AS 2014 953
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 16 aprile 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 4 cpv. 1 e 4 lett. a 1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20012 sono soggetti all’obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni. 4 In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti: a. i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia e Taiwan;
II La presente ordinanza entra in vigore il 28 aprile 2014.3
16 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 142.204 2 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 259/2014, GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 9. 3 La presente O è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 22 apr. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Entrata e rilascio del visto. O RU 2014
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