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AS 2014 503

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 13 febbraio 2014

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato come segue:

7. Disciplinamento del mercato: patate, patate da semina comprese e prodotti a

base di patate Inserire dopo il contingente doganale 14.1.2

14.1.3 Aumento temporaneo del contingente doganale

per il 2014: 1° marzo 12 000

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

13 febbraio 2014 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

1 RS 916.01

2014-0258 503

O sulle importazioni agricole RU 2014

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