AS 2014 941
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare
Concluso il 14 marzo 2014 Entrato in vigore il 14 marzo 2014
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia di seguito denominati «Parti contraenti», animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo reciproco e sul rispetto degli interessi della Confederazione Svizzera e del Regno di Svezia; sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa; tenendo conto dell’esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite2, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo; considerando che la cooperazione nell’ambito dell’istruzione militare costituisce un elemento fondamentale di sicurezza e stabilità; fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace rela- tiva allo statuto delle loro forze», di seguito denominata «Statuto delle truppe del PPP»3, e del suo Protocollo addizionale4, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995; in attuazione dell’articolo 5 dell’Accordo quadro del 24 agosto 2012; conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti e ai loro obblighi internazionali, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
1. Scopo del presente Accordo è definire le condizioni e le forme della coopera-
zione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare, di seguito denominata «coope- razione», nonché stabilire lo statuto del personale militare e del personale civile interessati, come pure delle persone a loro carico, inviati da una delle Parti contraen- ti sul territorio dell’altra Parte contraente.
RS 0.512.171.41
1 Dal testo originale tedesco (AS 2014 941).
2 RS 0.120 3 RS 0.510.1 4 RS 0.510.11
2013-1507 941
Cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare. RU 2014
2. La pianificazione, la preparazione e lo svolgimento di operazioni di combatti- mento o di altre operazioni militari non sono oggetto del presente Accordo.
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1) «Parte ricevente»: la Parte contraente sul cui territorio si svolgono attività di cooperazione; 2) «Parte d’invio»: la Parte contraente che invia proprio personale sul territorio dell’altra Parte contraente per partecipare ad attività di cooperazione; 3) «personale della Parte d’invio»: il personale militare e civile delle Forze armate della Parte d’invio, di armasuisse e/o della Försvarets materielverk che partecipa ad attività di cooperazione bilaterale nonché le persone a suo carico.
Art. 3 Personale di Stati terzi 1. La Parte d’invio può ammettere militari di forze armate di Stati terzi nel proprio personale, sempre che tali Stati terzi siano Stati parti dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale. 2. La Parte d’invio informa tempestivamente la Parte ricevente in merito ai militari di forze armate di Stati terzi che fanno parte del proprio personale. 3. La Parte ricevente ha il diritto di non accettare la partecipazione di tali militari.
Art. 4 Autorità competenti Per l’applicazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «autorità competenti»: – per il Regno di Svezia, le Forze armate svedesi; e – per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 5 Forme di cooperazione
1. Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare nelle
forme seguenti: 1) istruzione di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti nonché nell’ambito di programmi di scambio (Person- nel Exchange Programmes, PEP) e di unità di conversione operativa comuni per i piloti (Common Pilot Operational Conversion Units, OCU), comprese le formazioni «ab initio» per i piloti; 2) stage pratici e valutazioni di personale militare e civile in pertinenti installa- zioni d’istruzione delle Parti contraenti;
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3) istruzione ed esercitazioni comuni di personale militare e civile a livello bilaterale tra le Parti contraenti e, se necessario, unitamente a terze parti; 4) uso congiunto o autonomo dello spazio aereo, di aerodromi e di piazze d’esercitazione, comprese le zone per l’impiego delle armi; 5) uso di simulatori; 6) istruzione e sviluppo di capacità nell’ambito della guerra elettronica; 7) svolgimento di consultazioni, conferenze, seminari, simposi e programmi d’istruzione per lo scambio di esperienze e di risultati di processi di appren- dimento in ambiti quali: – l’addestramento e l’istruzione di personale militare e civile, – la pianificazione della difesa, – gli aspetti relativi alle forze armate nelle società moderne, compresa l’applicazione di accordi internazionali in settori specifici della difesa, della sicurezza e del controllo degli armamenti nonché di misure volte a incrementare la fiducia e la sicurezza; – l’organizzazione delle forze armate, le strutture delle unità militari non- ché la politica e la gestione del personale, – la logistica, – il controllo democratico civile di forze armate, – l’armamento e l’equipaggiamento militare, – i sistemi di condotta, d’informazione e di comunicazione militari non- ché la gestione della sicurezza delle informazioni, – la medicina e l’assistenza medica militari, – le scienze e la ricerca militari, compresi l’economia e il diritto nel cam- po della difesa, – la protezione dell’ambiente in relazione ad attività militari; 8) invio di osservatori a esercitazioni; 9) istruzione nell’ambito di missioni militari di ricerca e di salvataggio, in par- ticolare in montagna; 10) svolgimento di attività sportive e culturali militari; 11) scambio di conoscenze, esperienze e processi di apprendimento tra biblio- teche militari e musei, compreso lo scambio di oggetti d’esposizione. 2. Con il consenso delle autorità competenti possono essere convenute anche forme di cooperazione bilaterale diverse da quelle menzionate nell’articolo 5 capoverso 1.
