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AS 2014 67

Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie

Ordinanza del DATEC concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)

Modifica del 18 dicembre 2013

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 27 novembre 20091 concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie è modificata come segue:

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica a tutte le imprese ferroviarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr) e ad altre imprese che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 3 cpv. 3 3 La durata di validità dei certificati per i macchinisti che operano in ambito tran- sfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 è disci- plinata dall’articolo 16 capoverso 2 della direttiva 2007/59/CE3.

Art. 4 cpv. 3–5 3 Le licenze e i certificati di cui ai capoversi 1 e 2 autorizzano, nella categoria corri- spondente, anche la guida indiretta e il pilotaggio. 4 Le licenze e i certificati della categoria A40 autorizzano anche gli interventi opera- tivi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra e, con l’estensione per la preparazione dei treni, anche la preparazione operativa dei treni. 5 Le licenze e i certificati delle categorie A, B60, B80, B100 e B autorizzano anche gli interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra e la preparazione operativa dei treni.

3 Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ott. 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, versione della GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

2013-2582 67

Abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie. O del DATEC RU 2014

Art. 5 Guida indiretta Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano a svolgere le attività specificate qui di seguito sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1: a. categoria Ai40: 1. guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati a una velocità mas-

2. interventi operativi, preliminari e successivi, su movi-

menti di manovra,

3. accompagnamento di treni per motivi legati alla sicu-

rezza dell’esercizio,

4. con l’estensione per la preparazione dei treni: prepara-

zione operativa dei treni; b. categoria Ai: 1. guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati a una velocità mas-

2. guida indiretta di movimenti di manovra sulle tratte, a

una velocità massima di 60 km/h,

3. interventi operativi, preliminari e successivi, su movi-

menti di manovra,

4. accompagnamento di treni per motivi legati alla sicu-

rezza dell’esercizio; c. categoria Bi: 1. guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione,

2. guida indiretta di corse-treno a una velocità massima di

3. guida indiretta e pilotaggio di tutti i movimenti di

manovra e corse-treno, se nella cabina di guida i comandi non sono predisposti solo per una persona e se una seconda persona svolge la guida indiretta,

4. accompagnamento di treni per motivi legati alla sicu-

rezza dell’esercizio.

Art. 10 cpv. 1 lett. a, d, e, nonché cpv. 2 1 Una licenza o un certificato non sono necessari per i conducenti di veicoli motore che: a. effettuano direttamente o indirettamente movimenti di manovra all’interno di parti di stazione e di impianti di stazione con binari di raccordo nonché in perimetri aziendali, sempre che sia disponibile una protezione laterale asso- luta da eventuali percorsi treno o un sistema di sicurezza che garantisca tale protezione laterale;

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d. effettuano corse semplici con veicoli automotori con o senza peso rimorchia- to lungo fasci di binari di una tramvia menzionata nell’allegato 3; e. effettuano corse all’interno di impianti di manutenzione di tramvie.

2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 11 Età minima Chi intende seguire una formazione alla guida diretta o indiretta di veicoli motore, deve avere compiuto i 15 anni d’età.

Art. 12 cpv. 2 lett. d e 3 lett. d Abrogate

Art. 13 cpv. 1–3 1 Chi si candida per una formazione alla guida diretta o indiretta di veicoli motore ai sensi degli articoli 4, 5 o 10 deve sottoporsi a un esame medico. 2 Nell’ambito dell’esame, un medico di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista medico a effettuare la guida diretta o indiretta di veicoli motore.

3 È accertata sotto il profilo medico l’idoneità:

a. alla guida diretta di veicoli motore (livello di requisiti 1); b. alla guida indiretta di veicoli motore (livello di requisiti 2); c. alla guida diretta o indiretta di veicoli motore in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6, secondo le disposizioni della decisione 2011/314/UE4 emanata in virtù della direttiva 2008/57/CE5 (livelli di requisiti 1 e 2).

8bis L’esito dell’esame può essere riconosciuto entro 12 mesi ai fini della valutazione di una categoria superiore o inferiore.

Art. 14a Competenze linguistiche

1 I conducenti di veicoli motore devono disporre di competenze sufficienti nelle

lingue ufficiali in uso nei propri settori di impiego per operare in caso di esercizio normale, di perturbazioni dell’esercizio e di emergenze. Devono in particolare essere

4 Decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 mag. 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, versione della GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1. 5 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu. 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione), GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

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in grado di ricevere e impartire istruzioni rilevanti per la sicurezza e compilare moduli. 2 Le imprese ferroviarie stabiliscono quali competenze linguistiche sono necessarie per lo svolgimento delle attività e ne disciplinano la verifica.

