AS 2014 775
Ordinanza del DDPS concernenti gli animali dell'esercito
Ordinanza del DDPS concernenti gli animali dell’esercito
del 27 marzo 2014
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 9 dell’ordinanza del 26 marzo 20141 concernente gli animali dell’esercito, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Organo competente La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per l’acquisto, il noleggio e la vendita degli animali dell’esercito.
Art. 2 Verbale di stima
1 La BLEs redige un verbale di stima per ogni animale dell’esercito.
2 Vi annota le informazioni seguenti:
a. per i cavalli dell’esercito:
1. dati relativi al proprietario,
2. dati relativi al cavallo (nome, sesso, anno di nascita, altezza al garrese,
colore, numero dello zoccolo, marchio impresso a fuoco sull’incol- latura, numero ID, numero del chip, UELN [Universal Equine Life Number]),
3. valore di stima,
4. tipo di ispezione,
5. data dell’ispezione,
6. tare e difetti,
7. ferratura,
8. stato maggiore o unità,
9. perito;
b. per i cani dell’esercito:
1. generalità e incorporazione del conducente del cane dell’esercito,
2. foto del cane dell’esercito,
RS 514.421 1 RS 514.42
2012-2615 775
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3. dati relativi al cane dell’esercito (nome di richiamo, nome, razza, data
della cucciolata, sesso, numero del cane di servizio, numero del microchip, proprietario),
4. addestramento del cane dell’esercito (cane da salvataggio, cane da
difesa, cane da ricerca di stupefacenti, cane da ricerca di esplosivi),
5. servizi, impieghi (data, tipo e luogo del servizio, truppa, numero di
giorni di servizio, firma del comandante o del capo del distaccamento),
6. visite e trattamenti veterinari durante il servizio (data, tipo, stato di
salute, diagnosi, terapia, truppa, timbro e firma del veterinario),
7. esami (data, organizzazione, categoria, rango, qualificazione/A/B/C/
totale, riuscito/non riuscito, firma del responsabile degli esami o del giudice d’esame).
3 Il verbale di stima accompagna l’animale unitamente al passaporto per equide
(art. 15c dell’O del 27 giu. 19952 sulle epizoozie) o al passaporto per animali da compagnia (art. 9 dell’O del 18 apr. 20073 concernente l’importazione di animali da compagnia). Costituisce la base per la stima e per la sua verifica.
Sezione 2: Acquisto di animali dell’esercito
Art. 3 Disposizioni generali relative all’acquisto di cavalli dell’esercito 1 I cavalli e i muli possono essere acquistati per il servizio in qualità di cavalli dell’esercito se sono regolarmente vaccinati contro l’influenza equina e il tetano.
2 Non sono acquistati stalloni e cavalli monorchidi o criptorchidi.
3 Per quanto riguarda i castroni, la castrazione deve risalire ad almeno sei mesi prima.
Art. 4 Disposizioni particolari relative all’acquisto di cavalli da sella Come cavalli da sella sono acquistati unicamente i castroni della razza mezzo san- gue svizzera. Devono avere almeno tre anni e godere di buona salute, presentare un’andatura corretta, essere robusti, essere impiegabili in maniera polivalente e avere un carattere equilibrato.
Art. 5 Disposizioni particolari relative all’acquisto di cavalli del treno e muli 1 Come cavalli del treno sono acquistati cavalli della razza del Giura e muli che si adattano soprattutto alla soma. Devono anche poter essere attaccati singolarmente e cavalcati. Sono inoltre richiesti: a. un carattere equilibrato;
2 RS 916.401 3 RS 916.443.14
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b. un buon garrese, una schiena in grado di sopportare carichi, una buona groppa; c. una gabbia toracica ampia e ben sviluppata; d. un’andatura ampia e corretta; e. una conformazione corretta degli arti e zoccoli sani; f. una buona acuità visiva; g. un’altezza al garrese per i cavalli della razza del Giura da 151–158 cm; per i giovani castroni che non sembrano ancora aver concluso la fase di crescita, al massimo 157 cm; h. un’altezza al garrese per i muli da 147–158 cm; i. un’età minima di quattro anni per i castroni e le giumente dei muli, cinque anni per le giumente dei cavalli della razza del Giura; un’età massima in entrambi i casi di sei a sette anni; j. per i cavalli della razza del Giura, un ascendente in linea paterna e materna da uno stallone riproduttore selezionato dall’associazione di allevatori di cavalli della razza del Giura; k. per i muli, un ascendente da parte materna da una giumenta dei cavalli della razza Giura, in linea paterna da un asino da riproduzione riconosciuto dalla Confederazione. 2 I sottufficiali, i soldati e le reclute incorporati nelle truppe del treno possono pro- porre l’acquisto del loro cavallo o mulo.