Art. 6 Comando e ordinamento del comando Accordi in materia di comando e di ordinamento del comando devono essere con- formi ai processi nazionali o ai processi convenuti tra le autorità competenti, incen- trati sulle rispettive attività di cooperazione.
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Art. 7 Cooperazione e accordi tecnici 1. Le autorità competenti possono prevedere, per determinati periodi, piani di coo- perazione firmati da rappresentanti qualificati a tal fine.
2. Lo svolgimento di attività specifiche di cooperazione può essere disciplinato
mediante accordi tecnici tra le autorità competenti subordinati al presente Accordo.
Art. 8 Statuto giuridico 1. Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, lo statuto giuridico del personale della Parte d’invio si fonda sulle disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale. 2. Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio osserva la legislazione nazionale della Parte ricevente. 3. La Parte ricevente provvede affinché sul proprio territorio sussistano i presuppo- sti amministrativi necessari per il soggiorno del personale della Parte d’invio e lo assiste nelle questioni tecniche. 4. Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio è autorizzato a indossare l’uniforme militare conformemente alle disposi- zioni e alle prescrizioni della Parte d’invio.
Art. 9 Sicurezza 1. La Parte ricevente adotta, nel quadro della sua legislazione nazionale, tutte le misure atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a reprimere qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d’invio e la proprietà di quest’ultimo. 2. Il personale della Parte d’invio è responsabile della sorveglianza delle installa- zioni e degli immobili messi a sua disposizione dalla Parte ricevente, conformemen- te alle disposizioni di quest’ultima, nonché del materiale, degli oggetti di valore e dell’equipaggiamento consegnatigli dalla Parte ricevente o recati con sé. 3. Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio coopera con le pertinenti autorità della Parte ricevente nei limiti delle competenze di queste ultime.
Art. 10 Armi e munizioni 1. Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ricevente, la Parte d’invio può introdurre armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente esclusivamente ai fini del presente Accordo. 2. L’introduzione di armi e munizioni, i tipi, le quantità specifiche e le modalità di impiego sono previamente convenuti per ogni singolo caso. 3. L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente, il loro trasporto, la custodia e l’impiego sono disciplinati dalla legislazione nazionale della Parte ricevente.
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4. Per quanto concerne l’introduzione, il trasporto, la custodia e l’impiego di armi e munizioni, il personale della Parte d’invio osserva i requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio, sempre che i pertinenti requisiti e le perti- nenti prescrizioni della Parte ricevente in materia di sicurezza non siano sanciti dal diritto nazionale o non prevedano un livello di sicurezza maggiore.
5. Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni,
vengono osservate le disposizioni e le prescrizioni della Parte ricevente in materia di sicurezza, sempre che le pertinenti disposizioni e prescrizioni della Parte d’invio non siano maggiormente restrittive.
Art. 11 Ambiente 1. Il personale della Parte d’invio osserva la legislazione nazionale della Parte rice- vente in materia di protezione dell’ambiente. 2. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente fornisce informazioni sui contenuti della pertinente legislazione.
Art. 12 Aeromobili e autoveicoli
1. La Parte ricevente adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale,
misure volte a consentire l’uso del suo territorio ad aeromobili e ad autoveicoli della Parte d’invio nonché il loro accesso a installazioni militari. 2. Gli aeromobili e gli autoveicoli della Parte d’invio devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale della Parte ricevente.
