AS 2014 739
Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Emendamenti alla Costituzione
Traduzione1
Costituzione del 19 ottobre 1953 dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni Emendamenti alla Costituzione
Adottati dal Consiglio il 24 novembre 1998 Approvati dall’Assemblea federale il 21 giugno 20132 Accettati dalla Svizzera il 24 ottobre 2013 Entrati in vigore il 21 novembre 2013
Il Consiglio, ricordando che la Costituzione dell’Organizzazione3 è stata adottata il 19 ottobre 1953, che è entrata in vigore il 30 novembre 1954 e che il 20 maggio 1987 il Consi- glio ha adottato emendamenti che sono entrati in vigore il 14 novembre 1989; consapevole della necessità di procedere a una revisione della Costituzione al fine di consolidare la struttura dell’Organizzazione e di razionalizzarne il processo decisio- nale; ricordando inoltre la sua Risoluzione N. 973 (LXXIV) del 26 novembre 1997, con la quale ha deciso di istituire un Gruppo di lavoro a composizione non limitata, for- mato da rappresentanti degli Stati membri interessati, sotto la direzione del presi- dente del Consiglio o di un rappresentante designato dal Gruppo di lavoro, con lo scopo di esaminare eventuali emendamenti alla Costituzione dell’Organizzazione; avendo ricevuto ed esaminato le proposte di emendamenti contenute nel rapporto del Gruppo di lavoro incaricato di esaminare eventuali emendamenti alla Costituzione (MC/1944), sottoposte dal direttore generale su raccomandazione del Gruppo di lavoro; prendendo atto che la disposizione del paragrafo 1 dell’articolo 30 della Costitu- zione, la quale stabilisce che i testi degli emendamenti proposti alla Costituzione devono essere comunicati ai governi degli Stati membri almeno tre mesi prima del relativo esame da parte del Consiglio, è stata debitamente rispettata; considerando che gli emendamenti proposti non comportano nuovi obblighi per i membri; operando in conformità con il paragrafo 2 dell’articolo 30 della Costituzione; adotta gli emendamenti alla Costituzione così come stabiliti nell’allegato alla pre- sente Risoluzione*, di cui fanno ugualmente fede le versioni francese, inglese e spagnola;
1 Dal testo originale francese (RO 2014 739).
2 RU 2014 737 3 RS 0.142.01 * Per ragioni pratiche, gli emendamenti riportati in allegato sono stati sottolineati.
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invita gli Stati membri ad approvare non appena possibile i suddetti emendamenti, in conformità con le rispettive norme costituzionali, e a informarne di conseguenza il direttore generale.
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Allegato
Elenco degli emendamenti proposti alla Costituzione
Art. 2 Sono membri dell’Organizzazione: a) … b) gli altri Stati che hanno dato prova del loro interesse nei confronti del princi- pio della libera circolazione delle persone e che si impegnano almeno a con- tribuire alle spese amministrative dell’Organizzazione con una partecipa- zione, la cui entità sarà concordata tra il Consiglio e lo Stato interessato, subordinatamente a una decisione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi e alla loro accettazione della presente Costituzione, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali.
Art. 4 1. Uno Stato membro in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari a favore dell’Organizzazione perde il diritto di voto se l’ammontare degli arretrati è uguale o superiore alla somma dei contributi dovuti nei due anni interi precedenti. La perdita del diritto di voto diventa tuttavia effettiva un anno dopo che il Consiglio è stato informato del mancato rispetto, da parte dello Stato membro interessato, dei suoi obblighi finanziari in misura tale da giustificare la perdita del diritto di voto, sempre che in quel momento lo Stato membro in questione sia ancora debitore dei contributi arretrati nella misura indicata. Nondimeno, il Consiglio può, con voto a maggioranza semplice, mantenere o ripristinare il diritto di voto dello Stato membro se emerge che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. …
Art. 18 1. Il direttore generale e il vicedirettore generale sono eletti dal Consiglio a maggio- ranza dei due terzi e potranno essere rieletti per un secondo mandato. La durata del loro mandato sarà di regola di cinque anni, ma potrà essere inferiore, in casi ecce- zionali, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza dei due terzi. Essi adempiono alle loro funzioni ai termini di contratti approvati dal Consiglio e firmati, a nome dell’Organizzazione, dal Presidente del Consiglio. 2. …
Art. 30 1. …
2. Gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione
dell’Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entreranno in vigore quando saranno stati adottati dai due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai
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due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituziona- li. Il Consiglio deciderà, con un voto a maggioranza dei due terzi, se un determinato emendamento comporta un cambiamento fondamentale nella Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati adottati con decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi.
Articoli concernenti il Comitato esecutivo
Art. 5: stralciare la lettera b); rinumerare di conseguenza la lettera c). Art. 6: riformulare come segue: «Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle indicate in altre norme della presente Costituzione, sono le seguenti: a) determinare, esaminare e rivedere la politica, i pro- grammi e le attività dell’Organizzazione; b) esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione di ciascun organo ausiliario;» c) – e): nessun cambiamento Art. 9: stralciare la lettera b) del paragrafo 2; rinumerare di conse- guenza la lettera c). Art. 10: riformulare come segue: «Il Consiglio può istituire qualsiasi organo ausiliario necessario all’adempimento delle sue fun- zioni.» Cap. V (art. 12–16): stralciare. Rinumerare di conseguenza tutti i capitoli e gli articoli successivi. Art. 18: stralciare la menzione del Comitato esecutivo al paragrafo 2. Art. 21: stralciare la menzione del Comitato esecutivo. Sostituire «dei sotto-comitati» con «degli organi ausiliari». Art. 22: stralciare la menzione del Comitato esecutivo. Art. 23: stralciare la menzione del Comitato esecutivo al paragrafo 2. Art. 24: stralciare la menzione del Comitato esecutivo. Art. 29 par. 1, 2 e 3: stralciare la menzione del Comitato esecutivo. Ai paragrafi 1 e 3, sostituire «sotto-comitato/sotto-comitati» con «organo ausiliario/organi ausiliari».
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