AS 2014 865
Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del 26 marzo 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 4a «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituito con «Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)».
Art. 15 Partecipazione alle spese d’esercizio (art. 82 cpv. 2 LStr) 1 In caso di fermo secondo l’articolo 73 LStr o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStr, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno. 2 Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzial- mente finanziato, l’importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d’intesa con il Diparti- mento federale delle finanze. 3 L’UFM segue l’evoluzione dei costi d’esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono all’UFM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d’esercizio. 4 L’UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicu- rezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti la messa a disposizione di posti di carcerazione a favore della Confederazione per l’esecuzione della carcera- zione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr.
1 RS 142.281
2013-1208 865
Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2014
Titolo prima dell’art. 15j Sezione 1c: Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali
Art. 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione (art. 82 cpv. 1 LStr)
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’equipaggiamento di stabilimenti carcerari can- tonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata; b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confedera- zione per l’esecuzione degli allontanamenti; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall’esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Con- federazione; c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le atti- vità lavorative, l’assistenza medica e i contatti sociali; d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini; e. i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all’interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l’esecuzione dell’allontana- mento, il buon funzionamento dello stabilimento o l’osservanza delle pre- scrizioni di sicurezza; f. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 19842 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).
Art. 15k Entità dei sussidi (art. 82 cpv. 1 LStr) 1 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione. 2 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.
2 RS 341
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3 La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equi- paggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasfor- mato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garan- tire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dagli alloggi della Confederazione.
Art. 15l Metodo di calcolo 1 La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM3). 2 Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».
Art. 15m Sussidi di costruzione Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all’evoluzione dei costi e al rin- caro), 19 capoversi 2–4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell’ordinanza del 21 novembre 20074 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecu- zione delle pene e delle misure (OPPM).
Art. 15n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi (art. 82 cpv. 1 LStr) 1 Occorre notificare senza indugio all’Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cam- biamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato. 2 Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l’articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM5.
3 L’UFG può ridurre l’importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:
a. il cambiamento di destinazione è di breve durata; b. lo stabilimento viene utilizzato per l’esecuzione di altre tipologie di carce- razione o per l’adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto fede- rale.
3 RS 341 4 RS 341.1 5 RS 341
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Art. 15o Organizzazione e procedura (art. 82 cpv. 1 LStr) 1 Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l’UFG sente l’UFM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all’ubicazione della costruzione prevista. 2 Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM6.
Art. 26a lett. c Abrogata
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° febbraio 2014.
26 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RS 341.1
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