Art. 13 Sicurezza aerea 1. La Parte d’invio è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni di sorvolo (Diplomatic Clearances) e di atterraggio nonché dell’accordo concernente le moda- lità da seguire presso gli aeroporti di destinazione. 2. In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro del proprio aeromobile. 3. Il personale della Parte d’invio deve disporre delle particolari capacità aeronau- tiche previste dalla Parte ricevente per le pertinenti attività. La Parte ricevente im- partisce l’istruzione necessaria affinché il personale della Parte d’invio acquisisca tali capacità. 4. In caso di incidente o di evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono eseguite conformemente alla legislazione nazionale della Parte ricevente. In tal caso, la Parte ricevente fornisce senza indugio alla Parte d’invio dati e informazioni rilevanti concernenti l’incidente o l’evento. 5. D’intesa con la Parte ricevente, esperti designati dalla Parte d’invio hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’inci- dente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti. Su richiesta della Parte d’invio, la
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Parte ricevente può incaricare esperti della Parte d’invio di eseguire parti dell’inda- gine. Il rapporto sui risultati dell’indagine è trasmesso alla Parte d’invio. 6. D’intesa con la Parte ricevente, la Parte d’invio ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, sempre che si sia verificato sul territorio della Parte ricevente. I costi di tale indagine sono assunti dalla Parte d’invio.
Art. 14 Assistenza medica e assicurazioni 1. Il personale della Parte d’invio deve soddisfare i requisiti medici e fisici e dispor- re delle necessarie qualifiche e capacità professionali che la Parte ricevente ha stabilito per la pertinente attività.
2. La Parte d’invio non invia personale che non dispone di una copertura assicu-
rativa sufficiente in caso di malattia. 3. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente trasmette informazioni su rischi particolari che devono essere coperti dall’assicurazione malattia. 4. La Parte ricevente fornisce al personale della Parte d’invio cure mediche e odon- toiatriche del medesimo livello qualitativo di quelle fornite al personale delle auto- rità competenti.
Art. 15 Equipaggiamento 1. La Parte d’invio garantisce che l’equipaggiamento del personale da essa inviato soddisfi i requisiti stabiliti dalla Parte ricevente per la pertinente attività. 2. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente fornisce alla Parte d’invio informazioni concernenti l’equipaggiamento necessario.
Art. 16 Costi
1. Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i
propri costi risultanti da attività connesse con l’attuazione del presente Accordo. 2. Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carat- tere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dalla Parte ricevente. 3. Le Parti contraenti non sono vincolate a obblighi, anche per quanto concerne il rimborso delle spese, che non siano fondati sul presente Accordo o su altri accordi tecnici conclusi dalle autorità competenti secondo l’articolo 7 capoverso 2.
Art. 17 Accesso Se necessario ai fini del presente Accordo, il personale della Parte d’invio ottiene l’accesso a installazioni militari della Parte ricevente conformemente alla legisla- zione nazionale della Parte ricevente.
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Art. 18 Coordinamento e pianificazione Se necessario per la valutazione, il coordinamento e la pianificazione di attività secondo il presente Accordo, le autorità competenti svolgono incontri e consulta- zioni.
Art. 19 Composizione delle controversie Le controversie tra le Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte mediante negoziati tra le stesse Parti contra- enti.
Art. 20 Abrogazione Il presente Accordo sostituisce il Memorandum d’intesa fra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia concernente l’esecuzione di attività comuni per l’allenamento e la formazione militari nei settori delle forze terrestri e aeree del 24 giugno 2002.
Art. 21 Disposizioni finali
1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno dell’ultima firma.
2. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica scritta. In tal caso, il presente Accordo cessa di essere valido dopo 180 giorni dalla ricezione della notifica della denuncia. 3. Il presente Accordo può essere completato per scritto in ogni momento di comu- ne intesa. In tal caso, l’articolo 21 capoverso 1 si applica per analogia. 4. A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi finanziari ai sensi del presente Accordo ancora in sospeso rimangono subordinati alle disposi- zioni dello stesso.
Fatto a Berna il 14 marzo 2014, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tede- sca, inglese e svedese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze prevale l’inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno di Svezia: Ueli Maurer Karin Enström
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