Art. 6 Acquisto di cani dell’esercito I cani possono essere acquistati per il servizio in qualità di cani dell’esercito se: a. hanno una natura equilibrata; b. sono socialmente compatibili con le persone e gli animali; c. sono fidati in caso di sollecitazioni ambientali e abituati agli spari; d. sono docili e obbedienti; e. hanno un istinto di ricerca, di gioco e di predazione adeguato all’impiego previsto.
Art. 7 In casi motivati la BLEs può derogare alle condizioni previste negli articoli 3–6, se l’acquisto dell’animale sembra essere utile all’esercito.
Art. 8 Conclusione del contratto La BLEs conclude per ogni acquisto un contratto scritto.
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Sezione 3: Noleggio di cavalli dell’esercito
Art. 9 Noleggio 1 I cavalli possono essere noleggiati per il servizio in qualità di cavalli dell’esercito se: a. hanno almeno quattro e al massimo 16 anni; b. hanno un’altezza al garrese di:
1. almeno 160 cm per i cavalli da sella,
2. 148–160 cm per i cavalli della razza del Giura,
3. 145–160 cm per i muli;
c. sono stati sottoposti a due vaccinazioni di base contro l’influenza equina e il tetano a distanza di 21–92 giorni nonché alla rispettiva vaccinazione di richiamo entro 365 giorni; d. sugli zoccoli anteriori sono contrassegnati con il numero corretto dello zoc- colo; e. sono presentati alla stima provvisti di ferratura in buono stato e adatta alla stagione. 2 In occasione del noleggio è allestita una lista di fornitura dei cavalli. Questa funge da base per il calcolo dell’indennità secondo i giorni di servizio prestati dall’animale dell’esercito. 3 I ferri devono presentare quattro fori per l’inserimento dei ramponi mordax. In occasione della stima le ferrature difettose sono annotate nel verbale di stima e nella lista di fornitura dei cavalli. Esse devono essere riparate dai maniscalchi della truppa a spese del locatore.
4 Sono esclusi dal servizio militare:
a. gli stalloni, i cavalli monorchidi e criptorchidi, le giumente pregne o che allattano; b. i cavalli viziosi o restii; c. i cavalli affetti da cecità o semicecità; d. i cavalli affetti da malattie contagiose; e. i cavalli che a causa di affezioni croniche, di tare o di difetti, non sono idonei per un servizio faticoso; f. i cavalli radiati dal servizio; g. i cavalli affetti da tic.
Art. 10 Stima 1 I cavalli noleggiati sono stimati alla presa in consegna e alla restituzione. I militari sono presenti alla stima del cavallo messo a disposizione da loro stessi.
2 La stima del cavallo è effettuata da un ufficiale medico veterinario.
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3 La BLEs organizza il trasporto dei cavalli fino al luogo in cui si svolge la stima e ritorno. Le spese di trasporto sono a suo carico.
Art. 11 Valore di stima 1 Il valore di stima dei cavalli del treno e dei muli corrisponde al prezzo di acquisto.
2 Le stime massime ammontano:
a. per i cavalli da sella:
1. fino a 8 anni: a 14 000 franchi,
2. 9–12 anni: a 12 000 franchi,
3. 13 anni e più: a 10 000 franchi;
b. per i cavalli del treno e i muli:
1. fino a 8 anni: a 8000 franchi,
2. 9–12 anni: a 6500 franchi,
3. 13 anni e più: a 5000 franchi.
