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Legge federale sulla pianificazione del territorio
Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)
Modifica del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 20101, decreta:
I La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, primo periodo e cpv. 2 lett. abis, b e bbis 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. …
2 Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:
abis. promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qua- lità abitativa adeguata; b. realizzare insediamenti compatti; bbis. creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
Art. 3 cpv. 2 lett. a, nonché 3 lett. a e abis
2 Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:
a. mantenere per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l’avvicendamento delle colture; 3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. In particolare occorre: a. ripartire razionalmente i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro e pianifi- carli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pub- blici; abis. adottare misure per migliorare l’uso di superfici inutilizzate o non suffi- cientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densi- ficazione delle superfici insediative;
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Art. 5 cpv. 1bis–1sexies 1bis I vantaggi derivanti da pianificazioni sono compensati con un’aliquota del 20 per cento almeno. La compensazione diventa esigibile se il fondo è edificato o alienato. Il diritto cantonale imposta la compensazione in modo da compensare quantomeno il plusvalore derivante dall’assegnazione durevole del terreno a una zona edificabile. 1ter Il prodotto è utilizzato per misure di cui al capoverso 2 o per altre misure pianifi- catorie di cui all’articolo 3 in particolare ai capoversi 2 lettera a e 3 lettera abis. 1quater Per il calcolo della tassa, dal vantaggio derivante da pianificazioni in occa- sione di un azzonamento è dedotto l’importo che è utilizzato entro un congruo termine per l’acquisto di un edificio agricolo sostitutivo per la gestione in proprio. 1quinquies Il diritto cantonale può rinunciare alla riscossione della tassa se:
a. la tassa è dovuta da un ente pubblico; o b. il prodotto della tassa prevedibile è insufficiente rispetto alle spese di riscos- sione. 1sexies In caso di imposta sugli utili da sostanza immobiliare, la tassa pagata è dedotta dall’utile quale parte delle spese.
Art. 6 cpv. 1, 2, frase introduttiva, nonché cpv. 3, frase introduttiva, lett. a e c
1 Abrogato
2 In vista dell’allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori:
3 Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto:
a. del loro comprensorio insediativo; c. delle loro superfici coltive.
Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori
1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a. il suo sviluppo territoriale; b. le modalità di coordinamento delle attività d’incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; c. i tempi e i mezzi previsti per l’attuazione. 2 I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
Art. 8a Contenuto del piano direttore nell’ambito degli insediamenti
1 Nell’ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:
a. le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione;
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b. le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i tra- sporti, nonché un’urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici; c. le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di ele- vata qualità; d. le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle con- dizioni di cui all’articolo 15; e e. le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti.
2 Ex art. 8 cpv. 2.
3 Ex art. 8 cpv. 3.
Art. 15 Zone edificabili 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.
2 Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.
3 L’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.
4 Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:
a. è idoneo all’edificazione; b. sarà prevedibilmente necessario all’edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d’utilizzazione delle zone edificabili esistenti; c. le superfici coltive non sono frazionate; d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e e. l’assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.
5 La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per
l’assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbi- sogno di tali zone.
Art. 15a Promozione della disponibilità di zone edificabili 1 I Cantoni adottano in collaborazione con i Comuni le misure necessarie affinché le zone edificabili siano utilizzate conformemente alla loro destinazione, in particolare ordinano misure di diritto fondiario quali la ricomposizione particellare (art. 20). 2 Il diritto cantonale prevede che, qualora l’interesse pubblico lo giustifichi, l’auto- rità competente possa impartire un termine per l’edificazione di un terreno e, in caso di inadempimento, ordinare determinate misure.
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Art. 18a Impianti solari 1 Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all’autorità competente.
2 Il diritto cantonale può:
a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l’aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall’autorizzazione; b. prevedere l’obbligo dell’autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.
3 Gli impianti solari nell’ambito di monumenti culturali o naturali d’importanza
cantonale o nazionale sottostanno sempre all’obbligo dell’autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti. 4 Per il rimanente, l’interesse a utilizzare l’energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.
Art. 19 cpv. 2 2 L’ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal pro- gramma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l’urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.
Art. 38 Ex disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010.
Art. 38a Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2012 1 I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012. 2 Fino all’approvazione dell’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato di aumentare la superficie com- plessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. 3 Scaduto il termine di cui al capoverso 1, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non ha ottenuto l’approvazione del- l’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale. 4 I Cantoni disciplinano entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 un’adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti secondo i requisiti dell’articolo 5. 5 Scaduto il termine di cui al capoverso 4, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non dispone di un’adeguata compen- sazione secondo i requisiti dell’articolo 5. Il Consiglio federale designa tali Cantoni dopo averli sentiti.
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II La legge del 26 giugno 19983 sull’energia è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 3 lett. e
3 I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:
e. la produzione di energie rinnovabili e l’efficienza energetica: negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie o MoPEC4 o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo per l’isolamento termico o un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene non è considerato nel calcolo in particolare dell’altezza dell’edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheg- gio e nell’ambito degli allineamenti.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 3 marzo 2013.5
2 Essa entra in vigore il 1° maggio 2014.
26 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 730.0
4 Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni.
5 FF 2013 2619
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