Art. 15 cpv. 1 1 Chi si candida per seguire la formazione di conducente di veicoli motore di cui all’articolo 4 o 5 presenta, su richiesta dell’UFT, un estratto del casellario giudiziale informatizzato o un certificato corrispondente del proprio Paese d’origine.

Art. 29 cpv. 3 3 I candidati che per la seconda volta non superano l’esame per una categoria o per un’estensione, per un periodo di due anni non possono svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria o estensione.

Art. 31 cpv. 2, frase introduttiva 2 L’esame pratico per la guida indiretta presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria. Il candidato deve dimostrare in particolare di:

Art. 33 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

2bis I macchinisti in possesso di un’abilitazione di capomovimento della categoria A o B possono acquisire metà della loro pratica di guida minima mediante altrettante ore di direzione della circolazione.

4 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 37 cpv. 2 2 Dopo un’interruzione della pratica di guida di 12 mesi o in caso di un’interruzione durante la quale vi siano state modifiche delle Prescrizioni svizzere sulla circolazio- ne dei treni o delle prescrizioni d’esercizio, il perito esaminatore può esigere la completa o parziale ripetizione dell’esame teorico.

2bis Chi non ha superato per la seconda volta l’esame periodico, deve sottoporsi a un esame psicologico che accerti la sua idoneità. Se l’esame psicologico viene superato, l’esame periodico può essere sostenuto una terza volta. Se l’esame psicologico o l’esame periodico non viene superato per la terza volta, per un periodo di due anni la persona in questione non può svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria.

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Art. 40 cpv. 1 lett. c, d 1 Sempre che il medico di fiducia non stabilisca una frequenza superiore, gli esami medici periodici devono essere effettuati alle scadenze seguenti: c. per conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 5 e 10, ogni tre anni a partire dal cinquantesimo anno d’età e ogni anno a partire dal sessantadue- simo anno d’età; se questi conducenti di veicoli motore eseguono esclusiva- mente movimenti di manovra semplici ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o e, è applicabile l’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 20136 sull’abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF); d. per accompagnatori dei treni ai sensi dell’articolo 5 secondo le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla decisione 2011/314/UE7, ogni cinque anni fino al quarantesimo anno d’età, ogni tre anni fino al sessanta- treesimo anno d’età e successivamente ogni anno, se operano in ambito tran- sfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6.

Art. 41 Accompagnamento da parte di un perito esaminatore Dopo i sessantasei anni d’età i conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 4 e 5, che non sono periti esaminatori devono essere accompagnati almeno una volta all’anno da un perito esaminatore per una verifica dell’idoneità al servizio.

Art. 47 cpv. 2 lett. b

2 Per effettuare corse non pilotate, previo superamento di un esame di capacità:

b. l’UFT può autorizzare l’autorità estera competente a iscrivere un comple- mento nei certificati stranieri; questo complemento autorizza a effettuare corse sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1.

Art. 51 Formazione e aggiornamento 1 Le imprese ferroviarie formano i propri periti esaminatori e provvedono al loro aggiornamento. 2 L’UFT organizza corsi per la formazione e l’aggiornamento dei periti esaminatori relativi ai loro compiti.

Art. 53 Durata dell’attività 1 La nomina a perito esaminatore ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente per altri cinque anni se il perito esaminatore: a. ha svolto esami in almeno dieci giorni per anno civile; l’UFT può, in singoli casi motivati, ammettere deroghe; b. ha frequentato i corsi di aggiornamento prescritti;

6 RS 742.141.22

7 V. nota ad art. 13 cpv. 3 lett. c.

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c. ha svolto la metà della pratica di guida minima ai sensi dell’articolo 35, nella misura in cui non svolge esclusivamente esami secondo l’articolo 45. 2 L’UFT può sospendere i periti esaminatori dalla loro funzione qualora non soddi- sfino più i requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 58 cpv. 3 e 5 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 69 Conservazione degli atti Gli psicologi di fiducia devono conservare i documenti psicologici dei conducenti di veicoli motore per almeno per dieci anni. Le imprese comunicano le relative modi- fiche. Lo psicologo di fiducia che termina la sua attività deve garantire l’accesso agli atti da parte dei nuovi psicologi di fiducia autorizzati.