Art. 12 Ripresa 1 Durante la presa in consegna, i militari possono riprendere subito i loro cavalli se non sono d’accordo con il valore di stima o con l’iscrizione di difetti nel verbale di stima. 2 Dopo la presa in consegna, possono riprendere il proprio cavallo durante un servi- zio unicamente con l’autorizzazione della BLEs.
Art. 13 Rinvio 1 I cavalli che in occasione della presa in consegna sono risultati non idonei al ser- vizio, sono rinviati ai militari che li hanno presentati. 2 I cavalli dell’esercito dichiarati non idonei possono essere rinviati in ogni momento ai locatori (art. 21).
Art. 14 Verifica della stima da parte del comandante 1 All’inizio del servizio, il comandante fa esaminare lo stato di salute di tutti i cavalli. Ordina all’ufficiale medico veterinario l’ispezione di quest’ultimi entro cinque giorni dalla presa in consegna. 2 Se l’ufficiale medico veterinario constata difetti e malattie anteriori al servizio che al momento della presa in consegna non sono stati rilevati, li annota nel verbale di stima e li annuncia alla BLEs.
3 Il comandante può rinviare i cavalli ai militari se:
a. si manifestano difetti e malattie anteriori al servizio che avrebbero escluso il cavallo da una presa in consegna;
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b. i difetti e le malattie anteriori al servizio si sono aggravati in misura tale da rendere il cavallo non idoneo al servizio.
Art. 15 Restituzione 1 Alla fine di un servizio o all’uscita da un’infermeria o da una clinica veterinaria i cavalli devono essere stimati. 2 Devono essere presentati con una ferratura adatta al servizio. Le ferrature difettose devono essere annotate nel verbale di stima e sulla lista di fornitura dei cavalli. La BLEs rimborsa ai militari le spese per la ferratura; si fonda sui prezzi raccomandati dall’Unione svizzera del metallo.
3 Il risultato della stima deve essere iscritto nel verbale di stima.
4 I militari che alla fine del servizio non presentano il proprio cavallo alla stima perdono qualsiasi diritto a indennità.
Art. 16 Ripresa
1 I militari sono tenuti a riprendersi i propri cavalli dopo la restituzione.
2 I cavalli non ripresi vengono alloggiati adeguatamente in altro modo a rischio e pericolo del militare, che ne sarà informato.
Sezione 4: Noleggio di cani dell’esercito
Art. 17 1 Per il noleggio di cani dell’esercito si applicano per analogia gli articoli 6, 10 capoversi 1 e 2, 12–14, 15 capoversi 1, 3 e 4 nonché 16. 2 In caso di danno, il valore di stima è calcolato in particolare in base all’età, allo stato di salute e al livello di addestramento del cane.
3 La stima massima ammonta a 8000 franchi.
Sezione 5: Indennità di nolo
Art. 18 Ammontare dell’indennità di nolo Per gli animali dell’esercito noleggiati in servizio militare è versata un’indennità di nolo secondo l’articolo 20 capoverso 1 o 3 dell’ordinanza del DDPS del 12 dicembre
19954 concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE–DDPS).
4 RS 510.301.1
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Art. 19 Diritto all’indennità di nolo 1 Il diritto all’indennità di nolo inizia, per gli animali stimati, il giorno della presa in consegna e termina il giorno della restituzione. Sono indennizzati soltanto i giorni di servizio effettivamente prestati. 2 Per gli animali dell’esercito rinviati al momento della presa in consegna non è versata alcuna indennità di nolo. 3 Il diritto all’indennità di nolo continua a sussistere durante la permanenza di ani- mali dell’esercito ammalati o feriti in un’infermeria o in una clinica veterinaria.
Art. 20 Competenza in caso di pretese pecuniarie Le pretese pecuniarie risultanti dal noleggio di animali dell’esercito sono indirizzate alla BLEs.
Sezione 6: Non idoneità
Art. 21
1 Sono dichiarati non idonei come cavalli dell’esercito segnatamente:
a. i cavalli viziosi o restii; b. i cavalli affetti da malattie croniche che indubbiamente erano già presenti prima della stima; c. i cavalli affetti da tic, da cecità o semicecità.
