AS 2014 691
Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)
Modifica del 9 marzo 2014
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul per- sonale federale è modificata come segue:
Art. 4 Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro (art. 2 OPers)
Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti: a. il DFAE, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati nelle classi di stipendio 32–38; b. la Direzione delle risorse (DR), fatto salvo l’articolo 6, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1–31.
Art. 6 Trasferimento e modifica della funzione, del settore di attività o del luogo di lavoro (art. 2 OPers) 1 In merito al trasferimento di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento decide:
a. il Consiglio federale per i capimissione; b. il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di sti- pendio 32–38; c. il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per:
1. i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche,
2. gli incaricati d’affari,
3. i capi delle rappresentanze consolari;
d. la DR per gli altri impiegati. 2 In merito alla modifica della funzione, del settore di attività o del luogo di lavoro del personale soggetto a rotazione decide la DSC.
1 RS 172.220.111.343.3
2014-0086 691
Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2014
Art. 9 lett. b Abrogata
Art. 51 cpv. 3 e 6 3 Gli impiegati in servizio all’estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DR può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.
6 Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo
d’impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento o dopo la fine di un impiego può, in casi motivati, chiedere alla DR che siano assunti gli eventuali costi fissi nel luogo d’impiego per la durata del congedo.
Art. 53 cpv. 1 1 Su proposta del capo della rappresentanza all’estero e in considerazione degli usi nel luogo d’impiego e delle esigenze di servizio, la DR può stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d’impiego corrisponde alla domenica.
Art. 64 cpv. 2 2 Per i viaggi pagati conformemente all’articolo 61 capoverso 2 lettere f–j è rimbor- sato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi, la DR può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.
Art. 68 cpv. 2 2 Ai candidati residenti all’estero che si propongono per un’attività presso la DSC possono essere rimborsate le spese legate al colloquio di assunzione.
Art. 78 cpv. 1 e 2
1 Concerne soltanto il testo francese.
2 L’ente competente ai sensi dell’articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81–88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi.
Art. 100 cpv. 3 3 In caso di divergenze di opinione tra gli impiegati e i capi delle rappresentanze all’estero, la DR funge da mediatore e decide. Le vie di servizio devono essere rispettate.
Art. 115 cpv. 4 4 In caso di decesso la DR può, eccezionalmente, rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.
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Art. 116 Gli impiegati che convivono e i loro partner consegnano alla DR una dichiarazione scritta nella quale confermano la loro convivenza.
Art. 117 cpv. 5
5 Le assenze delle persone di accompagnamento in comunione domestica superiori a
90 giorni per calendario civile devono essere comunicate alla DR.
Art. 135, frase introduttiva I superiori possono obbligare gli impiegati a prendere le vacanze in occasione:
Art. 138 Versamento dello stipendio in valuta locale La DR può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all’estero concer- nenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d’impiego agli impiegati retribuiti in franchi svizzeri.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.
9 marzo 2014 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter
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