AS 2014 605
AS 2014 605
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell’UE e dell’AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2)
Modifica del 7 marzo 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sul libero scambio 2 è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne; visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane; visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane; viste le disposizioni degli accordi e delle convenzioni sotto forma di scambio di lettere menzionati nell’allegato 1,
Art. 1 cpv.2 2 Per i prodotti agricoli contrassegnati dalla dicitura «em» negli allegati 2 e 3, si applicano le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento federale delle finanze secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20115 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di pro- dotti agricoli trasformati.
Art. 2 e 3 Abrogati
II L’allegato 5 è abrogato.