AS 2014 869
Codice delle obbligazioni
Codice delle obbligazioni (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate)
Modifica del 13 dicembre 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 maggio 20131; visto il parere del Consiglio federale del 3 luglio 20132, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:
Art. 227a–228 Abrogati
II La legge federale del 19 dicembre 19864 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. m
1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
m. offre o conclude, nell’ambito di un’attività d’affari, un contratto di credito al consumo utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incom- plete o inesatte sull’oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di paga- mento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;
Art. 4 lett. d Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: d. incita il consumatore che ha concluso un contratto di credito al consumo a revocare il contratto, per stipularne uno con lui.