata (crescente o decrescente),

5 s al massimo (tempo di riposta).

Lett. B n. 6.2 secondo trattino

6.2 Rientrano nei lavori di manutenzione almeno i lavori seguenti:

– il controllo dei sensori integrati riguardanti segnatamente la temperatura e la pressione;

Lett. B n. 7.2 quarto e quinto trattino

7.2 La misurazione ufficiale deve:

– determinare il valore medio a partire dai valori misurati; – indicare almeno i valori seguenti: il valore misurato attuale, il valore medio e la durata della misurazione, in secondi, dall’inizio della misu- razione ufficiale.

1 RS 941.242

2013-3176 477

Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. RU 2014 O del DFGP

Lett. B n. 7.3 terzo trattino

7.3 Alla fine della misurazione ufficiale, lo strumento di misurazione deve

registrare su un supporto durevole le seguenti indicazioni: – il valore medio della concentrazione numerica;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

30 gennaio 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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