2 Sono dichiarati non idonei come cani dell’esercito segnatamente i cani:
a. troppo aggressivi; b. emozionalmente instabili; c. con carente predisposizione al lavoro; d. affetti da malattie croniche che indubbiamente erano già presenti prima della stima.
3 La BLEs è competente per la dichiarazione di non idoneità.
Sezione 7: Indennità in caso di malattia, ferite e morte
Art. 22 Diritto all’indennità 1 Se nei cinque giorni che seguono la restituzione si manifestano malattie, i militari hanno diritto all’indennità per il trattamento veterinario: a. per le malattie interne per le quali vi è motivo di presumere che siano una conseguenza del servizio;
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b. per le malattie e le lesioni esterne, a condizione che siano state accertate al momento della restituzione e annotate nel verbale di stima oppure se è pro- vato che esse si sono verificate in servizio. 2 Il termine è di nove giorni per le malattie contagiose, sempre che sia provato che esse sono state contratte in servizio. 3 La Confederazione non risponde per i difetti e le malattie, in particolare le malattie croniche, se è provato che esistevano già prima della presa in consegna, siano questi stati menzionati o no nel verbale di stima.
Art. 23 Trattamento di animali dell’esercito ammalati o feriti dopo la restituzione, I militari devono curare bene e far trattare senza ritardo da un veterinario gli animali restituiti ammalati o feriti per i quali intendono chiedere un’indennità. Sono tenuti a informare la BLEs inviando regolarmente i referti del veterinario sullo stato di salute e il trattamento degli animali dell’esercito.
Art. 24 Esercizio del diritto all’indennità 1 Le domande d’indennizzo devono essere presentate entro otto giorni o, in caso di malattie contagiose, entro 12 giorni dalla restituzione.
2 La domanda dev’essere presentata alla BLEs accompagnata dal verbale di stima e
dal referto del veterinario curante. Il referto deve confermare che la malattia è subentrata entro i termini di cui all’articolo 22. 3 Se la domanda d’indennizzo è presentata in ritardo, il diritto all’indennità comincia a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata consegnata alla posta.
Art. 25 Estinzione del diritto all’indennità Il diritto all’indennità si estingue se: a. un trattamento è inopportunamente trascurato o ritardato; b. il referto veterinario è lacunoso o manca; c. l’animale dell’esercito è venduto o condotto all’estero; d. dopo la morte, il cadavere dell’animale dell’esercito è eliminato senza che la BLEs abbia avuto la possibilità di ordinare un’autopsia.
Art. 26 Indennità in caso di incapacità lavorativa dell’animale dell’esercito 1 In caso di incapacità lavorativa totale di un animale dell’esercito dopo la restitu- zione, per la durata del trattamento dell’animale è versata ai militari un’indennità di nolo secondo l’articolo 20 capoverso 1 o 3 e un’indennità parziale secondo l’arti- colo 20 capoverso 2 o 4 OAE-DDPS5.
5 RS 510.301.1
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2 In caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità di nolo e l’indennità sono proporzionalmente ridotte.
Art. 27 Provvedimenti della BLEs in caso di domande d’indennizzo 1 Per quanto riguarda gli animali dell’esercito ammalati o feriti per i quali è richiesta un’indennità di noleggio o un’altra indennità, la BLEs può: a. sottoporli a proprie spese a una visita veterinaria; b. ricoverarli in un’infermeria o in una clinica veterinaria; c. riprenderli al valore di stima, radiarli dal servizio, venderli all’asta oppure, se l’affezione è considerata incurabile, farli sopprimere; sono fatti salvi gli articoli 22 capoverso 3 e 25.
2 Le spese di trasporto sono a carico del militare.
Art. 28 Morte dell’animale dell’esercito 1 Per gli animali dell’esercito, morti in servizio militare oppure soppressi in seguito a malattie o ferite sofferte durante il servizio militare, i militari ricevono il valore di stima. Per quanto riguarda i cavalli dell’esercito, l’eventuale ricavo della macella- zione appartiene alla Confederazione. 2 Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 3 i militari hanno diritto soltanto al ricavo della macellazione.
Art. 29 Accertamento di decessi In caso di decessi poco chiari l’ufficiale medico veterinario o la BLEs possono disporre i necessari accertamenti.
