AS 2014 789
Ordinanza dell'USAV sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
Modifica del 31 marzo 2014
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti del Giappone è modificata come segue:
Art. 1a cpv. 1 1 Le derrate alimentari secondo l’articolo 1 non possono superare i valori massimi riportati negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/20142.
Art. 2 cpv. 1, 1bis e 4 1 Una derrata alimentare secondo l’articolo 1 può essere importata in Svizzera sol- tanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/20143. 1bis Il capoverso 1 non è applicabile per il tè che rientra nelle voci di tariffa doganale 0902.1000/2000/3000/4000, 2101.2011/2099 e 2202.9090 e che non proviene dalla prefettura di Fukushima. 4 Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’arti- colo 3, l’autorità di cui al capoverso 3 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’artico- lo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014.
Art. 4 cpv. 1 1 Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l’articolo 1 deve essere apposto un codice di identificazione. Sono eccettuate le derrate alimentari secondo l’articolo 2 capoverso 1bis.
1 RS 817.026.2 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti ali- mentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012; ver- sione della GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1-11.
3 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1a cpv. 1.
2014-0671 789
Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2014
Art. 5 Notifica agli uffici doganali Le partite contenenti derrate alimentari secondo l’articolo 1 devono essere notificate all’ufficio doganale interessato. Sono eccettuate le derrate alimentari secondo l’articolo 2 capoverso 1bis.
Art. 6 cpv. 1 e 2 lett. b
1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:
a. un esame sistematico dei documenti per ogni partita di cui all’articolo 2 capoverso 1; b. un esame della merce a campione e un controllo d’identità, comprese le ana- lisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137.
2 L’autorità di esecuzione libera una partita soltanto se:
b. dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio
137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 4 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 322/20144.
Art. 7e Disposizione transitoria della modifica del 31 marzo 2014 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se: a. hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore della modifica del 31 marzo 2014; oppure b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della modifica del 31 marzo 2014.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.5
31 marzo 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
4 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1a cpv. 1.
5 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 31 mar. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2014
Allegato (art. 3)
Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dell’esportazione verso la Svizzera
a) Prefettura di Fukushima
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
tutti i prodotti tenendo conto delle esenzioni di cui all’articolo 1 della presente ordinanza
b) Prefetture di Akita, Yamagata e Nagano
Voce di tariffa doganale Designazione della merce 0709.5100./5900 funghi e relativi prodotti trasformati 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941
0709.9999 parti commestibili di Aralia sp. e relativi prodotti trasformati
0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi
0710.8090 prodotti trasformati
0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190
0709.9999 felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti
0710.8090 trasformati
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e
0710.8090 relativi prodotti trasformati
0711.9090 0712.9081/9089
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c) Prefetture di Yamanashi, Shizuoka, Niigata e Aomori
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
0709.5100./5900 funghi e relativi prodotti trasformati 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941
d) Prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba e Iwate
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
0709.5100./5900 funghi e relativi prodotti trasformati 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941
0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; pesci e prodotti della pesca a eccezione delle
0308 capesante (0307.1900)
1006 riso e relativi prodotti trasformati
1102.9051./9059 1103.1931/1939 1104.3039/3091/3092/3099 1901 1904.1010/1090/2000/9010/9020/9090
1201.90 semi di soia e relativi prodotti trasformati
1208.1010 1507 2008.1990
0709.9999 parti commestibili di Aralia sp. e relativi prodotti
0710.8090 trasformati
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e
0710.8090 relativi prodotti trasformati
0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190
0709.9999 felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi
0710.8090 prodotti trasformati
0711.9090 0712.9081/9089
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Voce di tariffa doganale Designazione della merce
0709.9999 felce florida giapponese (Osmunda japonica) e
0710.8090 relativi prodotti trasformati
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciado-
0710.8090 phylloides) e relativi prodotti trasformati
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris)
0710.8090 e relativi prodotti trasformati
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus)
0710.8090 e relativi prodotti trasformati
0711.9090 0712.9081/9089
1008.1010/1021/1029/1031/1039/1040/ grano saraceno e relativi prodotti trasformati 1090 1102.9061, 9062, 9069 1103.1991/1992/1993/1999 1103.2091/2092/2099 1104.1991/1992/1993/1999 1104.2991/2992/2993/2999 1104.3091/3092/3093/3099 1901 1904.1090 1904.2000 1904.9090 1905.90
e) Prodotti composti contenenti più del 50 per cento dei prodotti di cui alle lettere a˗d del presente allegato.
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