AS 2014 695
Regolamento del Tribunale amministrativo federale
Regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF)
Modifica del 18 marzo 2014
Il Tribunale amministrativo federale decreta:
I Il regolamento del 17 aprile 20081 del Tribunale amministrativo federale è modifi- cato come segue:
Art. 22 Corti riunite 1 Il presidente della Conferenza dei presidenti presiede le sedute delle corti riunite.
2 Il presidente designa un membro del Tribunale che allestisce un rapporto sulla
questione di diritto da giudicare. È possibile designare un secondo relatore. 3 L’astensione è esclusa. Il presidente partecipa alla votazione se fa parte di una corte interessata. 4 In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente se egli partecipa alla votazione; altrimenti, la decisione gli spetta. 5 La Conferenza dei presidenti regola la procedura delle corti riunite in una direttiva.
6 Le Corti IV e V regolano la procedura delle corti IV e V riunite. A questa proce- dura non si applica il capoverso 1.
II Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2014.
18 marzo 2014 In nome del Tribunale amministrativo federale: Il presidente, Markus Metz Il segretario generale, Jürg Felix
1 RS 173.320.1
2013-3062 695
R del Tribunale amministrativo federale RU 2014
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