Sezione 8: Custodia durante il servizio militare
Art. 30 Custodia L’esercito provvede all’alloggio, al nutrimento e alla cura degli animali dell’esercito durante il servizio militare.
Art. 31 Ufficiali medici veterinari 1 Gli animali dell’esercito ammalati o feriti sono curati da ufficiali medici veterinari della truppa o comandati. 2 Se a causa della sua natura o dell’urgenza la ferita o la malattia non può essere trattata da un ufficiale medico veterinario, è necessario recarsi da un veterinario civile.
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Art. 32 Medicamenti I medicamenti per gli animali dell’esercito di regola sono ordinati presso la Farma- cia dell’esercito; sono ammessi piccoli acquisti nel commercio libero.
Art. 33 Trasferimenti 1 Gli animali dell’esercito ammalati o feriti, che non possono essere curati presso la truppa oppure ripresi dai militari, devono essere ricoverati in un’infermeria o in una clinica veterinaria designata dalla BLEs, oppure ricevere un’altra assistenza ade- guata. 2 Se la BLEs ordina il trasferimento, la Confederazione assume le spese per il tra- sporto di andata e ritorno.
Sezione 9: Impiego degli animali dell’esercito
Art. 34 Obbligo di prestare servizio 1 Se necessario i militari detentori di animali dell’esercito li mettono a disposizione in noleggio per prestare servizio durante il periodo dell’obbligo di custodia per contratto (art. 40). 2 Dopo la scadenza dell’obbligo di custodia per contratto, d’intesa con il militare, un animale dell’esercito può essere chiamato a prestare altri servizi.
Art. 35 Cavalli da sella 1 Nelle scuole reclute con animali dell’esercito, agli ufficiali del treno, agli ufficiali veterinari e agli ufficiali medici veterinari è assegnato un cavallo dell’esercito. 2 Questi ufficiali possono chiedere ai comandanti di scuola l’autorizzazione di fornire il proprio cavallo da sella, sempre che sia idoneo al servizio. 3 Negli altri servizi d’istruzione, questi ufficiali possono fornire spontaneamente il proprio cavallo da sella. Su richiesta e se possibile, viene loro assegnato un cavallo da sella.
Sezione 10: Vendita di animali dell’esercito
Art. 36 Contratto
1 La BLEs è competente per la vendita di animali dell’esercito.
2 Conclude per ogni acquisto un contratto scritto. Esso disciplina in particolare l’obbligo di custodia, l’esclusione dell’obbligo di garanzia, i diritti di ricupera e le pene convenzionali. 3 Se per il medesimo animale dell’esercito vi sono più interessati, decide la sorte.
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Art. 37 Vendita di cavalli da sella 1 Gli ufficiali del treno, gli ufficiali veterinari e gli ufficiali medici veterinari incor- porati nelle colonne del treno o nella compagnia veterinaria possono acquistare dalla BLEs un cavallo da sella se devono ancora prestare almeno 60 giorni di servizio. 2 Chi intende acquistare un cavallo da sella deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell’animale. La BLEs può controllare le condizioni di custodia prima della vendita e durante il periodo dell’obbligo di custo- dia.
Art. 38 Vendita di cavalli del treno e di muli 1 I sottufficiali, i soldati e le reclute del treno possono acquistare dalla BLEs un cavallo del treno o un mulo se devono ancora prestare almeno due servizi di per- fezionamento della truppa completi.
2 Chi intende acquistare un cavallo del treno o un mulo deve dimostrare di poter
prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell’animale. La BLEs può con- trollare le condizioni di custodia prima della vendita e durante il periodo dell’obbligo di custodia.
Art. 39 Vendita di cani dell’esercito I conducenti di cani possono acquistare dalla BLEs un cane dell’esercito se sono incorporati in un comando militare dotato di cani di servizio e devono ancora presta- re almeno due servizi di perfezionamento della truppa completi. Devono dimostrare di poter prendersi cura del cane in modo conforme alle esigenze dell’animale. La BLEs può controllare le condizioni di custodia prima della vendita e durante il periodo dell’obbligo di custodia.
