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AS 2014 877

AS 2014 877

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

del 2 aprile 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Art. 1 Divieto di apertura di nuove relazioni d’affari Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d’affari: a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato; b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.

Art. 2 Controllo ed esecuzione La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.

Art. 3 Obbligo di notifica 1 Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d’affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 1 lettere a–c devono notificare immedia- tamente tali relazioni alla SECO. 2 La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore delle rela- zioni d’affari.

Art. 4 Disposizioni penali

1 Chiunque viola l’articolo 1 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

RS 946.231.176.72 1 RS 946.231

2014-0853 877

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali RU 2014 in relazione alla situazione in Ucraina. O

Art. 5 Pubblicazione Il contenuto dell’allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi fede- rali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2014 alle ore 18.00.2

2 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 2 apr. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Allegato3 (art. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

3 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

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