AS 2014 795
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Modifica del 26 marzo 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato1 dell’ordinanza del 28 giugno 20062 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 27 marzo 2014.3
26 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 2 RS 946.231.116.9 3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 mar. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2014-0638 795
Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2014
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