Sezione 11: Diritti e obblighi dei militari durante il periodo di custodia dell’animale dell’esercito
Art. 40 Obbligo di custodia 1 Per i militari che intendono acquistare un animale dell’esercito, l’obbligo di custo- dia è disciplinato per contratto. 2 L’obbligo di custodia continua a sussistere anche se non sussiste più il diritto all’acquisto di un cavallo dell’esercito secondo gli articoli 37 o 38.
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Art. 41 Allenamento
1 Gli animali dell’esercito devono essere sottoposti a un allenamento regolare.
2 Assolvere allenamenti ed esami fuori del servizio secondo le direttive del comando superiore costituisce il presupposto per il diritto all’indennità di cui all’articolo 22 OAE-DDPS6.
Art. 42 Allevamento Durante il periodo dell’obbligo di custodia, gli animali dell’esercito possono essere utilizzati per la riproduzione soltanto con l’autorizzazione della BLEs.
Art. 43 Esenzione dall’obbligo di custodia
1 L’obbligo di custodia per contratto si estingue se il militare:
a. è stato dichiarato non idoneo al servizio; b. non è più incorporato in una colonna del treno o nella compagnia veterina- ria; c. non è più incorporato in un comando dotato di cani di servizio; d. è stato promosso al grado d’ufficiale; e. è in congedo all’estero; f. non può più custodire l’animale per motivi privati; g. non può più custodire l’animale in modo conforme alle esigenze dell’ani- male. 2 Per i casi di cui al capoverso 1 lettere e–g occorre concordare una partecipazione contrattuale dei militari alle spese per l’animale dell’esercito oppure un diritto di compera da parte dell’esercito.
Art. 44 Obbligo di notifica
1 I militari devono notificare immediatamente per scritto alla BLEs:
a. malattie o ferimenti gravi dell’animale dell’esercito che ne impediscono un utilizzo a fini militari; b. la morte dell’animale dell’esercito.
2 Alla notifica deve essere allegato un certificato veterinario.
3 Il militare che intenzionalmente o per grave negligenza ha causato la malattia, il ferimento o la morte dell’animale dell’esercito, non ha più diritto ad acquistarne un altro.
6 RS 510.301.1
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Sezione 12: Disposizioni finali
Art. 45 Esecuzione
1 La BLEs è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 Può delegare i compiti seguenti a un organo esterno all’amministrazione:
a. acquisto e addestramento dei cavalli da sella; b. addestramento al lavoro di cavalli del treno e muli; c. custodia e allenamento dei cavalli dell’esercito di proprietà dell’esercito; d. trattamenti veterinari complessi o che devono essere eseguiti dopo il ser- vizio.
Art. 46 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate:
1. l’ordinanza del DDPS del 18 febbraio 19997 concernente i cavalli dell’eser-
cito;
2. l’ordinanza del 4 dicembre 19978 concernente le indennità per le prestazioni
veterinarie nelle scuole e nei corsi.
Art. 47 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19959 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 20 Sezione 2: Indennità
Art. 20 Indennità di noleggio e indennità giornaliera 1 L’indennità di noleggio per i cavalli dell’esercito ammonta a 40 franchi per cavallo e per giorno di servizio. 2 L’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa dei cavalli dell’esercito secondo l’articolo 26 dell’ordinanza del DDPS del 27 marzo 201410 concernente gli animali dell’esercito ammonta a 40 franchi. 3 L’indennità di noleggio per i cani dell’esercito ammonta a 8 franchi per cane e per giorno di servizio.
7 RU 1999 1333 8 RU 1998 2 9 RS 510.301.1 10 RS 514.421
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4 L’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa dei cani dell’esercito secondo l’articolo 26 dell’ordinanza del DDPS del 27 marzo 2014 concernente gli animali dell’esercito ammonta a 8 franchi.
Art. 21 Abrogato
Art. 22 Attività fuori del servizio 1 Per l’attività fuori del servizio comandata con i cani dell’esercito, le Forze terrestri versano ai conducenti di cani dell’esercito un’indennità annua massima di 600 franchi. 2 L’indennità si fonda sul numero di esami superati e di attività fuori del servizio assolte.
Art. 48 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 14 aprile 2014.
27 marzo 2014 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
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