II Gli allegati 1 e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

18 dicembre 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)

Reti ferroviarie a. Ferrovie con condizioni d’esercizio normali asm Aare Seeland mobil AG BDWM BDWM Transport AG BLS BLS AG BLT Baselland Transport AG BOB (Berner Oberland Bahn) Berner Oberland–Bahnen AG CJ Compagnie des Chemins de fer du Jura (scartamento normale) CJ Compagnie des Chemins de fer du Jura (scartamento ridotto) DVZO Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland FART Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA FB Forchbahn AG FFS Ferrovie federali svizzere SA FLP (Ferrovia Lugano–Ponte Tresa) Ferrovie Luganesi SA FR Ferrovia retica SA FW Frauenfeld–Wil-Bahn AG GAW/SGA/AG Appenzeller Bahnen AG (AB) Linien GAW/SGA/AG HBS Hafenbahn Schweiz AG LEB Compagnie du Chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA MBC Transports de la région Morges–Bière–Cossonay SA MGB (Matterhorn Gotthard Bahn) Matterhorn Gotthard Verkehrs AG MOB Montreux–Berner Oberland Bahn AG MVR Transports Montreux–Vevey–Riviera SA (Ligne Pléiades) NStCM Compagnie du Chemin de fer Nyon–St-Cergue–Morez SA OeBB Oensingen–Balsthal-Bahn AG RBS Regionalverkehr Bern–Solothurn AG SOB Schweizerische Südostbahn AG STB Sensetalbahn AG SZU Sihltal Zürich Üetliberg Bahn AG TB AB Linie St. Gallen–Trogen THURBO (Kreuzlingen–Weinfelden–Wil) Thurbo AG TL Transports publics de la région lausannoise (M1 TMR Transports de Martigny et Régions SA (scartamento normale) TMR Transports de Martigny et Régions SA (scartamento ridotto) TPC AL Aigle–Leysin TPC AOMC Aigle–Ollon–Monthey–Champéry TPC ASD Aigle–Sépey–Diablerets TPC BVB Bex–Villars–Bretaye TPF Transports publics fribourgeois (scartamento normale) TPF Transports publics fribourgeois (scartamento ridotto) TRAVYS Orbe– Chavornay TRAVYS Yverdon– Sainte-Croix TRAVYS Le Pont–Le Brassus

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TRN Buttes–Travers TRN La Chaux de Fonds–Ponts de Martel TRN Neuchâtel–Boudry VBG Verkehrsbetriebe Glatttal AG WB Waldenburgerbahn AG WSB Wynen- und Surentalbahn zb Zentralbahn AG

b. Ferrovie con condizioni d’esercizio semplici BLM Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren AG BRB Brienz Rothorn Bahn AG Db Dolderbahn DFB Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG GGB Gornergrat-Bahn AG JB Jungfraubahn AG MG Ferrovia Monte Generoso SA MIB (Meiringen–Innertkirchen-Bahn) Kraftwerke Oberhasli AG MVR Transports Montreux Vevey Riviera SA (Ligne Blonay–Chamby) MVR Transports Montreux Vevey Riviera SA (Ligne Naye) PB PILATUS-Bahnen AG RB RIGI BAHNEN AG RHB AB Linie Rorschach–Heiden RhW AB Linie Rheineck–Walzenhausen RiT (Riffelalp-Tram) Riffelalp Resort AG SEFT Società Esercizio Ferroviario Turistico SEHR Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein–Etzwilen–Hemishofen– Ramsen&Rielasingen–Singen Htwl SPB (Schynige Platte-Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG ST Sursee–Triengen-Bahn AG TL Transports publics de la Région Lausannoise (M2 TRN Le Locle–Les Brenets VVT Vapeur Val-de-Travers (St-Sulpice–Buttes) WAB Wengernalpbahn

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Allegato 6 (art. 45)

Tratte transfrontaliere e stazioni in territorio straniero e svizzero

1. Tratte e stazioni con prescrizioni estere sulla circolazione dei treni

Ginevra–La Plaine (corse conformi alla segnalazione) Basilea Bad Bhf–(Weil/-Lörrach/-Grenzach) Erzingen–(Sciaffusa)–Thayngen

2. Tratte e stazioni con prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni

Vernier-Meyrin–La Plaine (movimenti di manovra) (Morteau)–Locle–Col-des-Roches–La Chaux-de-Fonds (St-Louis)–St. Johann–Basilea FFS–Basilea RB (Basilea Bad Bhf)–Basilea FFS–Basilea RB–(Basilea Bad Bhf) (Erzingen)–Sciaffusa–(Singen) (Konstanz)–Kreuzlingen–Kreuzlingen Hafen–(Konstanz) (Bregenz)–St. Margrethen (Feldkirch)–Buchs (Pontarlier)–Les Verrières (servizi delle costruzioni) (Domodossola)–Locarno

3. Stazioni con prescrizioni svizzere ed estere sulla circolazione dei treni

(Frasne)–Vallorbe (Como)–Chiasso Vallorcine–Châtelard-Frontière

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