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AS 2014 533

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 12 febbraio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 lett. b ed e, nonché 2 1 L’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: b. Abrogata e. Abrogata 2 L’autorità cantonale competente limita nel tempo l’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm e può vincolarla a oneri. È fatto salvo l’arti- colo 49.

Art. 18 cpv. 4 4 L’estratto del casellario giudiziale svizzero deve essere conservato insieme al contratto scritto. Una copia dei due documenti deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2014.

12 febbraio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 514.541

2013-3065 533

O sulle armi RU 2014

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